Page 47 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               N     PRASSI AMMINISTRATIVA          - MINISTERO DELL’INTERNO

                                       MINISTERO DELL’INTERNO
                             DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
                          Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
                     delle Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato

               Prot. n. 300/A/2251/16/124/68
                                                                     Roma, 25 marzo 2016

               OGGETTO: Legge 23 marzo 2016 n. 41, recante:  "Introduzione del reato di
                           omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, non-
                           ché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile
                           1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
                   Sulla Gazzetta Uffi ciale n, 70 del 24 marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23

               marzo 2016, n. 41, recante "Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di
               lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislati-
               vo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274".
                   La norma introduce nell’ordinamento due nuovi reati: il reato di omicidio stradale
               e quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime e reca numerose modifi che
               al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale ed al Codice della Strada, neces-
               sarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove fi gure delittuose il cui
               testo, opportunamente integrato e coordinato, per immediata evidenza si allega alla
               presente (all. 1).
                   Le nuove ipotesi di reato, contenute negli artt. 589-bis e 590-bis C.P., sono state
               costruite in modo sostanzialmente simmetrico, tale da confi gurare, per ciascuna, una
               complessa articolazione di aggravanti ed attenuanti essenzialmente aventi identico
               contenuto, sia pure con la previsione di pene diverse e proporzionate al grado di col-
               pa e al livello di aggressione dei beni tutelati della vita e dell’integrità fi sica.
                   Con la presente circolare, dopo una breve ricognizione delle nuove disposizioni,
               si intendono fornire le prime indicazioni operative per quanto riguarda gli aspetti
               aff erenti in modo specifi co all’attività di polizia, allo scopo di prevedere un’unifor-
               me applicazione delle nuove disposizioni, restando comunque impregiudicata la
               necessità di intraprendere diretti contatti con le locali Procure della Repubblica per
               adeguare, ave necessario, te indicazioni generali di cui alla presente circolare alle
               concrete direttive fornite dall’Autorità Giudiziaria in sede locale, a cui compete il
               coordinamento dell’attività d’indagine per i nuovi reati.

               1. OMICIDIO STRADALE
                   La nuova legge inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (ar-
               ticolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di di-
               versa entità in ragione della presenza di particolari aggravanti, il conducente o altro
               utente della strada la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
                   Accanto ad un’ipotesi generica, di cui all’art. 589, comma 1, C.P., il reato di omi-
               cidio stradale si articola, infatti, in diverse ipotesi aggravate:
               •  un caso aggravato per eff etto della condotta del conducente che guida in grave
                 stato di alterazione (art. 589-bis, commi 2 e 3. C.P.);
               •  un’ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis, comma 4, C.P.);
               •  una serie di casi aggravati per eff etto di condotte tipizzate che rendono manifesta
                 una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-bis, comma
                 5, C.P.).


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