Page 51 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               O     RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA

                Autostrade: lancio di sassi contro veicoli in transito - tentate lesioni
               0099413
                   Tra i vari reati confi gurabili a carico dei responsabili del lancio di sassi contro veicoli cir-
               colanti in autostrada, va compreso anche, qualora non si siano verifi cati danni alle persone,
               il delitto tentato di lesioni personali: ai fi ni della punibilità del tentativo rileva l’idoneità causa-
               le degli atti compiuti al conseguimento dell’obiettivo delittuoso nonché l’univocità della loro
               destinazione, da apprezzarsi con valutazione "ex ante" in rapporto alle circostanze di fatto e
               alle modalità della condotta.
               Corte di cassazione, sez. penale V - 19.12.2019, n. 51234
                Autostrade: lancio di sassi contro veicoli in transito - tentato omicidio
               0087039
                   Può costituire tentato omicidio il lancio di sassi contro veicoli in marcia quando tale con-
               dotta, tenendo conto dell’insieme delle circostanze di tempo e di luogo dell’azione e delle re-
               lative modalità, è idonea a creare il concreto pericolo di incidenti stradali anche mortali.
               Corte di cassazione, sez. penale I - 24.6.2016, n. 26516

                Incidenti stradali: aggravamento e decesso - responsabilità sanitari
               00101950
                   L’errore dei sanitari nella prestazione delle cure alla vittima di un incidente stradale non
               può ritenersi causa autonoma ed indipendente ex art. 41, comma secondo, CP tale da inter-
               rompere il nesso causale tra il comportamento di colui che ha causato l’incidente e la succes-
               siva morte del ferito.
               Corte di cassazione, sez. penale IV - 28.10.2021, n. 38611

                Incidenti stradali: fuga e omissione di soccorso - sospensione patente
                con cumulo
               0010442
                   Il giudice che pronuncia condanna sia per il reato di fuga sia per quello di omissione di
               soccorso, pluralità di violazioni del CDS che comportano l’applicazione della sanzione ammi-
               nistrativa accessoria della sospensione della patente, deve determinarne la durata comples-
               siva eff ettuando la somma dei periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, con la con-
               seguenza che la durata complessiva della sospensione non può essere inferiore alla somma
               della durata minima prevista per ciascuno dei due singoli reati.
               Corte di cassazione, sez. penale IV - 12.5.2021, n. 18364
                Incidenti stradali: giudizio penale - infrazioni stradali - verbale
               00102518
                   Nei procedimenti penali per reati che si sono confi gurano in seguito a incidenti stradali,
               è irrilevante che gli agenti di polizia intervenuti sul luogo del sinistro non abbiano contestato
               alcuna infrazione a carico dell’imputato in quanto il risultato dell’attività compiuta dalla polizia
               stradale riguardo ad un incidente automobilistico, pur valendo a fornire elementi utilizzabili
               da parte del giudice, può legittimamente essere da questo disatteso, ritenendosi invece in-
               tegrata la violazione di una o più norme del codice della strada, sulla base delle emergenze
               processuali, anche in assenza di formale contestazione da parte degli organi di polizia.
               Corte di cassazione, sez. penale IV - 1.2.2022, n. 3534

                Incidenti stradali: mancato uso cinture di sicurezza - concorso di colpa
               0010612
                   Il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeg-
               gero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile anche al predetto ol-
               tre che al passeggero. Pertanto, la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicu-
               rezza è ricollegabile, da una lato, all’azione o all’omissione del conducente, il quale è tenuto
               a controllare prima di iniziare o proseguire la marcia che questa avvenga in conformità delle
               normali norme di prudenza e sicurezza, e, dall’altro, al fatto del trasportato, che ha accettato
               i rischi della circolazione senza uso delle cinture di sicurezza.
               Corte di cassazione, sez. civile III - 30.1.2019, n. 2531
               094815
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