Page 52 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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O Rassegna di giurisprudenza
Non è condotta abnorme né imprevedibile il mancato uso delle cinture di sicurezza: in
tema di omicidio colposo conseguente a sinistro stradale, l’omesso uso, da parte della vitti-
ma, della cintura di sicurezza non vale di per sé a escludere il nesso di causalità tra la con-
dotta del conducente di un’autovettura, il quale violando ogni regola di prudenza e la specifi -
ca norma del rispetto dei limiti di velocità abbia reso inevitabile l’impatto con il mezzo su cui
viaggiava la vittima, e l’evento.
Corte di cassazione, sez. penale IV - 6.6.2018, n. 25555
088951
Con accertamento di fatto, come tale sottratto al sindacato di legittimità se adeguata-
mente motivato, il giudice può attribuire al danneggiato che non faceva uso delle cinture di
sicurezza un concorso di colpa nella causazione del danno.
Corte di cassazione, sez. civile VI - 4.11.2016, n. 22351
087870
In tema di risarcimento danni da incidente stradale la colpa consistente nell’omesso uso
della cintura di sicurezza può essere attribuita sia al conducente sia al passeggero (ovvero il
danneggiato) che non ha utilizzato il dispositivo di ritenuta.
Corte di cassazione, sez. civile III - 13.10.2016, n. 20630
Incidenti stradali: mancato uso cinture di sicurezza - esclusione
risarcimento
0094193
Accertato che il mancato uso delle misure di ritenzione è stato l’unica ed esclusiva causa
effi ciente delle lesioni personali subite dal danneggiato, il conducente autore del tampona-
mento del veicolo che lo precedeva non è responsabile dei danni che il passeggero, traspor-
tato a bordo del suddetto mezzo tamponato, ha riportato per l’omesso impiego dei dispositivi
di sicurezza previsti dal Codice della strada.
Corte di cassazione, sez. civile III - 13.2.2018, n. 3418
Incidenti stradali: responsabilità - limite alla prevedibilità dell’evento
0086696
Il principio dell’affi damento, nello specifi co campo della circolazione stradale, trova op-
portuno temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è respon-
sabile anche del comportamento imprudente altrui purché rientri nel limite della prevedibilità.
Corte di cassazione, sez. penale IV - 19.5.2016, n. 20980
Incidenti stradali: responsabilità penale - causalità colpa
0094366
L’art. 43 CP, confi gurando la colpa qualora l’evento sia stato causato da una condotta
soggettivamente riprovevole, esclude il nesso eziologico tra condotta ed evento quando una
condotta appropriata (ovvero un comportamento alternativo lecito) non avrebbe comunque
evitato l’evento stesso: si confi gura pertanto la colpa del conducente se la cautela richiesta
(come il circolare ad una velocità nei limiti e comunque adeguata al contesto) avrebbe avuto
signifi cative probabilità di successo, quando cioè l’evento avrebbe potuto essere ragionevol-
mente evitato, ossia quando si confi gura la cosiddetta "causalità della colpa".
Corte di cassazione, sez. penale IV - 11.1.2018, n. 10378
093084
In tema di reati stradali colposi, l’elemento soggettivo dell’illecito penale richiede non sol-
tanto che l’evento dannoso sia prevedibile, ma altresì che lo stesso sia evitabile dall’agente
con l’adozione delle regole cautelari idonee a tal fi ne (cosiddetto comportamento alternativo
lecito), non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazio-
ne "ex ante", non avrebbe potuto comunque essere evitato.
Corte di cassazione, sez. penale IV - 13.7.2017, n. 34375
Incidenti stradali: responsabilità penale - esclusa per successivi
eventi eccezionali e imprevedibili
00105557
Per poter addebitare un evento dannoso a titolo di colpa ad un soggetto è necessario
che la regola cautelare violata sia quella che mirava ad evitare proprio l’evento che si è verifi -
cato; la caduta di uno dei trasportati nel dirupo sottostante il luogo del sinistro,una volta usci-
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