Page 17 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               D     ATTIVITÀ SPECIFICHE NEGLI INCIDENTI STRADALI
                     MORTALI, CON FUGA, ECC.
                     (0718) Giandomenico Protospataro

               D1  TECNICHE OPERATIVE IN INCIDENTE CON ESITO MORTALE O CON
                   LESIONI GRAVI O GRAVISSIME
                   Quando il sinistro ha immediata rilevanza penale (come accade nel caso di
               incidente con esito mortale o con lesioni gravi o gravissime) (v. § A) le tecniche ope-
               rative già illustrate devono essere adattate alle specifi che circostanze dell’incidente,
               allo scopo di provvedere ad una più articolata ed accurata attività investigativa che,
               negli altri tipi d’incidente, ha una minore rilevanza.
                   Le esigenze di assicurazione delle fonti di prova, infatti, in questi casi rendono
               necessaria una ricerca più dettagliata e complessiva che, in una certa misura, tende
               a prevalere anche sulle esigenze connesse al ripristino della normale circolazione.
                   Le predette tecniche, peraltro, trovano applicazione anche nel caso di incidenti
               con lesioni personali lievi e lievissime quando, nell’immediatezza del fatto, gli inte-
               ressati abbiano rimosso la condizione della procedibilità costituita dalla querela. In
               caso di presentazione immediata di querela, anche in forma orale, infatti, l’attività di
               rilevamento del sinistro assume la connotazione di polizia giudiziaria propria di tutti
               i casi sopraindicati in cui sia prevista la procedibilità d’uffi  cio.

               D1.1  Determinazione del decesso negli incidenti mortali
                   La determinazione del decesso è la prima operazione da compiere in caso di
               incidenti che vedono coinvolte persone che, dopo il sinistro, giacciono in stato di
               incoscienza.
                   Tranne il caso in cui il corpo delle persone sia martoriato in modo evidente, con
               lesioni incompatibili con la sopravvivenza anche secondo la comune esperienza
               (es. decapitazione, lesioni craniche con perdita di parte della calotta e fuoriusci-
               ta di materiale celebrare, schiacciamento dell’addome con eviscerazione, ecc.), il
               decesso deve essere accertato da personale medico che è obbligato a redigere
               apposito certifi cato (370).
                   Se al momento dell’arrivo degli agenti rilevatori non è già stato stilato il certifi ca-
               to di constatazione di decesso da un medico sopraggiunto ovvero occasionalmente
               presente, gli agenti rilevatori devono richiedere l’intervento di una struttura medica
               specializzata. In mancanza, è possibile far ricorso ad un medico del presidio sani-
               tario più vicino.
                   Tutte le volte in cui l’intervento medico non sia possibile in tempi brevi e si
               manifesti anche il più piccolo segno di esistenza in vita della persona, è opportuno
               richiedere l’intervento per l’immediato trasferimento presso il più vicino posto di
               pronto soccorso.

               D1.2  Primo intervento sul luogo
                   Nel caso il cadavere sia ancora sulla strada, l’agente rilevatore deve:
               •  coprirlo con teli o con mezzi di fortuna togliendolo al più presto dalla vista del
                 pubblico;


                 (370)  La morte, secondo la legge 29.12.1993 e successive modifi cazioni, si identifi ca con la cessazione
                    irreversibile delle funzioni del cervello. In caso di arresto circolatorio, la morte è accertata quando
                    le funzioni circolatorie e respiratorie cessano irreversibilmente per almeno 20 minuti consecutivi
                    (misurate da un medico con idoneo strumento).


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