Page 13 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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               B     COMPORTAMENTO IN CASO D’INCIDENTE
                     (0778) Giandomenico Protospataro - Emanuele Biagetti

                   In caso d’incidente comunque ricollegabile al suo comportamento  (258), ogni
               utente della strada ha sempre l’obbligo di:
               •  fermarsi,
               •  prestare soccorso (assistenza) alle persone ferite (che hanno subito un danno
                 alla persona).
                   Chi omette di:
               •  di fermarsi, è punito con sanzioni amministrative o penali a seconda che dal fatto
                 derivino o meno conseguenze alle persone;
               •  di prestare soccorso alle persone ferite, è punibile con sanzioni penali (reclusio-
                 ne).
                   In ogni caso è consentita la misura cautelare dell’arresto della persona che
               fugge dopo un incidente mentre, di norma, non è soggetto all’arresto preventivo chi
               si fermi e presti assistenza.
                   Occorre richiedere l’intervento dell’autorità quando un incidente stradale ha
               provocato feriti e i veicoli non devono essere spostati fi no a quando la polizia non
               ha fi nito di rilevare gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.

               B1  OBBLIGO DI FERMARSI IN OGNI CASO D’INCIDENTE
                   Gli utenti della strada, e, quindi, non solo i conducenti di veicoli o di animali ma
               anche i pedoni e i ciclisti, hanno l’obbligo di fermarsi quando si sia verifi cato un inci-
               dente ricollegabile in qualunque modo, anche indiretto, al loro comportamento (259).
                   L’obbligo di fermarsi sussiste in ogni caso, anche quando si siano verifi cati solo
               danni alle cose. Infatti, la diff erenza tra questo caso e quello con danni alle persone
               sta solo nella diversa sanzione prevista per il conducente inadempiente (260). Nel
               caso di soli danni alle cose, ciascuno dei due conducenti deve fornire e richiedere
               alla controparte i dati identifi cativi personali, della patente, del veicolo e dell’assicu-
               razione RC anche se non ha raggiunto l’accordo per la compilazione della "consta-
               tazione amichevole".
                   Il Codice della strada (261) per incentivare il conducente a mettersi subito a di-
               sposizione degli organi di polizia giudiziaria, ha escluso, in caso di omicidio colposo
               o lesioni colpose, l’arresto stabilito nei casi di fl agranza.



                 (258)  Gli obblighi del conducente in caso di incidente sono dettati dall’art. 189 CDS. La normativa del Co-
                    dice del 1992 va a integrare la disciplina dell’art. 133 del Codice abrogato, precisandone meglio i
                    contenuti ed ampliandone la portata. La norma è stata inoltre modifi cata dalla legge 9.4.2003 n. 72.
                    Si può considerare disposizione collegata anche quella dell’art. 593 CP (omissione di soccorso) che
                    prevede un reato analogo a quello dell’art. 189 CDS; dei rapporti tra le due norme si tratterà in se-
                    guito. Il Codice della strada distingue due casi fondamentali di incidente: quello con danni alle per-
                    sone e quello con danni solo alle cose. Il comportamento dell’utente della strada che risulti comun-
                    que coinvolto in un incidente è diverso nei due casi, e diverse sono le sanzioni, soprattutto perché
                    diverse sono le conseguenze ricollegabili all’omissione degli obblighi richiesti.
                 (259)  L’esatta lettura del comma 1, art. 189, là dove dice "l’utente ... ha l’obbligo di fermarsi e di pre-
                    stare l’assistenza" ai feriti, è in realtà la seguente: "L’utente ha l’obbligo di fermarsi e l’obbligo di
                    prestare assistenza". Si tratta, dunque, di due distinti doveri dell’utente coinvolto.
                 (260)  Il comma 5 art. 189, prevede, infatti, per chi non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di inci-
                    dente con soli danni a cose, una sanzione amministrativa pecuniaria, mentre, in virtù del comma
                    6, chiunque non ottemperi all’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danni alle persone, è
                    soggetto a una sanzione penale (reclusione da 3 mesi a 3 anni).
                 (261)  Art. 189, c. 8, CDS.


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