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A         Omicidio stradale e lesioni personali stradali




                 Aggravanti di pena sono previste per chi:
              •  guida senza patente,
              •  guida con patente sospesa o revocata,
              •  guida con proprio veicolo sprovvisto di assicurazione,
              •  fugge dopo l’incidente,
              •  provoca omicidio plurimo.
                 Si ha invece una attenuante quando l’evento non sia dipeso esclusivamente
              dall’azione o dall’omissione del colpevole.
                 Nell’immediatezza del fatto, gli organi di polizia procedono all’arresto del con-
              ducente responsabile.  Tale misura cautelare, sempre facoltativa, diviene invece
              obbligatoria quando il fatto è commesso da conducente in stato di alterazione da
              sostanze stupefacenti o di ebbrezza alcolica con TA>1,5 g/l (o TA>0,8 per alcuni
              conducenti soggetti alla regola dell’alcool-zero nella guida).
                 Relativamente alle  lesioni personali stradali le pene a carico di chiunque,
              alla guida di veicoli a motore, cagioni per colpa tali lesioni sono signifi cativamente
              aumentate nelle circostanze (sopra elencate) che costituiscono aggravante (in par-
              ticolare per chi si dà alla fuga o nel caso di lesioni a più persone) o attenuante per
              l’omicidio stradale (v. § A3). Nel caso di lesioni colpose gravi o gravissime è facoltà

              degli agenti e uffi ciali di PG procedere all’arresto in fl agranza del conducente re-
              sponsabile solo nel caso in cui questi si sia dato alla fuga dopo l’incidente.
                 Ai reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissi-
              me consegue la revoca della patente di guida con divieto di conseguirne una nuova
              prima dei termini indicati (variabili, a seconda dei casi e della gravità delle condotte
              da 5 a 30 anni). Per i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero, il
              prefetto del luogo della commessa violazione adotta un provvedimento di inibizione
              alla guida sul territorio nazionale per un periodo corrispondente. Per tutti i casi di
              omicidio e di lesioni gravi o gravissime sopraindicati, ad eccezione dell’omicidio
              stradale semplice, in attesa della defi nizione delle responsabilità del conducente, il
              prefetto, ove ricorrono evidenti elementi di responsabilità, dispone la sospensione
              cautelare della patente fi no a 5 anni (prorogabile fi no a 10 anni nei casi più gravi).
              Nel caso di omicidio stradale non aggravato, il prefetto può disporre la sospensione
              cautelare della patente al massimo per 3 anni (v. § A2).
                 Le lesioni personali lievi o lievissime commesse con violazione delle norme
              sulla circolazione stradale, invece, sono disciplinate dalle norme generali che ri-
              guardano le lesioni colpose (v. § A3.1).
                 Per una visione d’insieme delle varie ipotesi accennate si rinvia alla dettagliata
              tabella che contiene altresì la comparazione con la disciplina vigente prima della
              riforma (v. § A6).

              A1 OMICIDIO STRADALE
                 Prima del 2016, a fronte del fenomeno degli incidenti stradali, la risposta dell’or-
              dinamento non era considerata adeguata (6). Infatti, prima di tale riforma si avvertiva
                (6)  Prima della riforma 2016, anche in relazione agli eff etti del patteggiamento (art. 444 CPP, applica-
                   zione della pena su richiesta delle parti) e del possibile ricorso al rito abbreviato (art. 247 CPP), le
                   conseguenze nei confronti del responsabile di un omicidio stradale, commesso anche con grave
                   imprudenza, potevano essere particolarmente lievi e, in taluni casi, davvero insignifi canti se va-
                   lutate rispetto alla gravità delle conseguenze e dell’off esa dei beni tutelati. Prima del 2016, infat-
                   ti, il responsabile di un incidente che aveva causato la morte di una persona, ricorrendo alcune
                   situazioni favorevoli, quali risarcimento dei danni ai superstiti, patteggiamento, assenza di pre-
                   cedenti penali e inesistenza di circostanze aggravanti, poteva fondatamente sperare di chiudere
                   il processo penale con una pena non superiore ai quattro mesi di reclusione con la possibilità di
                   benefi ciare della sospensione condizionale e della non menzione nel certifi cato penale.


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