Page 14 - Omicidio stradale e lesioni personali stradali
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B         Comportamento in caso d’incidente




              B1.1  Finalità dell’obbligo di fermarsi
                 La norma del Codice della strada che impone all’utente della strada (262) coin-
              volto in un incidente di fermarsi in ogni caso, prevede un obbligo strumentale per
              l’attività dell’apparato giudiziario dello Stato (263).

              B1.2  Presupposto dell’obbligo di fermarsi
                 Il presupposto dell’obbligo di fermarsi in un incidente connesso alla circolazione
              di veicoli o di animali, è che l’utente ne sia direttamente coinvolto. Tale circostanza
              si può verifi care, alternativamente, quando:
              •  è stato causa dell’incidente stesso;
              •  il fatto si è verifi cato in relazione alla circolazione del suo veicolo o alla sua mar-
                cia sulla strada, quando si tratta di pedone (264), anche se il suo comportamento
                non è stato l’unica causa.
                 L’obbligo di fermarsi, perciò, presuppone solo che l’utente della strada abbia
              avuto coscienza del verifi carsi di un incidente in cui egli è, in qualche modo, coinvol-
              to mentre prescinde dalla consapevolezza che dall’incidente siano o meno derivati
              danni alle persone o dell’eff ettivo verifi carsi di tali danni (265). Tale consapevolezza
              e i danni alla persona, infatti, condizionano solo il contenuto dell’obbligo e il tipo di
              sanzione da applicare ma non l’obbligo di fermarsi, che ricorre in ogni caso. Perciò:
              •  se i danni alla persona si sono verifi cati, a prescindere dall’eff ettiva conoscenza
                da parte della persona della loro esistenza, egli risponderà del delitto di omissio-
                ne di soccorso;
              •  se, invece vi sono stati danni solo a cose, il conducente ovvero ogni altro utente
                che non si ferma è soggetto solo a una sanzione amministrativa.

                (262)  L’obbligo, perciò, non grava solo sui conducenti di veicoli (compresi quelli senza motore) o di ani-
                   mali ma anche sui pedoni. Con il termine "utente della strada", si intende, infatti, prevedere gli ob-
                   blighi di fermarsi e prestare assistenza non solo al conducente di un veicolo (certamente ipotesi
                   più comune) ma anche a tutti coloro che rivestano un ruolo attivo sulla strada. Tale ruolo è con-
                   nesso sia alla conduzione di un veicolo che all’utilizzazione diretta della strada a mezzo di attività
                   pedonali. Il Codice diff erenza, infatti, gli obblighi imposti agli utenti, categoria di cui al comma 1,
                   richiamata dai commi 5, 6, e 7 dell’art. 189 CDS da quelli imposti dal comma 2 alle persone coin-
                   volte (in tal senso v. v. Cass. pen., sez. IV, 17.6.2019, n. 26572)
                (263)  La motivazione che ha indotto il legislatore a prevedere l’obbligo di fermarsi non è soltanto, come
                   per l’obbligo di prestare soccorso, la preoccupazione di preservare l’incolumità delle persone, ma
                   ha carattere di ordine più strettamente giuridico: tutelare l’interesse dello Stato nella individuazio-
                   ne e punizione dei colpevoli degli eventuali reati connessi ad un incidente stradale nonché con-
                   sentire la ricostruzione del sinistro accertando cause e modalità.
                (264)  Da questa considerazione si desume che l’obbligo di fermarsi imposto dall’art. 189 non incombe
                   sugli altri utenti che si trovino a transitare sul luogo dell’incidente dopo che questo si sia verifi ca-
                   to o che vi assistano mentre si verifi ca. Costoro saranno comunque tenuti a prestare soccorso in
                   applicazione dell’art. 593 CP.
                (265)  Qualora il conducente che non si sia fermato, con elementi concreti (es atipicità della dinamica
                   del sinistro) eccepisce la mancata percezione da parte sua di essere incorso in un incidente e
                   che vi fossero persone in pericolo, il giudice, per aff ermarne la responsabilità penale per il rea-
                   to deve adeguatamente motivare perché ritiene che tale tesi difensiva non sia attendibile. Infatti,
                   la condanna per il reato di omissione di soccorso presuppone che sia provato che il conducente
                   abbia avuto consapevolezza dell’incidente e del fatto che da esso possono essere derivate con-
                   seguenze per le persone con necessità di soccorso da parte di esse (anche nella forma del dolo
                   eventuale). Se il giudice, perciò, non ha esplicitato sulla base di quale massima di esperienza si
                   fonda l’asserzione secondo cui sarebbe inverosimile che l’autista non abbia percepito l’urto, in
                   presenza di peculiari circostanze che hanno caratterizzato l’incidente, la sentenza di condanna
                   deve essere annullata (v. Cass. pen., sez. IV, 5.9.2019, n. 37145). Infatti, in tema di valutazione
                   della prova, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato
                   preso in esame valore di prova solo se può escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternati-
                   va che invalidi l’ipotesi all’apparenza più verosimile (Cass. pen. sez. VI, 22.10.2014, n. 49029).


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