Page 16 - Veicoli elettrici e ibridi
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MONOPATTINI ELETTRICI: REQUISITI,
            B1               CARATTERISTICHE TECNICHE, AMBITI STRADALI



            el, mentre ha sottratto dalla sperimentazione i monopattini (dispositivi
            non autobilanciati) equiparandoli sostanzialmente ai velocipedi ed in-
            troducendoli nel novero dei veicoli previsti dal Codice della strada (da
            ora in poi CDS).
               Di conseguenza sia per i dispositivi autobilanciati che per i mono-
            pattini il quadro normativo ha definito gli ambiti di circolazione ammes-
            si, ammessi, identificando su quali strade e parti di esse è consentita
            la circolazione, nonché la segnaletica stradale finalizzata a fornire le
            prescrizioni e le informazioni agli utenti della strada, analogamente a
            quanto previsto dal CDS per tutti i veicoli.
               Alla base della definizione degli ambiti di circolazione vi è la cono-
            scenza delle caratteristiche tecnico-prestazionali dei dispositivi che ad
            oggi rispondono alla cd. “direttiva macchine” (350) nelle more che una
            norma tecnica che definisca requisiti e prestazioni, venga adottata a
            livello europeo o nazionale (v. § B1.1.2).
               Per “monopattino si intende un veicolo a due assi con un solo mo-
            tore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile (351).
               Il decreto dirigenziale del Direttore generale per la motorizzazione,
            per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazio-
            ne 18.8.2022 (da ora in poi DD) ha introdotto una serie di prescrizioni
            tecniche, ai fini della sicurezza degli utilizzatori, oltre a quelle già previ-
            ste dalle disposizioni previgenti. Alcune prescrizioni riprendono quelle
            del previgente quadro normativo, altre sono di nuove e si applicano
            obbligatoriamente a tutti i monopattini nuovi commercializzati in Italia
            dal 30 settembre 2022 (quelle nuove sono riportate in grassetto nel
            prosieguo della trattazione).

            B1.1  REQUISITI TECNICI DEI MONOPATTINI
               I requisiti tecnici dei monopattini (v. § B1.1.1), ammessi alla circola-
            zione sono definiti dalla normativa italiana che regolamenta il settore
            (352) (v. § B2).

             (350)  Ai sensi della direttiva 2006/42/CE (cd. “direttiva macchine”) recepita con DLG n.
                 17/2010. È bene evidenziare che dal punto di vista della conformità alla direttiva, il
                 Dicastero di riferimento è il Ministero dello sviluppo economico. L’art. 3, c. 6, DLG n.
                 17/2010 specifica che “qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provve-
                 dimenti di recepimento di direttive comunitarie [per esempio la direttiva 2014/30/EU
                 inerente la compatibilità elettromagnetica] relative ad aspetti diversi e che prevedono
                 l’apposizione della marcatura “CE”, questa marcatura indica ugualmente che le mac-
                 chine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti [...]”.
             (351)  V. art. 1 DD del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle
                 imprese in materia di trasporti e navigazione 18.8.2022.
             (352)  La normativa italiana che definisce i requisiti dei monopattini è costituita da:
                 •  decreto dirigenziale del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai
                   cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del 18.8.2022 (da ora
                   in poi DD);
                 •  decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4.6.2019 - Sperimentazione


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