Page 16 - Veicoli elettrici e ibridi
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MONOPATTINI ELETTRICI: REQUISITI,
B1 CARATTERISTICHE TECNICHE, AMBITI STRADALI
el, mentre ha sottratto dalla sperimentazione i monopattini (dispositivi
non autobilanciati) equiparandoli sostanzialmente ai velocipedi ed in-
troducendoli nel novero dei veicoli previsti dal Codice della strada (da
ora in poi CDS).
Di conseguenza sia per i dispositivi autobilanciati che per i mono-
pattini il quadro normativo ha definito gli ambiti di circolazione ammes-
si, ammessi, identificando su quali strade e parti di esse è consentita
la circolazione, nonché la segnaletica stradale finalizzata a fornire le
prescrizioni e le informazioni agli utenti della strada, analogamente a
quanto previsto dal CDS per tutti i veicoli.
Alla base della definizione degli ambiti di circolazione vi è la cono-
scenza delle caratteristiche tecnico-prestazionali dei dispositivi che ad
oggi rispondono alla cd. “direttiva macchine” (350) nelle more che una
norma tecnica che definisca requisiti e prestazioni, venga adottata a
livello europeo o nazionale (v. § B1.1.2).
Per “monopattino si intende un veicolo a due assi con un solo mo-
tore elettrico, dotato di manubrio e non dotato di sedile (351).
Il decreto dirigenziale del Direttore generale per la motorizzazione,
per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazio-
ne 18.8.2022 (da ora in poi DD) ha introdotto una serie di prescrizioni
tecniche, ai fini della sicurezza degli utilizzatori, oltre a quelle già previ-
ste dalle disposizioni previgenti. Alcune prescrizioni riprendono quelle
del previgente quadro normativo, altre sono di nuove e si applicano
obbligatoriamente a tutti i monopattini nuovi commercializzati in Italia
dal 30 settembre 2022 (quelle nuove sono riportate in grassetto nel
prosieguo della trattazione).
B1.1 REQUISITI TECNICI DEI MONOPATTINI
I requisiti tecnici dei monopattini (v. § B1.1.1), ammessi alla circola-
zione sono definiti dalla normativa italiana che regolamenta il settore
(352) (v. § B2).
(350) Ai sensi della direttiva 2006/42/CE (cd. “direttiva macchine”) recepita con DLG n.
17/2010. È bene evidenziare che dal punto di vista della conformità alla direttiva, il
Dicastero di riferimento è il Ministero dello sviluppo economico. L’art. 3, c. 6, DLG n.
17/2010 specifica che “qualora le macchine siano disciplinate anche da altri provve-
dimenti di recepimento di direttive comunitarie [per esempio la direttiva 2014/30/EU
inerente la compatibilità elettromagnetica] relative ad aspetti diversi e che prevedono
l’apposizione della marcatura “CE”, questa marcatura indica ugualmente che le mac-
chine sono conformi alle disposizioni di questi provvedimenti [...]”.
(351) V. art. 1 DD del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle
imprese in materia di trasporti e navigazione 18.8.2022.
(352) La normativa italiana che definisce i requisiti dei monopattini è costituita da:
• decreto dirigenziale del direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai
cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del 18.8.2022 (da ora
in poi DD);
• decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4.6.2019 - Sperimentazione
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