Page 36 - Ordinanze stradali
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V            USO DI CATENE E PNEUMATICI DA NEVE



              V2        USO DEI PNEUMATICI DA NEVE
                    I pneumatici da neve (cosiddetti invernali o termici) sono considerati dispositivi da utilizzare
              in alternativa alle catene da neve ai fi ni del CDS (1253).


                    La direttiva è diretta agli enti proprietari di strade, alle società concessionarie di strade e autostrade (nonché a
                    prefetture, ministero dell’interno, forze dell’ordine). “Premesso che - spiega la direttiva - durante il periodo inver-
                    nale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) possono avere durata ed intensità
                    tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffi co; considerato che
                    detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli
                    pneumatici dei veicoli; considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in diffi coltà possano produr-
                    re blocchi della circolazione rendendo di conseguenza diffi coltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento
                    del servizio di sgombero neve; considerato che con legge 29 luglio 2010, n.120, è stato modifi cato l’articolo 6,
                    comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, Nuovo codice della strada, che nell’attuale for-
                    mulazione prevede che l’ente proprietario della strada, con ordinanza, può ‘prescrivere che i veicoli siano muniti
                    ovvero abbiano a bordo mezzi anti-sdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve e su ghiacciò”.
                    E prosegue: “Non sempre sono risultati coordinati e uniformi, di modo che si sono verifi cate situazioni di disagio
                    per gli utenti delle strade che si sono trovati a dover ottemperare ad obblighi diversi a seconda dell’ambito territo-
                    riale attraversato”. Di qui, è derivato il caos provocato da ordinanze diverse per date e territorio.
                    Queste le date indicate dal ministero: fuori dai centri abitati, lungo le strade frequentemente interessate da preci-
                    pitazioni nevose e fenomeni di pioggia ghiacciata (freezing rain) nel periodo invernale, gli enti proprietari o con-
                    cessionari di strade possono, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera e) CDS, prescrivere che i veicoli a motore,
                    esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi
                    antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Ai fi ni della necessaria uniformità si dispone che il perio-
                    do interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15 novembre e il 15 aprile. Gli enti proprietari o concessionari che
                    avessero già adottato provvedimenti con un intervallo temporale diverso sono invitati a rettifi care la data del ter-
                    mine di fi ne periodo secondo l’indicazione che precede.
                    La direttiva chiarisce anche che le situazioni di emergenza correlate al verifi carsi di precipitazioni nevose partico-
                    larmente intense possono richiedere l’adozione di provvedimenti di limitazione e/o di totale interdizione della cir-
                    colazione sulle strade che, fuori dei centri abitati, ricadono nella competenza dei prefetti, ai sensi dell’articolo 6,
                    comma 1, CDS. Anche in questo caso, fermo restando il potere di disciplinare in modo autonomo e discrezionale
                    le situazioni che hanno una rilevanza soltanto provinciale, nel caso in cui le intense precipitazioni nevose sono
                    ragionevolmente attese o sono in atto nel territorio di più province, è opportuno che siano defi niti provvedimenti
                    uniformi e coordinati, che possono interessare anche territori limitrofi  a quelli di stretta competenza. Infatti, ope-
                    razioni di limitazione o blocco totale del traffi co veicolare sono veramente effi caci, anche nella misura in cui con-
                    sentano di evitare che, da zone adiacenti o prossime, possano affl uire nell’area interessata fl ussi veicolari che,
                    una volta nella zona, non potrebbero essere più fermati o ricoverati in condizioni di sicurezza, con conseguente
                    rischio di gravi ed ulteriori turbative alla circolazione già resa critica dalle precipitazioni nevose.
                    V. direttiva 16.1.2013 prot. n. RU/1580 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La direttiva:
                    •  impartisce istruzioni agli enti proprietari e concessionari delle strade, agli Uffi ci territoriali di Governo ed ai sin-
                      daci dei comuni, fi nalizzate a regolamentare, in via generale, le modalità di attuazione dei provvedimenti da
                      adottare nel periodo invernale e in caso di emergenza neve ai sensi dell’art. 6, c. 4 lettera e), CDS;
                    •  chiarisce che:
                      -  i dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veico-
                        lo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione
                        fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;
                      -  i mezzi antisdrucciolevoli devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori;
                       -  nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, ne è raccomandata l’in-
                        stallazione su tutte le ruote al fi ne di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;
                       -  nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria
                        M1, N1 e O1, l’installazione deve riguardare tutte le ruote, anche in coerenza con la circolare n. 58/71;
                       -  per la necessaria uniformità dispone che il periodo interessato dall’obbligo sia ricompreso tra il 15
                        novembre e il 15 aprile e che il provvedimento sia redatto utilizzando come riferimento il modello di ordi-
                        nanza proposto nell’allegato A della direttiva (“Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”);
                       -  nel periodo di vigenza dell’obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza
                        di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.
               (1253)  Il Ministero dei trasporti, con la circolare 17.1.2014 n. 1049, ha precisato che chi monta pneumatici di tipo M+S,
                    con codice di velocità inferiore a quanto indicato in carta di circolazione, può utilizzarli solo dal 15 ottobre al 15
                    maggio. Pertanto viene concesso un mese, prima e dopo la vigenza delle Ordinanze, per effettuare il rimontaggio
                    degli pneumatici di tipo estivo, ovvero con caratteristiche prestazionali di serie. Di conseguenza, a partire dal 16
                    maggio e sino al 14 ottobre, non è consentita la circolazione con pneumatici M+S con codici di velocità inferiori
                    a quelli riportati in carta di circolazione: l’infrazione di riferimento comporta, non solo signifi cative sanzioni pecu-

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