Page 31 - Ordinanze stradali
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R ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
Al fi ne di eliminare gli inconvenienti causati dall’eccessivo affl usso di autoveicoli nei centri
urbani, i comuni possono istituire zone a traffi co limitato (982), che si differenziano dalle rimanenti
parti del territorio per le particolari regole di circolazione e sosta in esse vigenti.
La zona a traffi co limitato (cosiddetta ZTL) (983)è defi nita infatti come l’area in cui accesso
e circolazione veicolare sono limitati a ore prestabilite o a particolari categorie di utenti o di veicoli
(984).
R1 PRESUPPOSTI DELLA ZTL
La zona a traffi co limitato (ZTL) è un’area stradale (985), di dimensioni spaziali coincidenti
con una o più vie o tratti di esse, dotata di caratteristiche omogenee che giustifi cano l’adozione di
particolari limitazioni alla circolazione veicolare (986).
Tali limitazioni concernono:
• accesso (987) dei veicoli (988), e
• loro circolazione (989).
Nella zona a traffi co limitato, le limitazioni imponibili (990) possono essere riferite a:
• ore (e giorni) prestabiliti (991),
(982) I provvedimenti istitutivi della ZTL e quelli modifi cativi sono sindacabili in sede di legittimità quanto alla ragione-
volezza delle scelte in rapporto alle fi nalità perseguite dalla legge, con riferimento:
• sia all’estensione della zona,
• sia alla durata oraria dei divieti,
• sia al campo di applicazione di tali divieti, o all’eccezione agli stessi divieti per talune categorie di utenti o di
veicoli.
In tal senso è la sentenza del Tar Puglia, sez. I, 15.11.1997 n. 795.
(983) Diverse dalle zone a traffi co limitato sono le zone a sosta limitata (ZSL), le quali sono aree ove la sosta è riserva-
ta a particolari categorie di utenti e/o di veicoli. Sul punto si rimanda ad altra parte di testo (v. paragrafo G).
(984) La defi nizione è contenuta nell’art. 3, c. 1, CDS, al n. 54.
Alcuni comuni istituiscono per periodi limitati le cosiddette zone a traffico limitato ambientali. Il termine “zona a
traffi co limitato” è in questa fattispecie utilizzato impropriamente, poiché questi provvedimenti altro non sono che
ordinanze di limitazione della circolazione ai veicoli meno inquinanti, in applicazione dell’art. 7 CDS, che consen-
te ai comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di
prevenzione degli inquinamenti. Sul punto si rimanda ad altra parte di testo (v. paragrafo P2.1).
(985) Come defi nita all’art. 2, c. 1, CDS: “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli
animali”.
È allora ammissibile l’ipotesi di una ZTL istituita in un’area di proprietà privata, ma messa a disposizione per lo
svolgimento di un’attività aperta al pubblico (ad es. un mercato o uno spettacolo), dove sia consentita la circola-
zione di alcuni veicoli (ad es. veicoli dei commercianti ambulanti o di supporto logistico alla manifestazione).
(986) È ammissibile l’ipotesi di zone a traffi co limitato inserite all’interno di altre zone a traffi co limitato, laddove le prime
consentano l’accesso e la circolazione di tipologie di veicoli che costituiscono una specifi cazione rispetto alle tipo-
logie ammesse nelle seconde. Analogamente, è ammissibile la presenza di aree pedonali all’interno di più vaste
zone a traffi co limitato.
(987) L’accesso, come vedremo, può essere soggetto al pagamento di una tariffa.
(988) Le limitazioni perciò interessano esclusivamente i veicoli, e non è quindi consentito vietare in queste aree l’ac-
cesso e la circolazione di determinati animali (es. cani, cavalli sellati, pecore, ecc.) o di determinati pedoni (es.
invalidi in carrozzella, bambini, prostitute, ecc.).
Un’ordinanza o una deliberazione che presentassero queste limitazioni non potrebbero essere ritenute istitutive
di una ZTL, perché le motivazioni alla base della loro emanazione andrebbero ricercate in ragioni di carattere igie-
nico o di pubblica sicurezza, e non di disciplina stradale. L’ordinanza di limitazione del transito di armenti e greggi
è prevista dall’art. 6, c. 2, CDS, ma costituisce una competenza specifi ca del prefetto.
(989) Intendendosi per circolazione non solo il transito, ma anche la circolazione passiva, ossia la sosta e la fermata.
(990) L’ampia varietà di fattispecie di ZTL possibili rende ipoteticamente sussumibile in essa l’intera categoria delle aree
pedonali, così che la stragrande maggioranza delle aree pedonali istituite nei nostri comuni altro non sono che
zone a traffi co limitato variamente limitate, o zone a traffi co strettamente limitato, e nei casi più estremi, zone a
traffi co (circolazione) pedonale.
(991) E questo anche se al suo interno dovessero vigere regole di circolazione identiche a quelle dell’area pedonale.
Ciò che qualifi ca l’area come zona a traffi co limitato è, in questa fattispecie, la limitazione temporale. Il CDS non
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