Page 35 - Ordinanze stradali
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               V     USO DI CATENE E PNEUMATICI DA NEVE

                     Per aumentare l’aderenza durante la marcia su neve e/o ghiaccio vengono utilizzati:
               •  pneumatici da neve,
               •  catene da neve,
               • pneumatici chiodati.
                     L’uso delle catene da neve o dei pneumatici da neve è obbligatorio:
               •  se prescritto nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile (1248) (v. paragrafo V4):
                 -  dall’ente proprietario della strada con ordinanza motivata,
                 -  da apposito segnale CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE (1249);
               •  qualora le condizioni della strada, per neve o ghiaccio in atto, lo impongano come dovere di
                 prudenza del conducente.
                     I dispositivi supplementari di aderenza di altro tipo (diversi dalle catene o dai pneumatici
               da neve) costituiti, ad esempio, da elementi in tessuto, in plastica, ecc. non possono sostituire le
               catene da neve o i pneumatici da neve ove ne sia prescritto il loro utilizzo (1250).

               V1        USO DELLE CATENE DA NEVE
                     Le catene da neve sono considerate mezzi antisdrucciolevoli ai fi ni del CDS.
                     Le caratteristiche delle catene da neve destinate all’impiego su autoveicoli delle categorie
               internazionali M1, M2, O1, O2 sono state defi nite da apposito DM.
                     Non è tuttavia attualmente sanzionabile l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso
               un marchio identifi cativo sulle catene o abbiano un contrassegno difforme da quelli previsti dallo
               specifi co DM (1251).
                     Le catene da neve devono essere montate almeno sulle ruote degli assi motori (1252).


                (1248)  Le catene da neve sono considerate quali mezzi antisdrucciolevoli ai sensi dell’art. 6 CDS e ai fi ni del segnale
                     CATENE DA NEVE OBBLIGATORIE di cui all’art. 122 regolamento CDS.
                (1249)  V. Fig. II 87 art. 122 regolamento CDS.
                     Il segnale può essere inserito in alternativa entro quello di TRANSITABILITÀ (Fig. II 330 art.135) sulle strade di
                     montagna, mantenendo il proprio valore prescrittivo.
                (1250)  Sull’argomento si segnala che:
                     •  con nota 11.7.2012 prot. n. 19882 RU la DGM ha ritenuto i dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio ed i siste-
                       mi antislittamento in tessuto prodotti dalla società AutoSock Operations A.S. non conformi alle vigenti norme;
                     •  la sentenza del TAR del Lazio, Sezione Terza Ter, n. 06482/2013 REG. PROV. COLL. N. 08446/2012 REG.
                       RIC ha annullato la suddetta nota 11.7.2012 prot. n. 19882 RU della DGM, concernente l’applicazione della
                       normativa italiana ai predetti dispositivi;
                     •  la DGM ha esperito ricorso al Consiglio di Stato ed ha ribadito ed ulteriormente argomentato le motivazioni
                       di natura, sia normativa che tecnica, sulle quali è fondato il proprio convincimento (v. circolare MIT 18.9.2013
                       prot. n. 22977);
                     •  con circolare 5.11.2013 prot. n. 300/A/8321/13/105/1/2 il DPS ha ritenuto opportuno attendere l’esito del ri-
                       corso e le determinazioni conclusive del Ministero delle infrastrutture e trasporti, prima di assumere qualsiasi
                       atteggiamento operativo da parte degli organi di polizia stradale, suscettibile di contestazione.
                (1251)  Il Dipartimento della pubblica sicurezza ha posto uno specifi co quesito al Ministero delle infrastrutture e dei tra-
                     sporti chiedendo di far conoscere se i dispositivi che non recano impresso un marchio identifi cativo sulle catene
                     o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal DM 13.3.2002 (abrogato a decorrere dall’1.4.2013 dal
                     DM 10.5.2011), siano utilizzabili o meno. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i traspor-
                     ti terrestri e per i sistemi informativi e statistici ha sottolineato che allo stato attuale non esistono divieti di com-
                     mercializzare dispositivi che non rispondano al suddetto decreto. Pertanto, il DPS ritiene che, nelle more di una
                     specifi ca modifi ca normativa, l’utilizzo di dispositivi che non recano impresso un marchio identifi cativo sulle cate-
                     ne o abbiano un contrassegno diverso da quelli previsti dal citato decreto, non sia sanzionabile (v. circolare DPS
                     14.5.2003 prot. n. 300/A/2/41655/105/1/2).
                (1252)  In passato è accaduto che i diversi gestori stradali emanassero ordinanze in materia di pneumatici invernali così
                     differenti, da operare sulla mobilità locale con disomogeneità di criteri, in assenza di un coordinamento centrale.
                     Per questo motivo, il ministero dei Trasporti è intervenuto con la “Nuova Direttiva sulla circolazione stradale in pe-
                     riodo invernale e in caso di emergenza neve”, (Prot. RU1580 - 16.1.2013).

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