Page 39 - Ordinanze stradali
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Z POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI
PROPRIETARI DELLE STRADE
Il CDS impone agli enti proprietari delle strade alcuni doveri il cui rispetto è funzionale al
loro compito principale che è quello di garantire la fl uidità e la sicurezza della circolazione (1259).
Per poter adempiere a questi doveri, sono corrispondentemente attribuiti a questi enti po-
teri di controllo e di coordinamento dell’attività dei privati che operano sulla strada e nelle sue
pertinenze (1260).
Z1 OBBLIGHI E POTERI DEGLI ENTI PROPRIETARI
Il CDS ha attribuito agli enti proprietari delle strade una serie di poteri-doveri funzionali alla
salvaguardia delle strade e dei manufatti di loro proprietà.
Z1.1 Obblighi di manutenzione e controllo della strada
Agli enti proprietari delle strade (1261) spettano i seguenti compiti (1262):
• manutenzione (1263), gestione e pulizia delle strade (1264), delle loro pertinenze, arredi, servizi
(1259) Gli obblighi ed i poteri degli enti proprietari delle strade sono disciplinati dagli art. 13 e art. 14 CDS.
(1260) Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario sono esercitati dal concessionario, salvo che
sia diversamente stabilito nell’atto concessorio; per le strade vicinali l’esercizio dei suddetti poteri è attribuito ai
comuni.
(1261) Il Consiglio di Stato, con decisione, sez. V, 27.1.2014 n. 403 ha confermato la classifi cazione della strada comu-
nale e la competenza in capo all’ente locale per la sua manutenzione.
I fatti in questione traggono origine da un Comune che, avendo accorpato diversi centri abitati fra loro limitrofi , ha
di fatto creato un nuovo centro abitato di oltre diecimila abitanti: immediata la declassifi cazione della strada da
parte della provincia o dell’ANAS.
L’effetto pratico è che il Comune si è ritrovato da un giorno all’altro con l’onere di provvedere alla manutenzione
e all’asfaltatura della strada (provinciale o statale) che attraversa l’abitato (con più di diecimila abitanti).
(1262) Sono previsti dall’art. 14 CDS. Questi obblighi, che si ricollegano al più generico disposto dell’art. 823 CC, secon-
do cui “spetta all’autorità amministrativa la tutela dei beni che fanno parte del demanio pubblico” costituiscono un
punto di partenza verso una nuova forma di rapporto tra pubblica amministrazione ed utenza. La discrezionalità
di intervento di cui godono gli enti proprietari delle strade nella tutela del demanio stradale loro affi dato trova, in-
fatti, un limite nel principio di comune prudenza e nel dovere di vigilanza cui essi sono tenuti per evitare insidie
e pericoli. La norma ha formalizzato tali limiti che erano stati più volte enunciati dalla Cassazione per individuare
l’ambito di responsabilità degli enti proprietari, fi ssandone in modo chiaro ed inequivocabile i doveri.
In sostanza, se rientra nella discrezionalità dell’ente proprietario la facoltà di aprire o chiudere al traffi co una stra-
da ed il cittadino non può sindacare questa scelta, la norma in esame consente invece all’utente di pretendere
che la pubblica amministrazione tenga la strada in perfetta effi cienza, pulita e adeguatamente segnalata e che le
relative pertinenze, arredi e servizi siano tenuti sempre in ordine.
(1263) V. Cass. civ., sez. III, 10.3.2014 n. 5494: “L’obbligo di manutenzione e mantenimento delle strade in condizioni di
sicurezza riguarda anche quelle di estese dimensioni”.
(1264) In materia di oneri per la manutenzione delle strade di uso pubblico il nostro ordinamento è informato fi n dalla leg-
ge 20.3.1865 n. 2248 (all. F), legge sui lavori pubblici, al principio secondo il quale è obbligato il soggetto pubblico
cui la strada appartiene.
La legge anzidetta, infatti, dopo aver stabilito, all’art. 22, che il suolo delle strade statali, o provinciali e comunali
appartiene rispettivamente allo Stato, alle province e ai comuni, prescrive, agli articoli 30, 37 e 39, che “la costru-
zione sistemazione e mantenimento” delle strade statali o provinciali o comunali, provvedono, rispettivamente, lo
Stato, le province e i comuni.
Per le strade vicinali, ossia quelle non rientranti nelle precedenti categorie, in quanto non di proprietà degli enti
pubblici appena menzionati e soggette ad uso pubblico (articolo 19), si prescrive, all’articolo 51, che la riparazio-
ne e conservazione “sta a carico di quelli che ne fanno uso per recarsi alle loro proprietà sia che queste si trovino
o no contigue alle strade stesse”.
Il Codice civile del 1942, nelle sue disposizioni sui beni pubblici (artt. 822-831), considera di demanio pubblico le
strade in quanto appartenenti allo Stato, alle province o ai comuni.
Tale normativa non subisce modifi cazioni sostanziali ad opera della legge 12.2.1958 n. 126, che si occupa pre-
valentemente del procedimento di classifi cazione delle strade nelle categorie tradizionali di statali, provinciali,
comunali e vicinali di uso pubblico, con l’aggiunta di norme speciali per le strade militari di uso pubblico e quelle
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