Page 40 - Ordinanze stradali
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Z            POTERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
                       DEGLI ENTI PROPRIETARI DELLE STRADE


                ed impianti (1265) di ogni genere (1266);
              •  controllo tecnico dell’effi cienza delle strade;
              •  apposizione e manutenzione della prescritta segnaletica (1267).
                    La violazione di questi doveri determina responsabilità civili e penali per gli amministratori.
                    Gli enti proprietari delle strade, in caso di manutenzione straordinaria della sede stradale e
              se non ci sono problemi di sicurezza, provvedono a realizzare percorsi ciclabili adiacenti (1268).
                    Gli enti proprietari e concessionari delle strade e delle autostrade nelle quali si registrano
              più elevati tassi di incidentalità devono effettuare specifi ci interventi di manutenzione straordinaria
              della sede stradale e autostradale, delle pertinenze, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti,
              di sostituzione della segnaletica obsoleta, ecc. volti a ridurre i rischi relativi alla circolazione (art. 47
              legge n. 120/2010).
              Z1.2      Poteri di controllo e di intervento
                    Per garantire l’adempimento del compito principale attribuito all’ente proprietario di garan-
              tire la fl uidità e la sicurezza della circolazione, il CDS gli ha conferito una serie di poteri consistenti
              essenzialmente in:
              •  rilasciare le autorizzazioni e le concessioni (1269);
                    di bonifi ca. La legge tuttavia assume rilievo particolare per aver prescritto, con l’articolo 14, l’obbligatorietà della
                    costituzione dei consorzi per le strade vicinali di uso pubblico, già previsti al decreto legislativo luogotenenziale
                    1.9.1918 n. 1446. L’istituto del consorzio obbligatorio rappresenta la conferma indiretta del principio che la manu-
                    tenzione della strada vicinale, e quindi non comunale, deve far carico prevalentemente ai soggetti che la utilizza-
                    no, salvo il contributo comunale.
                    Il quadro normativo di riferimento, sopra sommariamente delineato, consente di affermare che l’espressione stra-
                    da “utilizzata come pubblica”, non può avere altro signifi cato se non che la via è utilizzata dal pubblico, ma la no-
                    tazione è inidonea ad individuare nel Comune il soggetto tenuto alla manutenzione, posto che anche le strade
                    vicinali possono essere aperte all’uso da parte del pubblico. O la strada è nazionale, regionale (art. 2, c. 6, CDS,
                    nel testo modifi cato dal DLG 10.9.1993 n. 360), provinciale o comunale, ed allora non presenta i caratteri della
                    strada privata, ma è pubblica, e l’onere della manutenzione va posta a carico del soggetto proprietario, oppure è
                    privata e l’onere della manutenzione non può essere posto a carico del comune, salvo quando dipenda dalla co-
                    stituzione del consorzio.
               (1265)  Cass. civ., sez. III, 8.8.2013 n. 18916, ha confermato la responsabilità dell’Ente proprietario della strada in caso
                    di malfunzionamento dell’impianto semaforico.
               (1266)  Tali poteri comprendono la rimozione dei rifi uti e dei veicoli abbandonati.
                    V. Cass. civ., sez. I, 19.5.2009 n. 11543:
                    “I proprietari od i concessionari di strade pubbliche hanno l’obbligo, previsto dall’art. 14 del CDS di provvedere
                    alla manutenzione, gestione e pulizia d’esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso de-
                    molizione sia dei veicoli lasciati in sosta d’intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese,
                    salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.”.
                    V. anche Cass. civ. 24.6.2008 n. 1717, nella quale è stato affermato il principio che i proprietari od i concessionari
                    di strade pubbliche hanno l’obbligo, previsto dall’art. 14 CDS di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia
                    d’esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in so-
                    sta d’intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del pro-
                    prietario del veicolo.
                    Nella motivazione di quella sentenza è chiarito che nella predetta, ampia previsione di compiti rientra sicura-
                    mente, in primo luogo, la rimozione dalle strade dei veicoli che le ingombrano, e dunque la connessa custodia
                    dei veicoli rimossi. Ma vi rientra anche lo smaltimento di quelli che tecnicamente vanno qualifi cati come “rifi uti”
                    (“qualsiasi sostanza od oggetto... di cui il detentore si disfi  o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”, secon-
                    do la defi nizione datane - all’art. 1, lett. a) - dall’allora vigente DLG n. 22/1997), ossia dei veicoli abbandonati e
                    non reclamati dai proprietari e quindi destinati alla demolizione (sempre che il comune non ritenga conveniente
                    disporne la vendita), ai sensi del DM n. 460/1999, artt. 1 e 2 cit. (se, invece, il veicolo o rimorchio è reclamato
                    dal proprietario, le spese di rimozione e custodia gravano ovviamente su quest’ultimo, come ribadisce anche
                    l’art. 2, comma 3, DM cit.).
                    Se tali compiti spettano all’ente proprietario o concessionario della strada, non v’è dubbio, in difetto di previsione
                    contraria, che al medesimo ente spetti anche sostenere i relativi oneri economici (salvo, ovviamente, rivalsa nei
                    confronti dei proprietari o responsabili dell’abbandono dei veicoli).
               (1267)  Si rimanda ad altra parte (v. paragrafo A1.3).
               (1268)  A norma dell’art. 14 CDS, comma 2-bis, introdotto dalla legge n. 366/1998.
               (1269)  Nei casi previsti dal CDS, secondo le disposizioni disposizioni degli artt. 26 e 27 CDS, riguardanti in particolare

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