Page 32 - Ordinanze stradali
P. 32
R ZONE A TRAFFICO LIMITATO (ZTL)
• particolari categorie di utenti (992),
• particolari categorie di veicoli.
Rispetto all’area pedonale, la gamma dei permessi e delle deroghe concedibili è più este-
sa (v. paragrafo Q2) (993).
R1.1 ZTL e divieto di transito
La ZTL costituisce una fattispecie distinta da quella del divieto di transito (v. paragrafo
D7.1).
La prima differenza concerne l’oggetto del divieto:
• nella ZTL sono vietati l’accesso e la circolazione;
• nella seconda ipotesi è vietato il transito (994).
La seconda differenza riguarda l’estensione del precetto. Diversamente dalla ZTL, il divieto
di transito ha una portata generale, essendo imposto a tutti i veicoli.
R2 PIANIFICAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE NELLE ZTL
L’art. 7, c. 9, CDS affi da la competenza per la delimitazione della zona a traffi co limitato,
ordinariamente, alla giunta comunale (995), che vi provvede con propria deliberazione (996).
prevede la possibilità di istituire un’area pedonale ad ore: tale fattispecie rientra quindi necessariamente nella de-
fi nizione di zona a traffi co limitato.
(992) È diffi cile distinguere tra utenti e veicoli. Mentre la defi nizione di veicolo è chiara, non esiste nel codice una defi -
nizione altrettanto precisa di utenti.
M. Ancillotti (“Procedimenti e condizioni per la corretta istituzione di aree pedonali, z.t.l., aree di particolare inte-
resse turistico, “zone blu” aree riservate alla sosta dei residenti, ecc., secondo il CDS e la giurisprudenza in mate-
ria, Giornate delle Polizie locali, Riccione 2007) ritiene che per utenti si debba comunque intendere una categoria
più vasta, comunque comprendente quella dei veicoli, che identifi chi qualunque soggetto o mezzo che, di fatto,
“faccia uso” della strada.
Lo scrivente, partendo dalla constatazione esposta sopra che nella ZTL le limitazioni possano interessare esclu-
sivamente i veicoli, ritiene che per utenti si debbano intendere particolari tipologie di conducenti, che non siano
riconducibili ad una specifi ca categoria di veicoli, tra quelle individuate dall’art. 47 CDS. Sono tali, ad esempio, i
conducenti dei veicoli a servizio delle persone invalide, dei veicoli di polizia, di quelli in servizio di emergenza, di
quelli in servizio di noleggio con conducente, i tassisti, i commercianti ambulanti, i veicoli car sharing, ecc.
(993) Conseguenza negativa di tale impostazione è che tali limitazioni si traducono spesso in fantasiose acrobazie
lessicali fi nalizzate non tanto ad assicurare, con tale particolare strumento, la miglior combinazione possibile dei
principi di vivibilità della città e sicurezza della circolazione, bensì odiosi compromessi con le più potenti categorie
locali portatrici di interessi, non certo attinenti la sicurezza della circolazione.
(994) Il transito è la circolazione in una strada, sulla quale è vietato lo scorrimento in ambedue i sensi. V. didascalia a
Fig. II 46, art. 116 regolamento CDS. Mentre nel divieto di transito l’unico modo consentito all’operatore di polizia
stradale per stabilire un’eventuale violazione è accertare il veicolo in movimento, e quindi mentre sta transitando,
nella ZTL il riscontro dell’agente è un fatto oggettivo, che prescinde da un’effettiva rilevazione della commissione
dell’illecito mentre il veicolo è in movimento.
(995) Questa attribuzione è stata sottratta alla competenza del consiglio comunale, cui era demandata dal previgente
Codice della Strada del 1959.
(996) V. TAR Campania, sez. I, 15.2.2005, n. 1323.
I giudici hanno osservato che “l’art. 7, comma 9, del DLG 30.4.1992 n. 285 attribuisce espressamente alla Giun-
ta il compito di procedere all’istituzione ed all’individuazione delle Zone a Traffi co Limitato, riservando al Sinda-
co tale competenza laddove sussistano ragioni di urgenza, Sindaco che ben può provvedere autonomamente,
anche modifi cando o integrando le precedenti deliberazioni della Giunta”; hanno, quindi, chiarito, “quanto alla
sopravvenuta competenza dirigenziale in materia, ... che la previsione dell’art. 7, comma 9 del DLG 30.4.1992,
sebbene di epoca anteriore rispetto alla disposizione normativa di cui all’art. 107 del DLG 18.8.2000 n. 267 in ma-
teria di competenze della dirigenza degli enti locali, resta comunque successiva rispetto all’introduzione nell’ordi-
namento del principio di separazione tra compiti degli organi di governo e compiti dei dirigenti, a suo tempo intro-
dotta già con la legge 8.6.1990 n. 142” e che “rispetto al predetto principio, la disposizione de qua assume natura
di lex posteriore, come tale, ben poteva proporsi come fattispecie derogatoria rispetto al preesistente principio di
attribuzione di siffatte competenze alla dirigenza”, rilevando che “in favore della competenza degli organi politici
in luogo della dirigenza, milita anche l’ulteriore considerazione per cui i provvedimenti oggetto di impugnazione
costituiscono non già meri atti di esecuzione di pregressi provvedimenti di programmazione, ma essi stessi si
pongono come momenti di pianifi cazione e regolamentazione dell’uso del territorio, come tali in linea di principio
necessariamente rientranti nelle attribuzioni degli organi di direzione politica dell’ente locale, tra cui fi gura nel-
288