Page 27 - Ordinanze stradali
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               N     SEGNALI COMPLEMENTARI

                     I segnali complementari, introdotti dal vigente CDS (800), sono quei segnali destinati ad
               evidenziare o rendere noto:
               a) il tracciato stradale;
               b) l’individuazione della traiettorie (in particolari curve o punti critici);
               c)  la percezione di ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti.
                     Sono segnali complementari anche i dispositivi destinati a impedire la sosta o a rallentare
               la velocità.
                     I segnali complementari si suddividono in:
               •  delineatori normali di margine (art. 173 regolamento CDS),
               •  delineatori speciali (art. 174),
               •  mezzi e dispositivi di segnalazione ostacoli (art. 175),
               •  isole di traffi co (artt. 176-177),
               •  salvagenti pedonali e delimitatori di corsia (art. 178),
               •  rallentatori di velocità (compresi i dossi artifi ciali) (801) (art. 179),
               •  dissuasori di sosta (art. 180).
                     Gli ultimi tre tipi devono essere posti in opera previa ordinanza dell’ente proprietario della
               strada (802).
               N1        DELINEATORI NORMALI DI MARGINE
                     I delineatori normali di margine, detti anche segna-limiti, sono sbarrette di colore bianco
               con fascia nera superiore alta 25 cm (803), dotate di dispositivi rifrangenti (804) e poste in entrambi i
               margini della strada, in posizione verticale e in modo che il catarifrangente sia orientato nel senso
               di avanzamento della corrente di traffi co.
                     Essi devono essere installati lungo quei tronchi stradali (805), fuori dai centri abitati, ove la
               velocità locale predominante, l’andamento plano-altimetrico o le condizioni climatiche locali rendo-
               no necessario visualizzare a distanza l’andamento dell’asse stradale (806).


                 (800)  La categoria dei “segnali complementari” era infatti sconosciuta sia al vecchio CDS (DPR 15.6.1959 n. 393), sia
                     al relativo regolamento di esecuzione (DPR 30.6.1959 n. 420).
                     Nell’ordinamento vigente la categoria è trattata dall’art. 42 CDS e dagli artt. da 172 a 180 regolamento CDS.
                 (801)  V. il capitolo successivo, dedicato proprio a questo argomento.
                (802)  Nella classifi cazione dei segnali in questione, quindi, le disposizioni regolamentari dell’art. 172 regolamento CDS
                     non fanno alcun riferimento ai “rallentatori di velocità” ne tantomeno ai “dissuasori di sosta” (ovvero ai dispositivi
                     atti ad impedire la sosta dei veicoli) entrambi previsti dall’art. 42, c. 2, CDS, che li annovera tra i segnali comple-
                     mentari (di rafforzamento dell’effi cacia della segnaletica stradale), e le cui caratteristiche sono poi di fatto deter-
                     minate dalle apposite norme regolamentari a cui genericamente rinvia il c. 3 dell’art. 42 in questione.
                     La disciplina di detti dispositivi è infatti prevista dall’art. 179 per i “rallentatori di velocità” e dall’art. 180 per i “dis-
                     suasori di sosta”.
                 (803)  L’altezza fuori da terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 cm; la sezione, preferibilmente tra-
                     pezoidale con spigoli arrotondati, deve potersi iscrivere in un rettangolo di 10x12 cm con il lato minore parallelo
                     all’asse stradale.
                 (804)  Il colore dei dispositivi rifrangenti dei delineatori varia a seconda del tipo di strada.
                     Nelle strade o carreggiate a senso unico (incluse le autostrade), nel delineatore di destra, deve apparire un solo
                     elemento rifrangente di colore giallo, della superfi cie minima di 60 cmq; sul lato sinistro il delineatore deve essere
                     dotato di due unità rifrangenti gialle poste in verticale e opportunamente distanziate, ciascuna con superfi cie atti-
                     va minima di 30 cmq, al fi ne di permettere al conducente di percepirne la duplicità e individuare così senza equi-
                     voci il lato sinistro e il lato destro della carreggiata.
                     Nelle strade a doppio senso di marcia l’elemento rifrangente è di colore rosso per il lato destro della strada e bian-
                     co per il lato sinistro; entrambi gli elementi devono avere una superfi cie minima di 60 cmq.
                 (805)  I delineatori devono essere collocati al limite sterno della banchina, e comunque a non meno di 50 cm dal bordo
                     esterno della carreggiata.
                 (806)  I delineatori di margine, indipendentemente dalla segnaletica orizzontale di margine, devono fornire ai conducen-

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