Page 23 - Ordinanze stradali
P. 23
I
I SOSTA CON DISCO ORARIO
La regolamentazione della sosta attraverso il metodo del cosiddetto “disco orario” è una
tecnica di gestione del traffi co urbano, nella quale la sosta è consentita, ma è subordinata a
limitazione di tempo, per periodi determinati.
Per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con pos-
sibilità di allontanamento da parte del conducente (675).
Il conducente che lascia il suo veicolo in sosta, prima di allontanarsi, deve rendere cono-
scibile l’orario di inizio della sosta, al fi ne di permettere il conteggio del tempo (periodo) di sosta
consentito.
Entro tale tempo, il conducente deve cessare la sosta e riprendere la circolazione.
Non è ammesso alcun intervento di rettifi ca dell’orario di inizio della sosta, né è possibile la sosta
per più periodi consecutivi, senza alcuna soluzione di continuità.
I1 ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DEL DISCO ORARIO
Per parcheggio si intende una sosta in un luogo particolare, di regola fuori del fl usso della
circolazione, appositamente destinato dall’autorità competente.
Questa ne determina le modalità di esercizio, lo può stabilire con custodia o senza, e ha
facoltà di porre limitazioni, per esigenze del traffi co, circa la durata massima (disco orario) ed an-
che per quanto concerne le specie dei veicoli ammessi al parcheggio cui l’area è destinata (676).
L’obbligo di conformarsi alle regole del disco orario è stabilito dal comune (677) con ordi-
nanza e reso noto al pubblico mediante idonea segnaletica (678).
Se non è diversamente indicato, il segnale di sosta a disco orario si intende valido dalle
8,00 alle 20,00.
I1.1 Veicoli soggetti all’obbligo dell’esposizione del disco orario
Sono soggetti all’obbligo dell’esposizione del disco orario tutti i veicoli posti in sosta
regolare nelle aree disciplinate con tale sistema (679).
L’obbligo non vale invece per i veicoli al servizio di persone invalide, che espongano
il contrassegno atto a riconoscerli (680). In tale ipotesi pertanto non deve essere azionato il disco
orario, né il conducente è obbligato a recuperare il veicolo una volta trascorso il periodo indicato
dalla segnaletica (681).
(675) V. l’art. 157 c. 1 lettera c) CDS.
(676) L’ente proprietario della strada ha quindi la facoltà di assoggettare alla disciplina del disco orario alcuni veicoli e/o
di esentarne altri (per es., quelli dei residenti, o i veicoli a due ruote), dandone comunicazione mediante il pannel-
lo integrativo Modello II 4 art. 83 regolamento CDS.
(677) O dall’ente proprietario della strada o dall’autorità comunque competente a disciplinare la circolazione.
(678) La segnaletica è costituita da un segnale di indicazione corredato del simbolo di cui alla Fig. II 172 art. 125 rego-
lamento CDS “Disco orario”. Questo segnale deve essere di norma integrato dall’indicazione del tempo, espresso
in ore o minuti, per il quale la sosta è permessa.
Se il segnale riporta i due martelli incrociati, la prescrizione del disco orario è valida solo nei giorni lavorativi, com-
preso il sabato, mentre non è vigente nei giorni festivi. La prescrizione è inversa se il segnale riporta il simbolo
della croce.
Le strisce orizzontali di delimitazione degli stalli di sosta sono di colore bianco.
(679) La giurisprudenza di merito ritiene inoltre che, qualora sia richiesto dalla segnaletica, anche i ciclomotori devono
esporre il disco orario. Così il giudice di Pace di Ancona, con sentenza 12.5.2004 n. 289:
“Anche i ciclomotori sono veicoli ed ai sensi dell’art. 157 del Codice della strada devono esporre, qualora richiesto
dalla segnaletica, il disco orario.”.
Per conseguenza logica, tale obbligo è esteso anche ai motoveicoli.
(680) Tali veicoli, infatti, quando sono lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato, non sono tenuti
all’obbligo del rispetto dei limiti di tempo. V. l’art. 188 c. 3 CDS.
(681) Di tale esenzione sembra dimenticarsi il Ministero dell’interno - Direzione generale per l’amministrazione genera-
185