Page 19 - Ordinanze stradali
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F ARRESTO, FERMATA E SOSTA IN GENERALE
L’art. 157 CDS contiene le seguenti defi nizioni di arresto, fermata e sosta:
• arresto è l’interruzione della marcia dovuta alle esigenze della circolazione (375);
• fermata è la temporanea sospensione della marcia per esigenze di brevissima durata come, ad
es., la salita o la discesa di persone dal veicolo. Si considera tale anche se avviene in un’area
dove non è ammessa la sosta; il conducente, o altra persona idonea alla guida, deve essere
presente in modo da poter riprendere prontamente la marcia;
• sosta invece è la sospensione della marcia protratta nel tempo, con la possibilità per il condu-
cente di allontanarsi dal veicolo (376).
In defi nitiva, la fermata e la sosta sono due particolari fattispecie di circolazione statica
del veicolo (377), durante la quale il conducente ne sospende il movimento, pur rimanendo sulla
sede stradale.
F1 DIFFERENZE FRA FERMATA, SOSTA E PARCHEGGIO
Sosta e fermata sono atti volontari della circolazione durante i quali i veicoli restano sot-
toposti in tutto e per tutto alle norme del CDS: la sosta e la fermata sono episodi statici della circo-
lazione (378). Gli elementi differenzianti tra sosta e fermata sono sostanzialmente due:
(375) Già con il Codice abrogato, la giurisprudenza aveva individuato una nozione simile, sostenendo che l’interruzione
della marcia non determinata dalla volontà del conducente ma imposta da esigenze della circolazione come, ad
es., l’arresto al semaforo in attesa del “verde”, ai passaggi a livello in attesa del treno, alle intersezioni quando si
deve dare la precedenza, ecc. non era considerata fermata ma era un qualcosa di diverso che non ne seguiva le
regole. La pratica applicazione della nozione introdotta dal nuovo CDS è tuttavia molto ridotta, sia perché in pra-
tica serve solo a precisare in negativo l’ambito della fermata (consente cioè di stabilire ciò che non è fermata ai
fi ni del CDS), sia perché il termine non è usato in modo uniforme in tutte le altre norme del CDS (si pensi, ad es.,
all’art. 148, c. 11, che prevede il divieto di sorpasso dei veicoli fermi al semaforo o al passaggio a livello, mentre,
secondo l’art. 157, si doveva dire “che si sono arrestati ecc.”).
Nell’impegnare le aree di intersezione, in caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può arrestarsi sen-
za essersi assicurato di poter sgombrare l’area stessa n tempo utile a consentire l’attraversamento dei pedoni e
il defl usso delle correnti di circolazione trasversale.
(376) L’art. 3 CDS ha defi nito alcune strutture specifi camente destinate alla sosta:
• fascia di sosta laterale (voce 23) è la parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa me-
diante striscia di margine discontinua e comprendente la fi la degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra;
• piazzola di sosta (voce 38) è la parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla ban-
china, destinata alla sosta dei veicoli.
(377) Per circolazione infatti si intende, ai sensi dell’art. 3, c. 9, CDS, “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni,
dei veicoli e degli animali sulla strada”.
Gli articoli 157 e 158 CDS riprendono la disciplina della fermata e della sosta contenuta negli artt. 115 e 116 del
vecchio Codice (integrati dagli artt. 537-542 del relativo regolamento) con tutte le innovazioni e le modifi che in-
tervenute, tra cui quelle particolarmente rilevanti introdotte dalla legge 24.3.1989, n. 122 (la cosiddetta “legge To-
gnoli”, che ha disciplinato la facoltà dei comuni di stabilire aree ove autorizzare il parcheggio dei veicoli).
L’art. 157, in particolare, disciplina le modalità di fermata e di sosta ed introduce il nuovo concetto di arresto. Com-
pletano il quadro normativo gli artt. 351-355 regolamento CDS.
L’art. 158 contempla le arie ipotesi di divieto ed è integrato, nel sistema sanzionatorio, dall’art. 159 che tratta della
misura accessoria della rimozione o del blocco del veicolo. Il quadro normativo del divieto di sosta e di fermata
è completato da altre norme (artt. 6, 7, 176, 40).
(378) Nell’ampio concetto di circolazione deve ritenersi compresa anche ogni situazione di arresto o di sosta di un veico-
lo su strada od area pubblica, non avendo il legislatore distinto tra veicolo in circolazione e circolazione del veicolo
(Cass. civ., 24.7.1987 n. 6445). Sulla base di questa impostazione è stato sentenziato, ad es., che il danno riporta-
to da un immobile per l’incendio di un veicolo parcheggiatovi davanti rientra nella copertura assicurativa obbligato-
ria RC (tribunale civ. La Spezia, 13.7.1994 n. 542). Analogamente, la presunzione di colpa concorrente nel caso di
scontro tra veicoli (ex art. 2054 CC) opera anche quando uno dei due sia in sosta su area pubblica (Cass. civ., sez.
III, 25.11.1993 n. 11681). Allo stesso concetto si ispira il principio secondo il quale la sosta costituisce una utilizza-
zione del suolo pubblico al pari del transito; e pertanto, in zona interdetta alla circolazione dei veicoli, è vietato sia
il transito che la sosta, dovendosi ritenere in circolazione qualsiasi veicolo che, in movimento sosta, si trovi su aree
di uso pubblico (Pret. civ. Bologna, 17.3.1990 n. 160). Ne consegue che, nel momento in cui in una certa area ur-
bana si attua un provvedimento di chiusura del traffi co, i proprietari degli eventuali veicoli in sosta possono essere
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