Page 20 - Ordinanze stradali
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F ARRESTO, FERMATA E SOSTA IN GENERALE
• tempo del protrarsi dell’arresto del veicolo (la fermata è solo momentanea, la sosta è prolun-
gata);
• presenza o meno del conducente (o di altra persona idonea alla guida). Signifi ca che nella
fermata il conducente è a bordo del veicolo o si trova così prossimo a questo che, a qualsiasi
cenno, possa immediatamente riprendere la marcia (379).
La sosta si differenzia anche dal parcheggio (380) per il fatto che la sosta si può effettuare,
salvo l’esistenza di divieti, sulla strada o altra area aperta alla circolazione, mentre il parcheggio si
può realizzare solo in “un’area o infrastruttura posta fuori della carreggiata” (art. 3, c. 1, CDS, voce
34) e comunque “in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffi co” (art.
7, c. 6, CDS) (381).
Le aree destinate a parcheggio (382), gratuito o a pagamento (383), sono stabilite con or-
dinanza del sindaco, previa delibera della giunta, che fi ssa anche le relative condizioni e tariffe in
conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 7, c. 1, CDS) (384).
sanzionati come quelli dei veicoli in transito, anche se la sosta era iniziata prima (sempre che, ovviamente, sia stata
apprestata preventivamente la dovuta segnaletica) (Pret. civ. Bologna, 25.11.1991 n. 661).
(379) Quando, invece, occorre cercare il conducente (suonando, chiamandolo, ecc.), non si può dire che questo sia
presente ai fi ni della norma in esame; è invece irrilevante che il conducente si trovi o meno al volante.
Va segnalato come il vecchio Codice lasciava in parte vaga la differenza tra le due manovre non precisando quale
doveva essere il comportamento del conducente. L’attuale CDS ha contribuito a fare chiarezza, anche se alcuni
dubbi possono ancora porsi: infatti, si è stabilito che la fermata debba essere di brevissima durata senza tuttavia
precisarne i limiti temporali.
Nei casi dubbi, il parametro valutativo prevalente è tuttavia rappresentato dalla presenza del conducente, per
cui, ad esempio, se il conducente lascia il veicolo, entra in un bar o in altro locale per acquistare un oggetto ed
esce immediatamente, pur essendo la sospensione della marcia di breve durata, ha realizzato una sosta e non
una fermata.
(380) Ulteriore concetto, elaborato dalla dottrina. è quello di “posteggio”, che per taluni altro non è che mero sinonimo
di parcheggio (o meglio di stallo di sosta interno al parcheggio), mentre per altri è solo il fermarsi del veicolo sulla
strada ed in questo senso sarebbe più probabilmente sinonimo di interruzione della circolazione dinamica come
la fermata e la sosta. Può ritenersi in quest’ultima defi nizione che “posteggio” (e “posteggiatore”) si hanno allor-
ché si tratti di sosta con custodia e, quindi, non di parcheggio con custodia (Tamburino-Cialdini, Commentario al
Nuovo Codice della Strada, UTET 1994).
(381) Si evidenzia che nell’art. 7, c. 1, lettera f), CDS, che conferisce tale facoltà, si ravvisa un’imprecisione terminologi-
ca, dove si parla di “aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta è...”. Il termine “sosta” viene qui usato come
sinonimo di “parcheggio”, mentre le due parole hanno in realtà un signifi cato diverso. Il contrasto, comunque, può
essere risolto interpretando il termine sosta come sinonimo di stazionamento.
(382) Tali aree sono individuate da apposito segnale di indicazione (fi gure II 76-77).
(383) Nel caso di parcheggio a pagamento si verte in tema di contratto atipico per la cui disciplina occorre far riferimento
alle norme relative a deposito e offerta della prestazione di parcheggio, cui segue l’accettazione attraverso l’im-
missione del veicolo nell’area, ingenera l’affi damento che in essa sia compresa la custodia, restando irrilevanti
eventuali condizioni generali di contratto predisposte dall’impresa che gestisce il parcheggio che escludano un
obbligo di custodia, poiché per il modo rapidissimo in cui il contratto si conclude è legittimo ritenere che tale co-
noscenza sfugga all’utente. Peraltro dall’applicazione della disciplina generale del contratto di deposito deriva la
conseguente responsabilità “ex recepto” del gestore; quindi, l’eventuale clausola di esclusione della responsa-
bilità di quest’ultimo nel caso di furto del veicolo, avendo carattere vessatorio, è ineffi cace, qualora non sia stata
approvata specifi camente per iscritto (Cass. civ., sez. III, 13.3.2007 n. 5837).
Con la sentenza 26.2.2004 n. 3863, la sez. III della Corte di cassazione si era già pronunciata in maniera chiara
sancendo che oggetto del contratto di parcheggio, che si è formato attraverso mezzi meccanici e tramite un’of-
ferta che ingenera nell’automobilista l’affi damento anche per la custodia, è la messa a disposizione di uno spazio
custodito così come avviene nel contratto di deposito nel quale l’obbligo di custodia è elemento essenziale. Ob-
bligo del gestore del parcheggio è dunque, indipendentemente da qualsiasi formula di esenzione di responsabi-
lità che possa essere enunciata nell’ambito delle condizioni generali di contratto riportate su scontrini o tessere
magnetiche, quello di custodire il veicolo e di restituirlo nello stato in cui gli è stato consegnato.
(384) Una particolare fattispecie di parcheggio è il “parcheggio scambiatore” (voce n. 34 bis, art. 3 CDS, introdotta
dalla legge n. 214/2003), defi nito come un parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pub-
blico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l’intermodalità.
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