Page 16 - Ordinanze stradali
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D ORDINANZE STRADALI VARIE
- prescrizione di orari e riserva di spazi per veicoli adibiti a carico e scarico di cose;
- istituzione di aree attrezzate riservate a sosta e parcheggio delle autocaravan;
- riserva di spazi di sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco, dei
servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita ca-
pacità motoria, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
- riserva di superfi ci o spazi di sosta per i veicoli privati dei soli residenti, a titolo gratuito
od oneroso, nell’ambito di zone a traffi co limitato, aree pedonali o altre zone di particolare
rilevanza urbanistica in cui sussistono condizioni ed esigenze analoghe.
D1 DIVIETI DI SOSTA E DI FERMATA
L’ordinanza istitutiva del divieto di sosta indica i luoghi dove la sosta è vietata (193). In
assenza di disposizioni integrative, il divieto:
• lungo le strade extraurbane è permanente nelle 24 ore;
• sulle strade urbane vige dalle ore 8,00 alle ore 20,00 (194).
È possibile, all’interno del centro abitato, istituire una regolazione fl essibile della sosta,
che consenta la sosta in alcune ore e la vieti in altre.
L’ordinanza può istituire la zona rimozione coatta (195): il veicolo potrà quindi essere ri-
mosso (196) e trasportato alla depositeria comunale (197) a cura dell’organo di polizia stradale (198)
e a spese del proprietario (199).
Questa zona (200) è contrassegnata da apposito segnale di divieto di fermata (201) oppure
di divieto di sosta con specifico pannello integrativo, indicante che i veicoli in sosta saranno
rimossi (202).
(193) L’ordinanza non è necessaria per regolare la sosta nelle fattispecie dove, per regola generale, vige il divieto.
(194) Salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale (art. 7, c. 2, CDS).
(195) Anche quando non è prevista la sanzione amministrativa accessoria della rimozione del veicolo, è tuttavia da te-
nere presente che, ai sensi dell’art. 159, c. 1 lettera c), CDS, la rimozione può essere disposta in tutti i casi in cui
la sosta è vietata e, a giudizio dell’agente operante, costituisce pericolo o grave intralcio alla circolazione.
(196) In alternativa alla rimozione è consentito, quando il veicolo non costituisce intralcio o pericolo per la circolazione,
il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote (art. 159, c. 3, CDS), senza oneri di custodia le
cui caratteristiche sono determinate dal regolamento (art. 355).
(197) Il servizio di rimozione dei veicoli può essere affidato in concessione dall’ente proprietario della strada, alle
condizioni previste dall’art. 354 regolamento CDS.
(198) È vietata la rimozione dei veicoli destinati a servizi di polizia (anche se privati), di ambulanze, dei vigili del fuoco,
di soccorso, nonché quelli dei medici che si trovano in attività di servizio per situazione di emergenza e degli in-
validi, purché muniti dell’apposito contrassegno.
Nel caso in cui l’interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l’immediata
restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all’incaricato del conces-
sionario del servizio di rimozione, che dovrà rilasciare apposita ricevuta (art. 397, c. 2, regolamento CDS).
(199) Nelle aree portuali e marittime, come defi nite dall’art. 5 della legge 28.1.1994 n. 84 e dai piani regolatori portua-
li, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circola-
zione viaria e ferroviaria o l’operatività delle strutture portuali.
(200) Con l’istituzione della zona rimozione coatta, il comune individua con propria ordinanza le strade e i tratti di esse
in cui presuntivamente, ossia secondo una valutazione di carattere tecnico-urbanistico, la fermata e/o la sosta co-
stituiscono grave intralcio o pericolo per la circolazione stradale.
(201) L’ordinanza istitutiva del divieto di fermata vieta, implicitamente, sia la sosta sia la fermata, comunque qualsia-
si momentaneo arresto volontario del veicolo. Sempre implicitamente tale ordinanza dispone la rimozione coatta
del veicolo posto in violazione del divieto. In assenza di disposizioni integrative il divieto è permanente.
(202) Sotto questo profi lo la facoltà concessa al comune appare innovativa, poiché il CDS del 1959 prevedeva la rimo-
zione del veicolo solo nel caso in cui questo costituiva effettivamente pericolo o intralcio alla circolazione. È ob-
bligatoria, comunque, la presenza dell’apposito segnale o pannello integrativo, in mancanza del quale il veicolo
non può essere rimosso (salvo che la rimozione non sia obbligatoria ai sensi dell’art. 159 CDS).
Si discute se, nel caso un veicolo in sosta regolare comprometta la fl uidità o la sicurezza della circolazione, la
rimozione dello stesso sia consentita ai sensi dell’art. 43, c. 5, CDS, il quale prevede che gli agenti possano in
situazioni contingenti dare gli ordini necessari alla loro soluzione. Si ritiene che in ipotesi molto circoscritte e in
mancanza di altri rimedi tale interpretazione sia ammissibile, poiché la rimozione del veicolo è senz’altro oggetto
di un ordine rivolto dall’agente all’operatore del carro attrezzi. Rimangono, tuttavia, i problemi della verbalizza-
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