Page 12 - Ordinanze stradali
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C            CONTENUTI DELLE ORDINANZE STRADALI



                    Allo scopo di rendere evidente il rispetto di queste regole nell’esercizio del potere discre-
              zionale, tutte le ordinanze stradali devono essere motivate.
                    Perciò l’obbligo di motivazione, per quanto contenuto, non può essere totalmente disat-
              teso (159), perché altrimenti risulterebbe del tutto compromessa la verifi ca di legalità (160).
                    La motivazione ha anche la funzione di strumento di interpretazione dell’atto amministra-
              tivo (161).
              C2        ELEMENTI ACCIDENTALI DELL’ORDINANZA STRADALE
                    Nella parte precettiva dell’ordinanza, la prescrizione può essere accompagnata da una o
              più limitazioni o deroghe o riserve (162).
                    La limitazione restringe la validità della prescrizione a determinate categorie di veicoli o
              utenti o a determinati giorni o orari.
                    La deroga o eccezione esclude determinate categorie di veicoli o utenti oppure determi-
              nati giorni o orari dall’operatività della prescrizione.
                    La riserva è una particolare ipotesi di deroga che nel contempo indica la categoria di utenti
              a favore della quale è posto un divieto per gli altri utenti.

              C2.1      Limiti alla vigenza nel tempo dell’ordinanza stradale
                    Le ordinanze stradali possono avere una vigenza illimitata, ossia conservano vigore in
              qualsiasi tempo sino alla loro abrogazione, ed in tal caso si defi niscono “permanenti”.
                    Oppure possono avere una vigenza circoscritta nel tempo, ossia sottoposta ad un termine
              fi nale e/o iniziale (163), e non hanno vigore al di fuori di questi limiti temporali; in tal caso si defi ni-
              scono “temporanee”.
                    Le ordinanze stradali possono avere una vigenza circoscritta in spazi diversi di tempo, limi-
              tati a determinati giorni del mese o della settimana, oppure in giorni diversi ma nelle stesse fasce
              orarie, al di fuori delle quali non sono vincolanti; in tali casi si defi niscono “periodiche” (164).
                (159)  V. l’art. 3, cc. 1 e 2, legge 7.8.1990 n. 241.
                    Dopo l’emanazione della medesima legge, l’obbligo di motivazione da eccezionale è diventato generalizzato. Con
                    la motivazione, infatti, l’amministrazione rende palese il ragionamento in base al quale essa ha adottato il prov-
                    vedimento e vi ha dato un determinato contenuto: la motivazione pertanto, oltre che esistente, deve essere ade-
                    guata.
                (160)  L’azione amministrativa resta sempre soggetta alla verifi ca di legalità. Solo in tal modo, infatti, è possibile assicu-
                    rare la trasparenza e garantire un pieno controllo giurisdizionale in ordine all’esercizio del potere.
                (161)  Né è possibile obiettare che le ordinanze stradali sono qualifi cabili come atti generali e quindi sarebbero sottratte
                    all’obbligo di motivazione.
                    Come è noto, gli atti amministrativi generali hanno come peculiare caratteristica il fatto di rivolgersi ad una plura-
                    lità non preventivamente determinabile di soggetti destinatari.
                    Sul piano del regime giuridico, ferma restando la natura di atti amministrativi, in questa fattispecie l’art. 3, c. 2,
                    legge 7.8.1990 n. 241, esclude l’obbligo della motivazione.
                    Tuttavia, la lettura combinata degli artt. 5 e 7 depone in senso opposto, laddove espressamente prevede che tutti
                    i provvedimenti che incidono sulla regolamentazione del traffi co sono emessi con ordinanze motivate e rese note
                    al pubblico mediante i prescritti segnali.
                    Tale disposizione, successiva alla legge n. 241/1990, assume valenza derogatoria rispetto alle diverse prescrizio-
                    ni di quest’ultima (si veda in tal senso la sentenza TAR Calabria - sez. di Catanzaro 5.4.2002 n. 1088).
                (162)  Limitazioni, deroghe e riserve possono concernere:
                    •  termini iniziale e/o fi nale e cadenze periodiche da fi ssare per l’attuazione del provvedimento;
                    •  condizioni richieste per l’attuazione del provvedimento;
                    •  contesto spaziale nel quale il provvedimento diventa operativo;
                    •  soggetti utenti in capo ai quali sono poste le prescrizioni;
                    •  imposizione di oneri per l’uso della strada.
               (163)  Il termine è un elemento accidentale dell’atto, idoneo a restringerne gli effetti, e indica il giorno dal quale l’atto
                    deve iniziare a produrre i suoi effetti (termine iniziale) ovvero dal quale deve cessare di produrli (termine fi nale).
                    I limiti di tempo sono descritti dai giorni di calendario, o da quelli della settimana, e/o dalle ore e dai minuti di orologio.
                (164)  Tale tipo di ordinanza contiene spesso il divieto di sosta e/o di fermata, effi cace nei giorni e negli orari di pulizia
                    strade, o di mercato, o in coincidenza di situazioni similari; oppure contiene il divieto di transito, escludendo la cir-
                    colazione al di fuori degli orari di zona a traffi co limitato, o nei giorni festivi.

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