Page 8 - Ordinanze stradali
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A            POTERE DI ORDINANZA



              veicoli e degli animali (3) (art. 2 c. 1 CDS).
                    Fonte del potere (4) sono i seguenti articoli del CDS:
              •  art. 6: concerne la regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, da attuarsi,
                oltre che con i provvedimenti di competenza del prefetto, con ordinanze dell’ente proprietario;
              •  art. 7: concerne la regolamentazione della circolazione nei centri abitati, da attuarsi con ordi-
                nanze del comune competente.
                    I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprie-
              tari, attraverso gli organi competenti, con ordinanze motivate (v. paragrafo C1). e rese note al
              pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c. 3 CDS) (v. paragrafo A1.3).
                    L’esercizio del potere di ordinanza deve conformarsi alle direttive del Ministro delle in-
              frastrutture e dei trasporti per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della
              circolazione sulle strade (5).
              A1        CONTENUTI TIPICI DELLE ORDINANZE STRADALI
                    L’elenco dei contenuti delle ordinanze stradali, riportato negli artt. 6 e 7 CDS e in altre
              norme di legge e regolamentari (6), è da intendersi come tassativo (7), poiché il relativo potere si
              caratterizza per la tipicità delle disposizioni in cui si esplica.

                    Circa una strada a vicolo cieco, Consiglio di Stato, sez. IV, 25.11.2013, ha chiarito che “denotano il regime giuridi-
                    co del vicolo, quale strada privata assoggettata a uso pubblico,... l’incontestata assenza di limitazioni all’accesso
                    di pedoni e veicoli, la presenza di opere urbanizzative (servizi di acquedotto, fognatura, illuminazione), lo svolgi-
                    mento anche per tale vicolo dei servizi comunali di spazzatura e raccolta rifi uti, l’incontestata assunzione a carico
                    dell’amministrazione comunale dei lavori di manutenzione.”.
                 (3)  Il Codice della strada previgente (DPR 15.6.1959 n. 393) all’art. 2 defi niva “strada” un’area ad uso pubblico aperta
                    alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli.
                    L’elemento della destinazione alla circolazione non era tuttavia assente da detta defi nizione, ma costituiva, come
                    costituisce nell’attuale CDS, elemento distintivo della carreggiata (destinata alla circolazione di veicoli e animali),
                    del passaggio pedonale (destinato ai pedoni), delle parti della strada riservate ad alcuni veicoli (piste ciclabili, sedi
                    tranviarie, ecc.).
                    Se ne deduce che l’attuale defi nizione di “strada” difetta di concisione rispetto alla precedente, perché il suo ele-
                    mento essenziale risiede ancora nell’uso pubblico.
                 (4)  In precedenza, nel Codice del 1959, il potere di ordinanza era trattato, usando gli stessi concetti, dagli articoli 3
                    (per la circolazione fuori dei centri abitati) e 4 (per la circolazione nei centri abitati).
                    Ulteriori puntualizzazioni erano stabilite per i centri abitati dall’art. 3 del relativo regolamento (DPR 30.6.1959 n. 420):
                    “3. Nei centri abitati.
                    1. Gli obblighi, i divieti e le limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, relativi alla circolazione nei centri abi-
                    tati, disposi ai sensi dell’art. 4 del TU, dai Sindaci dei comuni, per il controllo e la regolazione del traffi co sono resi di
                    pubblica conoscenza attraverso i segnali stradali, oppure, in caso di urgente necessità, dagli agenti del traffi co.
                    2. Per i divieti e gli obblighi che hanno valore solamente in determinati giorni della settimana (come divieti di tran-
                    sito per talune categorie di veicoli) i prescritti segnali devono essere integrati da appositi pannelli complementari,
                    previsti dall’art. 26.
                    3. Ciascun comune deve conservare in atti il provvedimento che ha motivato l’apposizione del segnale...”.
                 (5)  Tra le Direttive emanate dal Ministero in tema di circolazione stradale si ricordano:
                    •  Direttiva 16 febbraio 1993 n. 335: “Direttiva per la circolazione in caso di nebbia”;
                    •  Direttiva 12 aprile 1995: “Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffi co”;
                    •  Direttiva 21 luglio 1997 n. 3816: “Direttive per l’individuazione dei comuni che possono subordinare l’ingres-
                      so o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffi co limitato, al pagamento di una somma,
                      nonché per le modalità di riscossione della tariffa e per le categorie dei veicoli a motore esentati”;
                    •  Direttiva 3 luglio 1998 n. 3929: “Direttiva ministeriale in materia di impiego di pannelli a messaggio variabile
                      sulle autostrade e strade extraurbane principali”;
                    •  Direttiva 24 ottobre 2000 n. 6688 (Direttiva cosiddetta Nesi): “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione
                      delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per la sua installazione e manutenzione”.
                    Le varie Direttive annuali con calendario per le limitazioni alla circolazione stradale fuori dai centri abitati.
                 (6)  V. per esempio gli ultimi commi degli artt. 178 - 179 - 180 regolamento CDS, che prescrivono la previa emanazio-
                    ne di apposita ordinanza per l’installazione di delimitatori di corsia, di dispositivi rallentatori di velocità e di dissua-
                    sori di sosta, e l’art. 381 c. 5 regolamento CDS, che prevede l’ordinanza per l’assegnazione di spazi personaliz-
                    zati di spazi di sosta per disabili.
                (7)  La tassatività non deve essere intesa nel senso che un’ordinanza, quando dotata di contenuti diversi da quel-

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