Page 7 - Ordinanze stradali
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A POTERE DI ORDINANZA
Il potere di ordinanza in materia di circolazione stradale (1) può essere esercitato esclusi-
vamente sulle aree rientranti nella defi nizione di “strada”.
È considerata strada l’area ad uso pubblico (2) destinata alla circolazione dei pedoni, dei
(1) In merito al rapporto tra potere di ordinanza in materia di circolazione stradale e diritto di libera circolazione si è
espressa la Corte costituzionale, con sentenza 19.7.1996 n. 264:
“L’art. 16 della Costituzione non preclude al legislatore la possibilità di adottare misure - articolabili in divieti, diver-
sità temporali, particolari condizionamenti, pedaggi, chiusure per fasce orarie di zone dei centri storici - che infl u-
iscano sul movimento della popolazione, sulla base di esigenze di pubblico interesse che, sebbene trascendenti
i campi della sicurezza e della sanità, espressamente ivi previsti, attengano al buon uso della cosa pubblica, alla
sua conservazione, alla disciplina che gli utenti debbano osservare ed alle eventuali prestazioni che essi siano
tenuti a compiere, misure da giudicare in funzione della ragionevolezza e della pluralità degli interessi e degli ele-
menti in gioco (variabilità dei mezzi impiegati, impatto ambientale, situazione topografi ca, stato dei servizi pubbli-
ci, pregiudizi da uso indiscriminato del mezzo privato)”.
(2) L’uso pubblico dell’area è dimostrato non dalla proprietà, ma dalla sua apertura al pubblico, ossia dalla sua de-
stinazione ad una collettività indeterminata e per soddisfare un pubblico e generale interesse (V. Cons. di Stato
sez. V n. 6712 del 20.12.2011, Cass. civ., sez. I, 10.9.2003 n. 13217 e Cass. civ., sez. II, 21.5.2001 n. 6924), ed
in assenza di sbarramenti od ostacoli al pubblico accesso.
Di conseguenza:
• non si considera strada un’area di proprietà di un ente pubblico, ma non aperta al pubblico;
• si considera strada un’area di proprietà privata, ma di fatto aperta al pubblico. Pertanto anche quest’area è
soggetta al potere di ordinanza della pubblica amministrazione per la disciplina della circolazione al suo inter-
no (v. paragrafo A5).
La destinazione alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali è desumibile di fatto, dall’effettiva possi-
bilità di spostamento al suo interno, quando le caratteristiche della stessa lo permettono.
V. Cons. di Stato sez. V, 9.6.2008 n. 2864:
“L’assoggettamento ad uso pubblico di una strada privata, in forza del quale essa diviene soggetta alla normale
disciplina stradale, e la proprietà privata si riduce al fatto che l’area ritornerebbe nella disponibilità del proprietario
quando cessasse la destinazione stradale, deriva o dall’inserimento, ricollegabile alla volontà del proprietario e
palesantesi nel mutamento della situazione dei luoghi, della strada nella rete viaria cittadina, come può accadere
in occasione di convenzioni urbanistiche, di nuove edifi cazioni o di espropriazioni, oppure da un immemorabile
uso pubblico (a sua volta indice di un comportamento del proprietario verifi catosi in epoca remota e imprecisabi-
le). Tale uso deve essere inteso come comportamento della collettività contrassegnato dalla convinzione di eser-
citare il diritto di uso della strada.”.
Invece non è chiaro indice dell’uso pubblico l’iscrizione, agli atti, dell’area nel catasto delle strade o da altri prov-
vedimenti dai quali risulti espressa tale destinazione.
V. Cass. civ., SS. UU, n. 1624/2010 e Cons. di stato, sez. V, n. 7081/2006: “L’iscrizione di una strada nell’elenco delle
vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste funzione puramente
dichiarativa delle pretese del Comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell’uso, superabile con la
prova contraria della natura della strada e dell’inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività.”.
V. anche Consiglio di Stato, sez. V, 7.12.2010, n. 8624: “L’appartenenza di una strada ad un ente pubblico territoriale
può essere desunta da una serie di elementi presuntivi aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza prescritti
dall’art. 2729 c.c., non potendo reputarsi, a tal fi ne, elemento da solo suffi ciente l’inclusione o meno della strada stessa
nel relativo elenco, già previsto dall’art. 8 della legge n. 126 del 1958, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ed
avendo carattere relativo la presunzione di demanialità di cui all’art. 22 della legge n. 2248 del 1865, all. F”.
Si precisa che secondo Tar Lombardia sez. III, n. 171 del 3.2.2006 “la presenza nell’area privata delle autovettu-
re in sosta non appare di per sé atta a dimostrare l’asserito assoggettamento ad uso pubblico dell’area privata,
potendo detti veicoli essere stati utilizzati dagli stessi residenti del condominio; e neanche l’accesso al cortile dei
mezzi per la raccolta della nettezza urbana, che avviene, evidentemente, con il consenso degli abitanti del com-
prensorio, al fi ne di permettere la rimozione dei rifi uti”.
Secondo Cons. di Stato, sez. V, n. 728 del 14.2.2012 “costituisce “strada pubblica” la via con fi nalità di collega-
mento, destinata al transito di un numero indifferenziato di persone, uti cives, cioè come titolari di un pubblico in-
teresse di carattere generale, e pertanto non uti singuli, cioè come soggetti che si trovano in una posizione qua-
lifi cata rispetto al bene”. Sulla stessa linea Cass. civ., II, 23.05.1995, n. 5637, secondo la quale “deve escludersi
l’uso pubblico quando il passaggio venga esercitato unicamente dai proprietari di determinati fondi in dipenden-
za della particolare ubicazione degli stessi, o da coloro che abbiano occasione di accedere ad essi per esigenze
connesse alla loro privata utilizzazione”.
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