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H                          VEICOLI PER ESERCITAZIONI DI GUIDA
                                                           DELLE AUTOSCUOLE





                     comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente artico-
                     lo, da cui derivi una variazione dell’intestatario della carta di circolazione ovvero che
                     comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in fa-
                     vore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
                     sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti,
                     la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fi ne dell’annotazione sulla carta
                     di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio di cui agli articoli 225, com-
                     ma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione previ-
                     sta dal comma 3.”.
                      La corrispondente disposizione regolamentare è l’art. 247 bis regolamento CDS che
                     così recita: “247-bis. 1. In caso di variazione della denominazione dell’ente intestata-
                     rio della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivan-
                     te da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazio-
                     ne di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano, in
                     forza della disciplina vigente in materia, di annotazione nel pubblico registro automo-
                     bilistico, gli interessati chiedono al competente uffi cio del Dipartimento per i trasporti,
                     la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l’aggiornamento della carta di circo-
                     lazione. Le medesime disposizioni si applicano nel caso di variazione delle generalità
                     della persona fi sica intestataria della carta di circolazione.
                      2. Gli uffi ci di cui al comma 1, procedono, a richiesta degli interessati:
                      a) all’aggiornamento della carta di circolazione, intestata ad altro soggetto, relativa agli
                     autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi dei quali gli interessati hanno la temporanea
                     disponibilità, per periodi superiori a trenta giorni, a titolo di comodato ovvero in forza
                     di un provvedimento di affi damento in custodia giudiziale; sulla carta di circolazione è
                     annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo contratto, ovvero il
                     nominativo dell’affi datario; nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggior-
                     namento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purché convi-
                     venti;
                      b) all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225, comma
                     1, lettera b), e 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rilascian-
                     do apposita ricevuta, nel caso di locazione senza conducente di autoveicoli, moto-
                     veicoli e rimorchi per periodi superiori ai trenta giorni; nel predetto archivio è annotato
                     il nominativo del locatario e la scadenza del relativo contratto;
                      c) alla nuova immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli destinati esclusivamente
                     ai servizi di polizia stradale, assegnando la speciale targa di cui all’articolo 246, com-
                     ma 2, in dotazione dei Corpi di polizia provinciale e municipale a titolo di locazione
                     senza conducente per periodi superiori ai trenta giorni; sulla carta di circolazione, in-
                     testata a nome del locatore, è annotato il Corpo di polizia provinciale o municipale
                     locatario e la durata del relativo contratto;
                      d) all’aggiornamento della carta di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
                     immatricolati a nome di soggetti incapaci, mediante annotazione dei dati anagrafi ci
                     del genitore o del tutore responsabile della circolazione del veicolo;
                      e) al di fuori dei casi precedenti, all’aggiornamento della carta di circolazione di auto-
                     veicoli, motoveicoli e rimorchi, che siano in disponibilità di soggetto diverso dall’inte-
                     statario per periodi superiori ai trenta giorni, in forza di contratti o atti unilaterali che, in
                     conformità alle norme dell’ordinamento civilistico, comunque determinino tale dispo-
                     nibilità.”.
                      Tuttavia, con circolare prot. n. 33691 del 6 dicembre 2012, la DGMOT ha comunicato
                     che “...(omissis)...le procedure informatiche necessarie al fi ne della concreta appli-
                     cazione della nuova disciplina sono in corso di realizzazione e pertanto, al momento,
                     non si rende possibile dar corso agli aggiornamenti dei dati di archivio e dei docu-
                     menti di circolazione dei veicoli in disponibilità a soggetti diversi dai relativi intestatari
                     ...(omissis)...”.

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