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I                     ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA




                   Le lezioni teoriche devono avere una durata di almeno 1 ora cia-
                scuna (245).

                I3    DURATA E MODALITÀ DELLE LEZIONI DI GUIDA
                   Le lezioni di guida hanno durata di almeno 30 minuti ciascuna
                (246). Fatte salve le 6 ore di guida obbligatorie per l’aspirante al
                conseguimento della patente di categoria B (247), la determinazio-
                ne del numero e delle ore di lezioni di guida è demandata al giudizio
                dell’istruttore e del titolare dell’autoscuola.
                   È soppressa la previsione che disponeva che istruttore e titola-
                re dell’autoscuola, prima della presentazione del candidato all’esame,
                dichiarassero sull’apposita scheda che l’allievo aveva raggiunto un’a-
                bilità di guida suffi ciente per sostenere la prova.

                I4    REGISTRI E SCHEDE IN MATERIA DI AUTOSCUOLA
                   Per comprovare la regolarità dell’insegnamento impartito le auto-
                scuole ed i centri di istruzione devono curare la tenuta di appositi docu-
                menti, che devono essere vidimati dall’Amministrazione provinciale (248):
                1  registro di iscrizione (249);
                2  registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro d’istruzione
                  (250);
                3  libro giornale per il rilascio di ricevute.
                   Sono state soppresse le disposizioni relative alla tenuta del re-
                gistro delle lezioni teoriche, della scheda per l’ammissione all’e-
                same di teoria e di quella per l’ammissione all’esame di guida.

                I4.1    Registro di iscrizione
                   In tale registro vanno annotati:
                1  numero progressivo e data di iscrizione;
                2  generalità complete dell’allievo;
                3  eventuale patente e/o CAP posseduto;
                4  categoria di patente che l’allievo desidera conseguire;
                5  estremi dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto “fo-
                  glio rosa”);
                6  data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
                7  eventuale annotazione, completa di data e tipo di corso, in caso di
                  trasferimento dell’allievo al centro d’istruzione e viceversa;
                8  numero e data di rilascio delle patente.

                 (245)  V. art. 12, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                 (246)  V. art. 12, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                 (247)  V. art. 122, c. 5 bis, CDS.
                 (248)  V. art. 13, c. 1 lettera a), DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                 (249)  Conforme all’allegato 3 del DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                 (250)  Conforme all’allegato 9 del DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.

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