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I ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
Le lezioni teoriche devono avere una durata di almeno 1 ora cia-
scuna (245).
I3 DURATA E MODALITÀ DELLE LEZIONI DI GUIDA
Le lezioni di guida hanno durata di almeno 30 minuti ciascuna
(246). Fatte salve le 6 ore di guida obbligatorie per l’aspirante al
conseguimento della patente di categoria B (247), la determinazio-
ne del numero e delle ore di lezioni di guida è demandata al giudizio
dell’istruttore e del titolare dell’autoscuola.
È soppressa la previsione che disponeva che istruttore e titola-
re dell’autoscuola, prima della presentazione del candidato all’esame,
dichiarassero sull’apposita scheda che l’allievo aveva raggiunto un’a-
bilità di guida suffi ciente per sostenere la prova.
I4 REGISTRI E SCHEDE IN MATERIA DI AUTOSCUOLA
Per comprovare la regolarità dell’insegnamento impartito le auto-
scuole ed i centri di istruzione devono curare la tenuta di appositi docu-
menti, che devono essere vidimati dall’Amministrazione provinciale (248):
1 registro di iscrizione (249);
2 registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro d’istruzione
(250);
3 libro giornale per il rilascio di ricevute.
Sono state soppresse le disposizioni relative alla tenuta del re-
gistro delle lezioni teoriche, della scheda per l’ammissione all’e-
same di teoria e di quella per l’ammissione all’esame di guida.
I4.1 Registro di iscrizione
In tale registro vanno annotati:
1 numero progressivo e data di iscrizione;
2 generalità complete dell’allievo;
3 eventuale patente e/o CAP posseduto;
4 categoria di patente che l’allievo desidera conseguire;
5 estremi dell’autorizzazione per esercitarsi alla guida (cosiddetto “fo-
glio rosa”);
6 data degli esami di teoria e guida e relativo esito;
7 eventuale annotazione, completa di data e tipo di corso, in caso di
trasferimento dell’allievo al centro d’istruzione e viceversa;
8 numero e data di rilascio delle patente.
(245) V. art. 12, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(246) V. art. 12, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(247) V. art. 122, c. 5 bis, CDS.
(248) V. art. 13, c. 1 lettera a), DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(249) Conforme all’allegato 3 del DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(250) Conforme all’allegato 9 del DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
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