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VEICOLI PER ESERCITAZIONI DI GUIDA                         H
                  DELLE AUTOSCUOLE


                  H  VEICOLI PER ESERCITAZIONI DI GUIDA
                        DELLE AUTOSCUOLE


                     La dotazione e le caratteristiche tecniche dei veicoli che le auto-
                  scuole devono possedere per consentire ai propri allievi di svolgere
                  le esercitazioni di guida ed effettuare i relativi esami sono disciplinate
                  con riferimento alle ipotesi di autoscuole a formazione completa: infatti,
                  a far data dal 13.8.2010 (205), le nuove autoscuole devono svolgere
                  l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di tutti i tipi
                  di patente (206). Devono pertanto disporre almeno di un veicolo utile
                  per ogni categoria di patente di guida, con le caratteristiche tecni-
                  che conformi a quelle richieste in sede di esame.
                     Con riferimento al titolo in base al quale si dispone di un parco
                  veicolare, a tutte le autoscuole - nonché i centri di istruzione auto-
                  mobilistica che svolgano corsi pratici per il conseguimento di tutti i titoli
                  abilitativi alla guida, esclusa la patente di categorie B - si applicano le
                  seguenti disposizioni.
                     A regime, i veicoli devono essere di proprietà dell’autoscuola (v.
                  paragrafo H5) ovvero in disponibilità a titolo di leasing (v. paragrafo
                  H5.1): è ammesso inoltre il ricorso all’utilizzo dello strumento contrat-
                  tuale della locazione senza conducente per più di trenta giorni,
                  tale che comporti l’annotazione sulla carta di circolazione del soggetto
                  locatario, così come previsto dall’art. 94, c. 4 bis, CDS (207).

                   (205)  Proprio in considerazione che - al 19 gennaio 2013, data di entrata in vigore del-
                       le nuove disposizioni in materia di patenti di guida - l’articolo 6 del DM 17.5.1995 n.
                       317 non era adeguato alle nuove prescrizioni dei veicoli in sede di esame, l’articolo
                       1, comma 388 e tabella 2, punto 3 della legge 24.12.2012, n. 228 - legge di stabilità
                       2013, ha stabilito che le autoscuole (ed i centri di istruzione automobilistica) che svol-
                       gono la formazione dei conducenti per tutte le categorie di patenti, non erano tenu-
                       te - fi no alla data del 31 dicembre 2013 - ad ottemperare all’obbligo, di cui all’articolo
                       123, c. 7, CDS, di formare i conducenti per le categorie di patenti AM, A1, A2, A, B1,
                       C1, C1E, D1 e D1E. Ciò posto, residuava il problema di assicurare adeguata offer-
                       ta formativa a chi l’avesse richiesta, specie con riferimento ai veicoli di categoria C1,
                       C1E, D1 e D1E, che dovevano essere presentati in sede di esame muniti di doppi
                       comandi. Con circolari, il MIT ha disposto che i veicoli di categoria AM, B1, A1, A2, A
                       e B codice 96, esonerati dall’obbligo di istallazione dei doppi comandi in sede di esa-
                       me, possono essere messi a disposizione delle predette autoscuole e dei predetti
                       centri da un terzo, a qualunque titolo (così come il DM 17.5.1995 n. 317 già prevede-
                       va per i veicoli di categoria BE). I veicoli di categoria C1, C1E, D1 e D1E, potevano
                       essere invece messi a disposizione da altra autoscuola o altro centro di istruzione
                       automobilistica, sito nella stessa provincia o in comune limitrofo a quello ove aveva
                       sede il centro stesso. Tali disposizioni sono state prorogate fi no a tutto il 31 dicembre
                       2014 ad opera del DL 30.12.2013 n. 150, convertito, con modifi cazioni, nella legge
                       27.2.2014 n. 15.
                   (206)  V. art. 123, c.7, CDS.
                   (207)  L’art. 94, c. 4 bis, CDS così recita: “4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 93,

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