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G               ATTREZZATURE DIDATTICHE PER INSEGNAMENTO
                                                  TEORICO NELLE AUTOSCUOLE



                svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di
                tutti i tipi di patente (200).
                   Pertanto, tutte le autoscuole - nonché i centri di istruzione automo-
                bilistica che svolgano corsi di formazione teorica per tutti i titoli abilita-
                tivi alla guida, esclusa la patente di categorie B - devono disporre del
                seguente materiale (201):
                1  una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verti-
                   cale, orizzontale e luminosa;
                2  un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e
                   dei motoveicoli;
                3 tavole raffi guranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
                4 tavole raffi guranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
                5 tavole raffi guranti gli interventi di primo soccorso;
                6  pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e ca-
                   richi sporgenti;
                7  una serie di tavole raffi guranti i principali organi del motore, gli im-
                   pianti di raffreddamento, di lubrifi cazione, di accensione, il carbu-
                   ratore, la pompa d’iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni,
                   la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei moto-
                   veicoli;

                       gorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali delle categorie A, B, C, ai relativi esami
                       di revisione e al conseguimento del certifi cato d’abilitazione professionale (v. art.
                       335, comma 10, punto a) regolamento CDS;
                      •  “tipo limitato”: preparazione di allievi al conseguimento delle patenti delle catego-
                       rie A e B e delle corrispondenti patenti speciali nonché ai relativi esami di revisione
                       (v. art. 335, comma 10, punto b) regolamento CDS.
                         L’art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120, ha tra l’altro previsto che, dalla data di en-
                       trata in vigore della stessa (13.8.2010), tutte le autoscuole devono svolgere l’atti-
                       vità di formazione dei conducenti per il conseguimento di patente di qualsiasi ca-
                       tegoria, fatta salva la possibilità per le autoscuole consorziate di demandare ad
                       un centro di istruzione automobilistica la formazione per il conseguimento di tutti
                       i tipi di patenti, fatta eccezione per quella di categoria B, e dei documenti di abili-
                       tazione e certifi cazione professionale. Le autoscuole già in esercizio come auto-
                       scuole a formazione limitata devono adeguarsi alle nuove disposizioni a far data
                       dal primo trasferimento di titolarità dell’autoscuola stessa.
                         Pertanto, nelle modifi che apportate dal DM 10.1.2014 prot. n. 30 all’art. 5 in com-
                       mento, è stata considerata solo la dotazione delle autoscuole di “tipo completo”.
                 (200)  V. art. 123, c. 7, come modifi cato dall’art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120 e poi dal
                     DLG 18.4.2011 n. 59. Peraltro ai sensi legge di stabilità 2013 e del DL 30.12.2013 n.
                     150, convertito, con modifi cazioni, nella legge 27.2.2014 n. 15 non sono tenuti, fi no
                     alla data del 31 dicembre 2014, ad ottemperare della all’obbligo, di cui all’art. 123,
                     c. 7, CDS, di formare i conducenti per le categorie di patenti AM, A1, A2, A, B1, C1,
                     C1E, D1 e D1E, in ragione del mancato tempestivo adeguamento dell’art. 6 del DM
                     17.5.1995 n. 317, ante modifi ca del DM 10.1.2014 prot. n. 30, alle dotazioni veicolari
                     necessarie per la formazione dei conducenti candidati al conseguimento di tali cate-
                     gorie di patenti.
                 (201)  V. art. 5, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.

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