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F                                  LOCALI DELLE AUTOSCUOLE




                esso deve disporre di una propria sede autonoma rispetto a quella
                delle autoscuole aderenti al consorzio, ma può fare a meno dell’aula
                di teoria (193).

                F3    DEROGHE
                   Non sono tenute al rispetto delle suddette prescrizioni:
                •  le autoscuole già autorizzate prima dell’entrata in vigore del DM
                  17.5.1995 n. 317, anche se negli stessi locali si svolge l’attività di
                  consulenza disciplinata dalla legge 8.8.1991 n. 264;
                •  le autoscuole che subentrino nei locali di quelle già autorizzate pri-
                  ma dell’entrata in vigore del DM 17.5.1995 n. 317 (194);
                •  le autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto
                  o di chiusura al traffi co della strada ove sono situati i locali, o per
                  sopravvenuta inagibilità dei locali, per causa di forza maggiore do-
                  cumentabile (195).
                   In caso di trasferimento a qualsiasi altro titolo i locali dovranno inve-
                ce essere conformi ai nuovi criteri.






























                 (193)  V. art. 7, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                 (194)  Con tale previsione si è inteso così tutelare il valore dell’avviamento commerciale
                     delle autoscuole avviatesi prima del 1995.
                 (195)  Si pensi, ad esempio, ai danni di un sisma o altra calamità naturale.

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