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F LOCALI DELLE AUTOSCUOLE
esso deve disporre di una propria sede autonoma rispetto a quella
delle autoscuole aderenti al consorzio, ma può fare a meno dell’aula
di teoria (193).
F3 DEROGHE
Non sono tenute al rispetto delle suddette prescrizioni:
• le autoscuole già autorizzate prima dell’entrata in vigore del DM
17.5.1995 n. 317, anche se negli stessi locali si svolge l’attività di
consulenza disciplinata dalla legge 8.8.1991 n. 264;
• le autoscuole che subentrino nei locali di quelle già autorizzate pri-
ma dell’entrata in vigore del DM 17.5.1995 n. 317 (194);
• le autoscuole che trasferiscono la propria sede a causa di sfratto
o di chiusura al traffi co della strada ove sono situati i locali, o per
sopravvenuta inagibilità dei locali, per causa di forza maggiore do-
cumentabile (195).
In caso di trasferimento a qualsiasi altro titolo i locali dovranno inve-
ce essere conformi ai nuovi criteri.
(193) V. art. 7, c. 5, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(194) Con tale previsione si è inteso così tutelare il valore dell’avviamento commerciale
delle autoscuole avviatesi prima del 1995.
(195) Si pensi, ad esempio, ai danni di un sisma o altra calamità naturale.
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