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CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA E
E CENTRI DI ISTRUZIONE
AUTOMOBILISTICA
Le autoscuole possono formare un consorzio (157) per costituire
centri di istruzione automobilistica, così da ottenere, attraverso la ri-
(157) V. DM 17.5.1995 n. 317, “Regolamento recante la disciplina dell’attività delle auto-
scuole” come modifi cato dal DM 10.1.2014 prot. n. 30.
Si premettono brevi cenni in materia di consorzio. La disciplina generale dell’istituto
è contenuta negli artt. 2602 segg. CC, mentre varie leggi speciali hanno modifi cato
o integrato le disposizioni del codice. Tra queste si rammentano: legge 10.5.1986 n.
377, che ha modifi cato l’art. 2602, eliminando la necessità, prevista nella preceden-
te formulazione, dell’esercizio da parte dei consorziati di una medesima attività eco-
nomica o di attività economiche connesse, superando in tal modo le diverse opinio-
ni formulate dalla dottrina al riguardo; legge 30.4.1976, n. 374 e legge 21.5.1981, n.
240, che hanno previsto provvidenze a favore dei consorzi; legge 5.12.1978 n. 787,
che ha consentito la costituzione di società consortili per azioni, fra istituti ed aziende
di credito, aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni ed ob-
bligazioni convertibili in azioni emesse per il risanamento fi nanziario delle imprese;
legge 19.3.1982, n. 72, recante disposizioni sulla rivalutazione monetaria dei beni e
del capitale delle imprese; legge 8.8.1985 n. 443 “(Legge-quadro per l’artigianato -
n.d.r.)”, che ha previsto i consorzi fra imprese artigiane.
Defi nizione di consorzio.
Il consorzio è defi nito un’associazione di persone fi siche o giuridiche, costituita per
libera volontà dei partecipanti, ovvero obbligatoriamente o coattivamente imposta,
allo scopo di realizzare in comune un interesse specifi co di tali persone. In sostan-
za, la fi nalità del consorzio è quella di realizzare un servizio nell’interesse dei singoli
consorziati, con la logica conseguenza che la sua attività si risolve in una serie di atti
i cui risultati, direttamente o indirettamente, riguardano comunque i singoli aderenti al
consorzio medesimo. Ne consegue che l’organizzazione comune, che necessaria-
mente il consorzio comporta, si pone, essenzialmente, come mezzo per perseguire
interessi propri di ciascun consorziato, i quali richiederebbero maggiori oneri se per-
seguiti singolarmente.
L’identità di situazioni ed interessi, che lega una determinata categoria di operatori
economici, giustifi ca il perché, a differenza di altri strumenti giuridici di tipo associati-
vo, la formazione del consorzio possa non solo scaturire dalla libera determinazione
degli interessati, ma, in taluni casi, essere imposta obbligatoriamente ovvero coatti-
vamente.
Si confi gurano tre tipi di consorzio: volontario, obbligatorio e coattivo.
Consorzi volontari.
Nascono dalla libera volontà dei partecipanti, che a tal fi ne stipulano un contratto
consortile, ovvero un contratto con il quale, ai sensi dell’art. 2602 cod. civ., “più im-
prenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di
determinate fasi delle rispettive imprese”.
È evidente il fi ne economico che gli aderenti intendono perseguire, consorziandosi,
attraverso un risparmio dei costi, un aumento dei profi tti, ecc. Pertanto in tale forma
di consorzio gli aderenti devono essere necessariamente imprenditori, con attività
economiche diverse, le cui imprese, ad essi facenti capo, rimangono indipendenti ed
autonome al di fuori dell’attività espletata dal consorzio.
Per ovvie esigenze di certezza dei rapporti giuridici, il contratto consortile deve ne-
cessariamente essere un contratto formale, ossia deve essere stipulato in forma
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