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INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA D
D INSEGNANTI E ISTRUTTORI
DI AUTOSCUOLA
Con l’insegnamento teorico e le esercitazioni pratiche, gli insegnan-
ti e gli istruttori curano l’educazione stradale e la formazione degli allie-
vi attraverso due modalità:
• educazione informativa: si insegnano i principi che regolano la cir-
colazione stradale: norme di comportamento, segnaletica stradale,
norme di prudenza non codifi cate, tecniche di guida e manovre che
permettono ai medesimi allievi di conoscere le possibilità offerte dal
veicolo per una guida in sicurezza;
• educazione formativa: si verifi cano le nozioni apprese dagli aspi-
ranti conducenti attraverso la concreta applicazione delle norme e,
soprattutto, l’acquisizione di una mentalità che consenta di guidare
senza creare situazioni di pericolo per sé o per gli altri utenti della
strada.
Proprio per l’importanza dell’attività svolta da insegnanti ed istrut-
tori, la disciplina che regolamenta il personale dell’autoscuola è molto
dettagliata (84) e prevede la frequenza di:
(84) V. DM 26 gennaio 2011, n. 17, Regolamento recante la disciplina dei corsi di forma-
zione e procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola, come mo-
difi cato dal DM 10 gennaio 2014, prot. n. 30.
In materia di personale di autoscuola, le problematiche sorte hanno investito in pri-
mo luogo la competenza a disciplinare i requisiti richiesti per l’attività di istruttore ed
insegnante di autoscuola. Al riguardo il giudice amministrativo aveva riconosciuto la
competenza esclusiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche in con-
siderazione del fatto che, fi no all’emanazione del DLG n. 112/1998, che ha trasferito
la funzione alle province, tale personale veniva abilitato a seguito di apposito esame
sostenuto presso gli uffi ci provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in con-
cessione. In merito, il TAR Lazio sez. III, 3.12.1991 n. 2158, ha stabilito che “legitti-
mamente il Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 7 comma 1 e 2 legge 18.3.1988
n. 111, determina con DM 3.8.1990 n. 301 i requisiti che debbono possedere gli in-
segnanti e gli istruttori di un’autoscuola nonché le modalità per procedere alla loro
sostituzione”.
La questione della competenza in materia in parola si è riproposto in sede di predi-
sposizione del DM 26 gennaio 2011 n. 17, pubbl. G.U. 10.3.2011, n. 57) “Regola-
mento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l’abilitazione di
insegnanti ed istruttori di autoscuola”. Ed invero, se da un canto l’art. 10, c. 5 septies,
della legge n. 40 del 2 aprile 2007, prevedeva che: “All’articolo 123, comma 10, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: “requisiti di idoneità” sono
inserite le seguenti: “, i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi program-
mi,” e dopo le parole: “idoneità tecnica degli insegnanti e degli istruttori” sono inseri-
te le seguenti: “, cui si accede dopo la citata formazione iniziale”. Il Ministro dei tra-
sporti dispone, conseguentemente, in materia con proprio decreto da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. Nelle more possono accedere all’esame di insegnante o istruttore coloro
che hanno presentato la relativa domanda antecedentemente alla data di entrata in
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