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C REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI
DELLE AUTOSCUOLE
C2 ETÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
Poiché per essere titolare di autoscuola occorre il possesso dell’a-
bilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola - e poiché per
diventare istruttore è richiesto, tra l’altro, il possesso della patente di
categoria D (74) - l’età minima dei 21 anni si pone in linea con il requi-
sito anagrafi co minimo utile a conseguire tale patente, a condizione di
essere titolare di una CQC per il trasporto di persone (75).
C3 BUONA CONDOTTA PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
AUTOSCUOLA
L’esercizio dell’attività di autoscuola è precluso:
• ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza,
• a coloro che sono o siano stati sottoposti a misure di sicurezza per-
sonali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27.12.1956
n. 1423, come sostituita dalla legge 3.8.1988 n. 327 e dalla legge
31.5.1965 n. 575 (76),
• alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del Testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9.10.1990 n.
309, fatti salvi gli effetti riabilitativi,
• ai soggetti destinatari del divieto di cui all’art. 75, c. 1 lettera a), e 75
bis, c. 1 lettera f) del medesimo Testo unico per tutta la durata dei
predetti divieti (77) (78).
In caso di revoca per sopravvenuta carenza dei requisiti morali, va
revocata anche l’idoneità tecnica, che potrà essere conseguita nuova-
mente trascorsi cinque anni dalla revoca o a seguito di intervenuta ria-
denziali o delle ritenute d’acconto inerenti allo stesso periodo, corredate da eventuali
documenti collegati attestanti il periodo richiesto.
(74) V. artt. 5 e 6, DM n. 17/2011.
(75) L’articolo 115, comma 1, CDS, infatti, nel dettare i requisiti anagrafi ci minimi per con-
seguire le varie patenti di guida, fa salve le diverse disposizioni nazionali in materia
di CQC. Tale disposizione, in combinato disposto con il DLG n. 286/2005, come mo-
difi cato dal Capo II del DLG n. 2/2013, prevede che il soggetto almeno 21enne, il ti-
tolare di una CQC per il trasporto persone, può conseguire una patente di categoria
D, e poi DE, in deroga rispetto al requisito dei 24 anni.
(76) V. art. 123 CDS.
(77) V. art 120 CDS come modifi cato dalla legge n. 94/2009 e, da ultimo, dalla legge n.
120/2010.
(78) Si tratta dei medesimi requisiti morali che sono indispensabili per conseguire una pa-
tente di guida, e per poterne mantenere la titolarità.
Conseguentemente, poiché come detto, per essere titolari di autoscuola occorre, tra
l’altro essere in possesso dell’abilitazione di istruttore - per la quale necessita essere
titolare di più, se non tutte, le categorie di patente di guida - è evidente che la carenza
dei requisiti morali, di cui all’articolo 120, c. 1, CDS, pregiudica la possibilità di essere
titolare (o di permanere nella titolarità) di un’autoscuola, sia sotto il profi lo dell’articolo
123, comma 6, CDS, sia per il venir meno del requisito professionale della qualifi ca
di istruttore.
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