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B               AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DI AUTOSCUOLE




                da parte della stessa provincia circa la sussistenza dei seguenti requi-
                siti richiesti dalla legge (50):

                      Della questione il MIT ha investito il Consiglio di Stato che, nell’adunanza delle sezio-
                     ni riunite Prima e Normativa del 16 dicembre 2011, ha reso il parere n. 3458/2011, nel
                     senso che la sostituzione del previgente regime della DIA con quello della SCIA resta
                     irrilevante in relazione a quanto previsto dall’art. 123, c. 7 bis, CDS, “che sottopone
                     l’avvio dell’attività di autoscuola ad un regime peculiare, che contempla la necessità
                     di verifi che ex ante rispetto al concreto inizio dell’attività.”: ciò sia per il principio per
                     cui lex posterioris derogat lex anterioris (la legge n. 120/2010 è entrata in vigore dopo
                     la legge n. 122/2010), sia per quello per cui lex specialis derogat lex generalis. (“la
                     novella dell’art. 19 della l. n. 241 del 1990 appare materia generale rispetto alla disci-
                     plina speciale recata dal più volte citato comma 7-bis”).
                  (50)  La nuova formulazione del comma 4 art. 123 CDS sostituisce la previsione di una
                     “gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni patrimoniali dell’autoscuola”
                     con la previsione di “proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanen-
                     te dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola”.
                     Tale previsione è stata introdotta dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del DL
                     31.1.2007 n. 7.
                      In merito ad una prima interpretazione del requisito della gestione diretta, persona-
                     le esclusiva e permanente dell’esercizio dell’attività di autoscuola, il MIT ha richiesto
                     puntuale parere al Consiglio di Stato, formulando i seguenti quesiti:
                      a  se la locuzione di cui al comma 4, dello stesso articolo 123 CDS, “il titolare dell’au-
                       torizzazione deve avere la gestione diretta e personale dell’esercizio e dei beni
                       patrimoniali” debba essere intesa nel senso che l’”esclusività dell’esercizio”
                       dell’attività di impresa di autoscuola precluda l’espletamento di ogni altra attività
                       lavorativa, a qualunque titolo svolta, ovvero - come lo stesso MIT dichiarava di
                       ritenere più coerente anche ai principi costituzionali - debba essere risolto nella
                       possibilità di essere titolare di una sola autoscuola, ancorché con più sedi: dal che
                       sarebbe derivata la non incompatibilità con riferimento a qualsivoglia ulteriore e
                       diversa attività lavorativa, a meno che quest’ultima non lo escluda;
                      b  se, sempre in ragione del requisito dell’esclusività, doveva ritenersi sussistere in-
                       compatibilità - derivante rispettivamente dall’art. 4, cc. 1 e 2, legge n. 264/1991 e
                       dall’art. 42 DM 29.7.2008 n. 146 (Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del
                       decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da dipor-
                       to”) - per il titolare di autoscuola che svolga altresì attività di studio di consulenza
                       automobilistica ovvero attività di scuola nautica.
                      Nell’adunanza delle sezioni riunite Prima e Normativa del 16 dicembre 2011, il Con-
                     siglio di Stato, con parere n. 3458/2011, ha dichiarato di condividere “l’impostazione
                     ermeneutica fornita dall’Amministrazione (coerente anche con i principi costituzio-
                     nali in materia di libertà dell’iniziativa economica) quanto all’aspetto della esclusività
                     dell’attività da parte del titolare dell’autoscuola, che non può che declinarsi, nella pos-
                     sibilità, per il singolo soggetto, di essere titolare di una sola autoscuola, anche con più
                     sedi, ma in quest’ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto
                     un autonomo responsabile didattico.”.
                      Ha dichiarato poi che, preliminarmente precisato che “il requisito della esclusività ...
                     (omissis)... non può che avere una portata meramente soggettiva e non anche og-
                     gettiva. In altre parole, ciò signifi ca che ad essere esclusiva sarà solo l’attività del
                     soggetto titolare (ossia dedicata all’esercizio di una sola autoscuola), senza peraltro
                     implicare che nell’ambito dell’autoscuola non possano svolgersi anche altre attività
                     consentite e compatibili” - ne deriva che il titolare di autoscuola che sia anche in pos-
                     sesso dei requisiti per svolgere l’attività di consulenza automobilistica, ben può svol-
                     gere entrambe le attività in quanto non si pone - per le ragioni su preliminarmente

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