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AUTOSCUOLE IN GENERALE - INSEGNAMENTO                       A



                  A  AUTOSCUOLE IN GENERALE
                        INSEGNAMENTO


                     I compiti che le autoscuole sono chiamate a svolgere sono (1):
                  •  educazione stradale,
                  • istruzione,
                  • formazione.
                  A1    COMPITI DELLE AUTOSCUOLE
                     L’elencazione dei compiti, contenuta nell’art. 123 CDS, non è pura-
                  mente formale ma sottende a precise fi nalità (2).
                     Con educazione stradale si intende l’attività formativa che le auto-
                  scuole sono chiamate a svolgere nei confronti di tutti i potenziali utenti
                  della strada. Tale attività va inquadrata nel principio generale che pre-
                  vede la partecipazione anche di soggetti privati, di comprovata espe-
                  rienza, all’attività obbligatoria di educazione stradale da svolgere nelle
                  scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti artistici e le scuole
                  materne, relativamente alla conoscenza dei principi della sicurezza
                  della circolazione stradale, nonché delle strade, della relativa segna-
                  letica, delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
                  comportamento degli utenti (3).
                     Con il termine  istruzione il legislatore ha inteso sottolineare le
                  conoscenze che le autoscuole devono fornire ai propri allievi perché
                  acquisiscano quella preparazione teorica e pratica necessaria a supe-
                  rare gli esami per il conseguimento della patente di guida.
                     Con il termine formazione, infi ne, si intende quell’attività fi nalizza-
                  ta:
                  •  nel presente a far acquisire ai neoconducenti la consapevolezza
                     dell’importanza di norme, obblighi, prescrizioni, divieti, ecc., in tema
                     di circolazione stradale ed in relazione ai suoi tre fattori fondamenta-
                     li, uomo, veicolo e strada, per la tutela della sicurezza e quindi della
                     vita umana quale bene irrinunciabile;
                  •  nel futuro ad aggiornare le conoscenze già acquisite dai conducenti


                    (1)  V. art. 123, c. 1, CDS.
                    (2)  attività delle autoscuole è regolata dall’art. 123 CDS, che, nell’iniziale versione del
                       1992 ricalcava, sostanzialmente, l’impostazione dell’art. 84 del Codice del 1959, così
                       come sostituito dall’art. 7 legge n. 111/88, che aveva recepito la I direttiva comunitaria
                       n. 80/1263/CEE in materia di patente di guida comunitaria. L’iniziale versione dell’art.
                       123, licenziata in sede di stesura del CDS del 1992, è stato ampiamente manipolata,
                       in particolare dalla legge 2.4.2007 n. 40, di conversione del DL 31.1.2007 n. 7 con-
                       tenente la disciplina della cosiddetta liberalizzazione delle attività commerciali e pro-
                       duttive e, da ultimo, dall’art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120.
                    (3)  V. art. 230 CDS.

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