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AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE DI AUTOSCUOLE                 B


                  B AUTORIZZAZIONI ALLA GESTIONE
                        DI AUTOSCUOLE


                     L’esercizio dell’attività di autoscuola è subordinato alla presenta-
                  zione di DIA (dichiarazione di inizio attività) all’amministrazione
                  provinciale (49) (v. paragrafo B2) nonché all’espletamento dei controlli

                    (49)  Il comma 7 bis art. 123 CDS, come modifi cato dall’art. 20, c. 5, lettera e), legge n.
                       120/2010, recita: “In ogni caso l’attività non può essere iniziata prima della verifi ca del
                       possesso dei requisiti prescritti. ...(omissis)...”.
                        Con tale esplicita disposizione il legislatore ha risolto i dubbi interpretativi relativi al
                       comma 13 dello stesso art. 123 CDS. Infatti questo, a seguito delle modifi che appor-
                       tate dalla legge n. 40/2007, di conversione del DL n. 7/2007, così recita: “Nel rego-
                       lamento saranno stabilite le modalità per la dichiarazione di inizio attività. ... (omis-
                       sis)...”. Ne residuava margine agli interpreti per poter sostenere o meno la possibi-
                       lità di una disciplina della DIA, diversa da quella già posta dalla legge n. 241/1990,
                       in ragione della peculiarità dell’attività di autoscuola, che ha stretti profi li di attinenza
                       con la sicurezza stradale. Con le modifi che recate dal predetto art. 20, c. 5, legge n.
                       120/2010, si è a tal punto affermata la rilevanza dell’attività di autoscuola sotto tale
                       profi lo, che la DIA ne resta in qualche modo superata: si predilige, infatti, il momento
                       di verifi ca effettiva da parte della provincia competente circa la sussistenza dei requi-
                       siti previsti dalla legge, che si pone come fase procedurale essenziale per poter ef-
                       fettivamente iniziare un’attività di impresa di autoscuola.
                        L’interpretazione di tale disposizione non è stata semplice. Ed infatti, mentre formal-
                       mente nel comma 4 dell’art. 123 CDS si continua a parlare di DIA (dichiarazione di
                       inizio attività), di fatto il dettato del comma 7-bis snatura tale istituto, prevedendo che
                       l’apertura di un’impresa esercente l’attività di autoscuola sia sempre e comunque su-
                       bordinata all’effettivo e preliminare controllo da parte della provincia (cui compete la
                       vigilanza amministrativa e tecnica, ai sensi dello stesso art. 123).
                        Ma non basta.
                        La disposizione di cui al citato comma 7 bis art. 123 CDS è entrata in vigore il 13 ago-
                       sto 2010, quindici giorni dopo la pubblicazione della legge n. 120/2010 nella GU del
                       29 luglio 2010, SO 175.
                        Tuttavia, il giorno 31 luglio 2010, è entrato in vigore il nuovo testo dell’art. 19 legge n.
                       241/1990 (come modifi cato dall’art. 49, cc. 4 bis e 4 ter DL n. 78/2010, convertito in
                       legge n. 122/2010) che recita: “Le espressioni “segnalazione certifi cata di inizio atti-
                       vità” e “Scia” sostituiscono, rispettivamente, quelle di “dichiarazione di inizio attività”
                       e “Dia”, ovunque ricorrano, anche come parte di una espressione più ampia, e la di-
                       sciplina di cui al comma 4-bis sostituisce direttamente, dalla data di entrata in vigore
                       della legge di conversione del presente decreto, quella della dichiarazione di inizio
                       attività recata da ogni normativa statale e regionale.”
                        Si è posto quindi il problema di capire quale disposizione prevalesse sull’altra (DIA e
                       comunque controlli della provincia o SCIA?) e, in defi nitiva, con quali modalità fosse
                       possibile l’apertura di una nuova impresa esercente attività di autoscuola.
                        Sebbene da una prima lettura poteva sembrare che, anche nell’art. 123 CDS in com-
                       mento, l’espressione “dichiarazione di inizio attività” doveva essere sostituita da “se-
                       gnalazione certifi cata di inizio attività”, tuttavia - applicando il principio lex posterioris
                       derogat lex anterioris ed il principio lex specialis derogat lex generalis - sembrava
                       doversi giungere a conclusioni opposte. Ed infatti le modifi che apportate all’art. 123
                       CDS dalla legge n. 120/2010, incidendo sul Codice della strada, avrebbero avuto
                       natura di disposizioni di legge speciale, peraltro entrata in vigore successivamente a
                       quelle di cui alla più volte citata legge n. 122/2010.

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