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REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI                    C
                  DELLE AUTOSCUOLE


                  C  REQUISITI E RESPONSABILITÀ
                        DEI TITOLARI DELLE AUTOSCUOLE


                     I requisiti (71) per l’esercizio dell’attività da parte del titolare, persona
                  fi sica o, del legale rappresentante, in caso di persona giuridica, sono:
                  •  età: anni 21,
                  • buona condotta,
                  • adeguata capacità fi nanziaria,
                  •  diploma di istruzione di secondo grado,
                  •  idoneità tecnica: abilitazione alle funzioni di insegnante e istruttore di
                     guida ed esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque
                     anni (72).

                  C1    REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA PER L’ESERCIZIO
                        DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
                     Il requisito di idoneità tecnica per l’esercizio dell’attività di auto-
                  scuola è costituito dal possesso di entrambe le abilitazioni (quella di in-
                  segnante e quella di istruttore) e un’esperienza (quale insegnante e/o
                  quale istruttore) almeno biennale (73) maturata negli ultimi cinque anni.
                    (71)  Tali requisiti riproducono sostanzialmente quelli previsti dal precedente Codice del
                       1959. Il requisito della buona condotta, peraltro abolito per la partecipazione ai pub-
                       blici concorsi, testimonia le antiche infl uenze dell’impostazione tradizionale delle au-
                       torizzazioni di polizia.
                    (72)  Il DL n. 7/2007 richiedeva, quale requisito di idoneità tecnica, il possesso di almeno
                       una delle due abilitazioni di insegnante o di istruttore, senza alcuna specifi ca anziani-
                       tà. Con la legge di conversione n. 40/2007, tale requisito è stato modifi cato nel sen-
                       so di richiedere sia l’abilitazione di insegnante che di istruttore, con esperienza alme-
                       no biennale: tale disposizione, tuttavia, non può che applicarsi a coloro che abbiano
                       presentato una DIA dal 3.4.2007, giorno di entrata in vigore della predetta legge di
                       conversione. Ne deriva, pertanto, un doppio regime, in base alla data di presenta-
                       zione della DIA: se la dichiarazione è stata presentata in vigenza del DL n. 7/2007, il
                       titolare dovrà dimostrare solo il possesso di una delle due abilitazioni; se, invece, la
                       DIA è stata presentata dal 3.4.2007 dovrà essere dimostrato il requisito della doppia
                       abilitazione e dell’esperienza almeno biennale, nell’insegnamento teorico e/o nell’at-
                       tività pratica di docenza. L’art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120, ulteriormente interve-
                       nendo sul comma 5 dell’art. 123 in commento, ha precisato che l’esperienza alme-
                       no biennale come insegnante ed istruttore abilitato deve essere maturata negli ultimi
                       cinque anni: tale requisito dovrà essere richiesto a chi presenti una DIA per apertura
                       di autoscuola a far data dal 13.8.2010, data di entrata in vigore della citata legge n.
                       120/2010.
                    (73)  Il requisito dell’esperienza “almeno biennale” maturata negli ultimi cinque anni, sem-
                       bra doversi intendere nel senso che l’aspirante titolare (o legale rappresentante di
                       autoscuola gestita in forma di persona giuridica) deve possedere da almeno cin-
                       que anni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di insegnante e di istruttore, e deve
                       comprovare almeno ventiquattro mesi di esperienza lavorativa presso una o più au-
                       toscuole, anche in part time, maturati comunque in un tempo non superiore all’ultimo
                       quinquennio: a tal fi ne può essere ritenuta utile l’esibizione dei relativi contributi previ-

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