Page 15 - Autoscuole - Novità
P. 15
REQUISITI E RESPONSABILITÀ DEI TITOLARI C
DELLE AUTOSCUOLE
C REQUISITI E RESPONSABILITÀ
DEI TITOLARI DELLE AUTOSCUOLE
I requisiti (71) per l’esercizio dell’attività da parte del titolare, persona
fi sica o, del legale rappresentante, in caso di persona giuridica, sono:
• età: anni 21,
• buona condotta,
• adeguata capacità fi nanziaria,
• diploma di istruzione di secondo grado,
• idoneità tecnica: abilitazione alle funzioni di insegnante e istruttore di
guida ed esperienza almeno biennale, maturata negli ultimi cinque
anni (72).
C1 REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICA PER L’ESERCIZIO
DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
Il requisito di idoneità tecnica per l’esercizio dell’attività di auto-
scuola è costituito dal possesso di entrambe le abilitazioni (quella di in-
segnante e quella di istruttore) e un’esperienza (quale insegnante e/o
quale istruttore) almeno biennale (73) maturata negli ultimi cinque anni.
(71) Tali requisiti riproducono sostanzialmente quelli previsti dal precedente Codice del
1959. Il requisito della buona condotta, peraltro abolito per la partecipazione ai pub-
blici concorsi, testimonia le antiche infl uenze dell’impostazione tradizionale delle au-
torizzazioni di polizia.
(72) Il DL n. 7/2007 richiedeva, quale requisito di idoneità tecnica, il possesso di almeno
una delle due abilitazioni di insegnante o di istruttore, senza alcuna specifi ca anziani-
tà. Con la legge di conversione n. 40/2007, tale requisito è stato modifi cato nel sen-
so di richiedere sia l’abilitazione di insegnante che di istruttore, con esperienza alme-
no biennale: tale disposizione, tuttavia, non può che applicarsi a coloro che abbiano
presentato una DIA dal 3.4.2007, giorno di entrata in vigore della predetta legge di
conversione. Ne deriva, pertanto, un doppio regime, in base alla data di presenta-
zione della DIA: se la dichiarazione è stata presentata in vigenza del DL n. 7/2007, il
titolare dovrà dimostrare solo il possesso di una delle due abilitazioni; se, invece, la
DIA è stata presentata dal 3.4.2007 dovrà essere dimostrato il requisito della doppia
abilitazione e dell’esperienza almeno biennale, nell’insegnamento teorico e/o nell’at-
tività pratica di docenza. L’art. 20, c. 5, legge 29.7.2010 n. 120, ulteriormente interve-
nendo sul comma 5 dell’art. 123 in commento, ha precisato che l’esperienza alme-
no biennale come insegnante ed istruttore abilitato deve essere maturata negli ultimi
cinque anni: tale requisito dovrà essere richiesto a chi presenti una DIA per apertura
di autoscuola a far data dal 13.8.2010, data di entrata in vigore della citata legge n.
120/2010.
(73) Il requisito dell’esperienza “almeno biennale” maturata negli ultimi cinque anni, sem-
bra doversi intendere nel senso che l’aspirante titolare (o legale rappresentante di
autoscuola gestita in forma di persona giuridica) deve possedere da almeno cin-
que anni l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di insegnante e di istruttore, e deve
comprovare almeno ventiquattro mesi di esperienza lavorativa presso una o più au-
toscuole, anche in part time, maturati comunque in un tempo non superiore all’ultimo
quinquennio: a tal fi ne può essere ritenuta utile l’esibizione dei relativi contributi previ-
49
02/04/2014 17:28:10
Testo.indd 49
Testo.indd 49 02/04/2014 17:28:10