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D INSEGNANTI E ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
• corso di formazione iniziale ai fi ni dell’acquisizione dell’abilitazione
all’esercizio dell’attività in parola, - al quale si può accedere solo se
in possesso dei prescritti requisiti di età, morali e di idoneità tecnica
- ed il superamento di un esame di abilitazione;
• corsi di formazione periodica per continuare l’esercizio dell’attività
di insegnante o di istruttore di autoscuola.
D1 REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ABILITAZIONE
DI INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
Per poter conseguire l’abilitazione di insegnante di autoscuola, è
necessario il possesso dei seguenti requisiti (85) (86):
• età non inferiore a diciotto anni;
• diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un
corso di studi di almeno cinque anni;
• non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o
per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative
di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall’art.
120, c. 1, CDS;
• patente di guida della categoria B normale o speciale (87), la cui
revoca comporta decadenza dall’abilitazione (88).
vigore del presente decreto”, dall’altro le Regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, alle quali lo schema di provvedimento era stato sottoposto in sede di Confe-
renza Unifi cata Stato-regioni-enti locali, ritenevano lo stesso assolutamente invasivo
delle loro competenze in materia di formazione professionale.
A seguito di un lungo e complesso lavoro, conclusosi con parere reso dalla predetta
Conferenza in data 29 luglio 2010, si addiveniva al citato DM n. 17/2011, il cui sco-
po dichiarato è quello di dettare una disciplina minima e rispettosa delle competenze
delle regioni e province autonome, ma necessaria a garantire un’applicazione unifor-
me della materia sul territorio nazionale.
(85) V. art. 1 DM n. 17/2011 e ss.mm. Si noti che l’articolo 2 dello stesso DM espressa-
mente richiede il possesso dei requisiti di cui al comma 1 come condizione per l’am-
missione ai corsi di formazione iniziale.
(86) È quindi implicitamente abrogato, in parte de qua, l’art. 9 DM 17.5.1995 n. 317, “Re-
golamento recante la disciplina dell’attività di autoscuola” e ss.mm.
(87) Il fatto che la patente di categoria B, richiesta quale requisito minimo per conseguire
l’abilitazione di insegnante, possa essere anche di tipo speciale assume un signifi ca-
to particolare ove si consideri che l’abilitazione di insegnante, come quella di istrut-
tore, sono indispensabili per essere titolare di autoscuola (ovvero legale rappresen-
tante). Tale previsione, infatti, senza discriminazione alcuna, per un verso assicura
una condizione di accesso ad una particolare forma di attività lavorativa, quale quella
di insegnante di autoscuola; per altro verso, poi, garantisce infatti il diritto costituzio-
nale di cui all’art. 41 della Costituzione, in materia di libertà di iniziativa economica.
Ancor più signifi cativa tale rifl essione è con riferimento alle patenti di guida richieste
all’istruttore.
(88) V. art. 1, comma 1 bis, del DM n. 17/2011 e ss.mm. per insegnanti ed articolo 6, com-
ma 1 bis, dello stesso DM per istruttori.
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