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E                      CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA






                     scritta e contenere l’indicazione dell’oggetto del consorzio, la durata (se nulla è stabili-
                     to non può superare i 10 anni o i 5 se limita la concorrenza tra le imprese), la sede, le
                     attribuzioni ed i poteri degli organi consortili, i diritti, i doveri, le quote dei singoli soci e
                     le condizioni per l’ammissibilità di nuovi soci, nonché i casi di recesso o di esclusione
                     dei soci ed infi ne le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati.
                      Sebbene il codice non preveda l’obbligatorietà di un’assemblea consortile, vige, in
                     mancanza di un diverso accordo delle parti, il principio della collegialità delle decisioni.
                      È inoltre fondamentale individuare le persone investite dei poteri di gestione e rap-
                     presentanza del consorzio, anche al fi ne di consentire i necessari controlli e le ispe-
                     zioni sul loro operato; in caso di irregolarità essi rispondono secondo le norme in
                     tema di mandato.
                     Infi ne, ai sensi dell’art. 2609 cod. civ., nell’ipotesi di recesso o esclusione di un socio
                     dal consorzio, la relativa quota va ad aumentare proporzionalmente quella degli al-
                     tri; viceversa, nell’ipotesi di trasferimento, a qualunque titolo, dell’azienda di uno dei
                     consorziati, l’acquirente subentra “ope legis” nel contratto di consorzio a meno che,
                     in presenza di una giusta causa, e sempre che si tratti di un trasferimento per atto
                     “inter vivos”, gli altri consorziati non deliberino ai sensi dell’art. 2610 l’esclusione del
                     medesimo acquirente.
                     Consorzi obbligatori
                      Nascono di solito a seguito di un provvedimento autorizzativo dell’Autorità governa-
                     tiva, volto alla costituzione di consorzi obbligatori tra imprese, qualora siano presenti
                     esigenze di organizzazione della produzione ovvero sia necessaria la gestione col-
                     lettiva dei prodotti agricoli dei quali sia prescritto l’ammasso.
                     Consorzi coattivi
                      Sono contemplati da leggi che ne prevedono ed impongono la relativa costituzio-
                     ne (ad esempio, l’Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge
                     13.7.1935, n. 1453); ovvero sono costituiti coattivamente tra ditte autorizzate all’at-
                     tività estrattiva per l’esecuzione, la manutenzione e l’uso di qualsiasi opera utile alla
                     “coltivazione in comune” di giacimenti di cave, contigui o vicini; oppure, ancora, sono
                     i consorzi di bonifi ca.
                      Consorzi con attività esterna
                      Generalmente i consorzi esplicano una attività con rilevanza interna nei confronti dei
                     soli aderenti. Tuttavia, il codice prevede che i consorziati, per raggiungere adegua-
                     tamente lo scopo consortile fi ssato, debbano necessariamente intrecciare relazioni
                     con terzi. Da ciò consegue che il consorzio non solo ha effetto nei confronti dei con-
                     sorziati, ma anche e direttamente nei confronti di persone estranee al consorzio stes-
                     so. In tale ultima ipotesi si dice che il consorzio esplica un’attività esterna. In tal caso
                     è necessario prevedere l’istituzione di un uffi cio, quale punto di riferimento, destinato
                     a svolgere un’attività nei confronti dei terzi, che depositi entro trenta giorni all’uffi cio
                     del registro delle imprese (presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione
                     è fi ssata la sede del consorzio) un estratto del contratto indicante: denominazione e
                     oggetto del consorzio, sede dell’uffi cio, nome dei consorziati, direzione e rappresen-
                     tanza, modo di formazione del fondo consortile (ossia il patrimonio del consorzio) e
                     norme relative alla liquidazione.
                      A seguito della legge 19.5.1976 n. 377 non vige più il criterio della responsabilità illi-
                     mitata e solidale dei rappresentanti del consorzio, i quali rispondono adesso solo nei
                     limiti del patrimonio consortile. Tuttavia, i creditori del consorzio, per obbligazioni as-
                     sunte dai rappresentanti del consorzio per conto di un singolo consorziato, possono
                     rivolgersi contro costui e, in caso di sua insolvenza, contro gli altri consorziati in pro-
                     porzione delle loro quote nel consorzio. Pertanto non può parlarsi di autonomia pa-
                     trimoniale completa o, quantomeno, essa non è estesa alle obbligazioni assunte per
                     conto dei singoli consorziati.

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