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LOCALI DELLE AUTOSCUOLE F
F LOCALI DELLE AUTOSCUOLE
Le disposizioni in materia di locali sono conformi tanto alle auto-
scuole quanto ai centri di istruzione automobilistica (187). Sono prescrit-
ti dimensioni e caratteristiche dell’aula, dell’uffi cio e dei servizi igienici,
Sono previste deroghe per (188):
a autoscuole già autorizzate prima dell’emanazione del regolamento;
b autoscuole che subentrino nei locali di quelle sub lettera a);
c trasferimenti a causa di sfratto, di chiusura al traffi co o di sopravve-
nuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.
F1 LOCALI DELLE AUTOSCUOLE
I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica,
che svolgono corsi di teoria, devono comprendere almeno (189):
• un’aula di superfi cie non inferiore a 25 m², dotata di idoneo ar-
redamento e separata dagli uffi ci o da altri locali di ricevimento del
pubblico, al fi ne di non recare disturbo alle lezioni degli allievi; even-
tuali ulteriori aule possono avere anche dimensioni inferiori (190);
• un ufficio di segreteria di superfi cie non inferiore a 10 m² attiguo
all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa, con ingresso
autonomo (191);
• servizi igienici (192).
L’altezza minima dei locali e gli ambienti di aula e di uffi cio di se-
greteria devono rispettare le norme fi ssate dal regolamento edilizio in
vigore nel comune in cui ha sede l’autoscuola o il centro di istruzione
automobilistica.
F2 LOCALI DEL CENTRO D’ISTRUZIONE
Nel caso in cui al centro di istruzione automobilistica siano stati de-
mandati corsi solo pratici, per tutte o per alcune categorie di patenti,
(187) V. art. 7, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm., nella parte in cui prevede che con ap-
posita dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà il legale rappresentante del consor-
zio, in sede di presentazione di DIA, dichiari la conformità dei locali all’art. 3, dettato
con riferimento alle autoscuole.
(188) V. art. 3, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(189) V. art. 3 DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(190) Fermo restando il rapporto posti a sedere/superfi cie dell’aula che deve essere pari a
quello previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l’autoscuola
o il centro.
(191) Non è più richiesto che l’uffi cio di segreteria sia antistante l’aula oppure laterale alla
stessa.
(192) V. art. 3, c. 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.: nessuna specifi cazione in merito ai
servizi igienici, se non il rinvio a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
comune ove ha sede l’autoscuola o il centro.
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