Page 27 - Autoscuole - Novità
P. 27

LOCALI DELLE AUTOSCUOLE                                    F


                  F LOCALI DELLE AUTOSCUOLE


                     Le disposizioni in materia di locali sono conformi tanto alle auto-
                  scuole quanto ai centri di istruzione automobilistica (187). Sono prescrit-
                  ti dimensioni e caratteristiche dell’aula, dell’uffi cio e dei servizi igienici,
                     Sono previste deroghe per (188):
                  a  autoscuole già autorizzate prima dell’emanazione del regolamento;
                  b  autoscuole che subentrino nei locali di quelle sub lettera a);
                  c  trasferimenti a causa di sfratto, di chiusura al traffi co o di sopravve-
                     nuta inagibilità dei locali per causa di forza maggiore documentabile.

                  F1    LOCALI DELLE AUTOSCUOLE
                     I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica,
                  che svolgono corsi di teoria, devono comprendere almeno (189):
                  •  un’aula di superfi cie non inferiore a 25 m², dotata di idoneo ar-
                     redamento e separata dagli uffi ci o da altri locali di ricevimento del
                     pubblico, al fi ne di non recare disturbo alle lezioni degli allievi; even-
                     tuali ulteriori aule possono avere anche dimensioni inferiori (190);
                  • un ufficio di segreteria di superfi cie non inferiore a 10 m² attiguo

                     all’aula ed ubicato nella medesima sede della stessa, con ingresso
                     autonomo (191);
                  •  servizi igienici (192).
                     L’altezza minima dei locali e gli ambienti di aula e di uffi cio di se-
                  greteria devono rispettare le norme fi ssate dal regolamento edilizio in
                  vigore nel comune in cui ha sede l’autoscuola o il centro di istruzione
                  automobilistica.

                  F2    LOCALI DEL CENTRO D’ISTRUZIONE
                     Nel caso in cui al centro di istruzione automobilistica siano stati de-
                  mandati corsi solo pratici, per tutte o per alcune categorie di patenti,

                   (187)  V. art. 7, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm., nella parte in cui prevede che con ap-
                       posita dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà il legale rappresentante del consor-
                       zio, in sede di presentazione di DIA, dichiari la conformità dei locali all’art. 3, dettato
                       con riferimento alle autoscuole.
                   (188)  V. art. 3, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (189)  V. art. 3 DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (190)  Fermo restando il rapporto posti a sedere/superfi cie dell’aula che deve essere pari a
                       quello previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l’autoscuola
                       o il centro.
                   (191)  Non è più richiesto che l’uffi cio di segreteria sia antistante l’aula oppure laterale alla
                       stessa.
                   (192)  V. art. 3, c. 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.: nessuna specifi cazione in merito ai
                       servizi igienici, se non il rinvio a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel
                       comune ove ha sede l’autoscuola o il centro.

                                                                           107





                                                                           02/04/2014   17:28:13
          Testo.indd   107
          Testo.indd   107                                                 02/04/2014   17:28:13
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32