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ATTREZZATURE DIDATTICHE PER INSEGNAMENTO                   G
                  TEORICO NELLE AUTOSCUOLE


                  G ATTREZZATURE DIDATTICHE
                        PER INSEGNAMENTO TEORICO
                        NELLE AUTOSCUOLE


                     Le aule delle autoscuole e dei centri di istruzione automobilistica
                  (196) che svolgono corsi di teoria, devono essere dotate di:
                  •  arredamento didattico costituente l’aula stessa, come cattedra o
                     tavolo, lavagna e sedie per gli allievi;
                  •  materiale per le lezioni teoriche, quali cartelli luminosi, sezioni di
                     motori, ecc., che può essere sostituito da supporti audiovisivi o mu-
                     timediali, conformi ai programmi (197).
                  G1    ARREDAMENTO DIDATTICO
                     L’arredo dell’aula di insegnamento deve comprendere almeno i
                  seguenti elementi (198):
                  •  cattedra o tavolo per l’insegnante;
                  •  lavagna delle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna lumi-
                     nosa. Questa non è richiesta quando le lezioni teoriche siano svolte
                     avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali;
                  •  posti a sedere per gli allievi, in proporzione alla disponibilità di su-
                     perfi cie dell’aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal
                     regolamento edilizio vigente nel comune ove ha sede l’autoscuola o
                     il centro di istruzione automobilistica.
                     Si tratta di dotazione minima degli arredi, per cui nulla vieta al titola-
                  re dell’autoscuola di rendere l’aula ancora più attrezzata e confortevo-
                  le, compatibilmente con lo spazio disponibile.

                  G2    MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE
                     La dotazione di materiale didattico per l’insegnamento teorico è
                  dettata con riferimento alle ipotesi di autoscuole a formazione com-
                  pleta: infatti, a far data dal 13.8.2010 (199), le nuove autoscuole devono

                   (196)  V. art. 7, c. 4, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm., nella parte in cui prevede che con ap-
                       posita dichiarazione sostitutiva di atti di notorietà il legale rappresentante del consor-
                       zio, in sede di presentazione di DIA, dichiari la conformità dell’arredamento didattico
                       e del materiale per le lezioni teoriche di cui agli artt. 4 e 5, dettato con riferimento alle
                       autoscuole.
                   (197)  V. art. 5, c. 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (198)  V. art. 4 DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (199)  La disciplina di cui all’art. 335 regolamento CDS, e di cui all’art. 5 DM 17.5.1995 n.
                       317, prima della modifi ca ad opera del DM 10.1.2014 prot. n. 30, prevedeva che le
                       autoscuole si suddividessero in due categorie in base al tipo di insegnamento che
                       potevano svolgere:
                        •  “tipo completo”: preparazione di allievi al conseguimento delle patenti delle cate-

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