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A AUTOSCUOLE IN GENERALE - INSEGNAMENTO
sulla continua evoluzione della normativa e della tecnica in materia
di guida di veicoli a motore (4).
Si tratta quindi di un’attività complessa che ha dato luogo, nel tem-
po, a variegati orientamenti giurisprudenziali (5).
(4) V., in proposito, la specifi ca disposizione contenuta nell’art. 335, c. 15, regolamento
CDS, che prescrive alle autoscuole di effettuare corsi di aggiornamento per i condu-
centi.
(5) Una questione molto dibattuta e che ha dato luogo a diverse pronunce dei giudici
amministrativi e civili è quella relativa all'inquadramento dell'attività di autoscuola. In
alcuni casi tale attività è stata qualifi cata come commerciale, in altri come artigiana-
le. La questione non è meramente formale, anzi è molto più complessa di quella che
potrebbe sembrare, dati i rivolti fi scali, assistenziali e previdenziali connessi all'uno
ovvero all'altro inquadramento.
Effettuando un'analisi storica di tali pronunce emerge che nella giurisprudenza civile
vi è stata un'inversione di tendenza.
Infatti, in un primo momento, l'autoscuola è stata considerata come un'attività com-
merciale.
La Cassazione civile, sez. III, 12.11.1981 n. 5983 , precisava: "l'attività didattica im-
partita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla sommini-
strazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta
del cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il no-
leggio di veicoli specifi camente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli
esami, i contatti con i pubblici uffi ci per il rilascio dell'autorizzazione fi nale) che di per
sé integrano un'attività aziendale. Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce
un'azienda commerciale agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5 legge 27.1.1963 n. 19,
concernente la possibilità di cessione del contratto di locazione dell'immobile ove
essa avvenga in connessione con la cessione dell'azienda". Pertanto, ribadiva la
Suprema Corte, "l'autoscuola è un'azienda commerciale, e il suo trasferimento com-
porta la cedibilità del contratto di locazione relativo all'immobile in cui essa è situata,
senza il consenso del locatario".
Successivamente, tale originario orientamento è mutato verso una collocazione arti-
gianale e non più commerciale dell'attività di scuola guida.
La pronuncia della pretura di Foggia 15.1.1985, fi ssava il principio che "il conduttore
titolare di autoscuola ubicata nell'immobile locato ha diritto a percepire l'indennità di
avviamento, non potendosi qualifi care professionale l'esercizio di tale attività".
Fanno seguito varie pronunce della Suprema Corte in cui si è sottolineata la natura
artigianale dell'attività di autoscuola.
Tali sentenze della Cassazione civile, pur trattando la materia degli obblighi assicura-
tivi che sono a carico dei titolari di autoscuola, tuttavia colgono l'occasione per preci-
sare che l'attività di autoscuola è da considerare attività artigianale.
Infatti secondo la Cassazione civile, sez. lav., 9.4.1987 n. 3527 "il titolare di un'au-
toscuola, che esercita l'attività di istruttore alla guida, è soggetto all'obbligo assicu-
rativo antinfortunistico, alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 n. 3 del DPR
30.6.1965 n. 1124 (che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul
lavoro gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese)
e dell'art. 1, lettera a), della legge 25.7.1956 n. 860 (che include tra i requisiti fonda-
mentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura
usuale)".
Ed ancora la Cassazione civile, sez. lav., 3.11.1989 n. 4587 , ha evidenziato che "il ti-
tolare di un'autoscuola, che svolga contemporaneamente attività di istruttore di guida
di veicoli a motore, è soggetto all'obbligo assicurativo contro il rischio d'infortunio sul
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