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A                   AUTOSCUOLE IN GENERALE - INSEGNAMENTO




                  sulla continua evoluzione della normativa e della tecnica in materia
                  di guida di veicoli a motore (4).
                   Si tratta quindi di un’attività complessa che ha dato luogo, nel tem-
                po, a variegati orientamenti giurisprudenziali (5).

                  (4)  V., in proposito, la specifi ca disposizione contenuta nell’art. 335, c. 15, regolamento
                     CDS, che prescrive alle autoscuole di effettuare corsi di aggiornamento per i condu-
                     centi.
                  (5)  Una questione molto dibattuta e che ha dato luogo a diverse pronunce dei giudici
                     amministrativi e civili è quella relativa all'inquadramento dell'attività di autoscuola. In
                     alcuni casi tale attività è stata qualifi cata come commerciale, in altri come artigiana-
                     le. La questione non è meramente formale, anzi è molto più complessa di quella che
                     potrebbe sembrare, dati i rivolti fi scali, assistenziali e previdenziali connessi all'uno
                     ovvero all'altro inquadramento.
                      Effettuando un'analisi storica di tali pronunce emerge che nella giurisprudenza civile
                     vi è stata un'inversione di tendenza.
                      Infatti, in un primo momento, l'autoscuola è stata considerata come un'attività com-
                     merciale.
                      La Cassazione civile, sez. III,  12.11.1981 n. 5983 , precisava: "l'attività didattica im-
                     partita nell'autoscuola si accompagna, con carattere di inscindibilità, alla sommini-
                     strazione di taluni servizi ed all'espletamento di varie incombenze (quali la richiesta
                     del cosiddetto foglio rosa per il discente, l'organizzazione delle visite mediche, il no-
                     leggio di veicoli specifi camente attrezzati, l'organizzazione per l'espletamento degli
                     esami, i contatti con i pubblici uffi ci per il rilascio dell'autorizzazione fi nale) che di per
                     sé integrano un'attività aziendale. Consegue, pertanto, che l'autoscuola costituisce
                     un'azienda commerciale agli effetti dell'applicabilità dell'art. 5 legge 27.1.1963 n. 19,
                     concernente la possibilità di cessione del contratto di locazione dell'immobile ove
                     essa avvenga in connessione con la cessione dell'azienda". Pertanto, ribadiva la
                     Suprema Corte, "l'autoscuola è un'azienda commerciale, e il suo trasferimento com-
                     porta la cedibilità del contratto di locazione relativo all'immobile in cui essa è situata,
                     senza il consenso del locatario".
                      Successivamente, tale originario orientamento è mutato verso una collocazione arti-
                     gianale e non più commerciale dell'attività di scuola guida.
                      La pronuncia della pretura di Foggia 15.1.1985, fi ssava il principio che "il conduttore
                     titolare di autoscuola ubicata nell'immobile locato ha diritto a percepire l'indennità di
                     avviamento, non potendosi qualifi care professionale l'esercizio di tale attività".
                      Fanno seguito varie pronunce della Suprema Corte in cui si è sottolineata la natura
                     artigianale dell'attività di autoscuola.
                      Tali sentenze della Cassazione civile, pur trattando la materia degli obblighi assicura-
                     tivi che sono a carico dei titolari di autoscuola, tuttavia colgono l'occasione per preci-
                     sare che l'attività di autoscuola è da considerare attività artigianale.
                      Infatti secondo la Cassazione civile, sez. lav.,  9.4.1987 n. 3527  "il titolare di un'au-
                     toscuola, che esercita l'attività di istruttore alla guida, è soggetto all'obbligo assicu-
                     rativo antinfortunistico, alla stregua del combinato disposto dell'art. 4 n. 3 del DPR
                     30.6.1965 n. 1124 (che comprende tra le persone assicurate contro gli infortuni sul
                     lavoro gli artigiani che prestino abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese)
                     e dell'art. 1, lettera a), della legge 25.7.1956 n. 860 (che include tra i requisiti fonda-
                     mentali dell'impresa artigiana anche lo scopo della prestazione di servizi di natura
                     usuale)".
                      Ed ancora la Cassazione civile, sez. lav.,  3.11.1989 n. 4587 , ha evidenziato che "il ti-
                     tolare di un'autoscuola, che svolga contemporaneamente attività di istruttore di guida
                     di veicoli a motore, è soggetto all'obbligo assicurativo contro il rischio d'infortunio sul

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