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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA I
I ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA
Le autoscuole, relativamente alla organizzazione ed al funziona-
mento, sono soggette ad una regolamentazione alquanto stringente
(238), che ne disciplina gli adempimenti nello svolgimento dei corsi di
insegnamento.
I1 CORSI DI INSEGNAMENTO
I corsi di insegnamento per la preparazione dei candidati al con-
seguimento delle patenti di guida vengono effettuati esclusivamen-
te presso le autoscuole e i centri di istruzione autorizzati (239).
Possono essere svolti corsi solo in relazione al tipo di autorizzazione,
completa o limitata, solo con riferimento alle autoscuole già autorizzate
ovvero avviate con DIA prima del 13.10.2010, posseduta (240) (v. para-
grafo H1 e paragrafo H2).
Dal 1° aprile 2014 non esiste più la distinzione tra corsi normali e
corsi speciali (241).
I2 DURATA E MODALITÀ DELLE LEZIONI DI TEORIA
I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di
categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, (242), anche categorie
speciali, devono comprendere almeno 20 ore di lezione (243).
Hanno una durata di almeno 5 ore:
• corsi di formazione teorica per sostenere l’esame di revisione della
patente posseduta;
• corsi per il conseguimento della patente di categoria BE;
• corsi per candidati che non abbia conseguito l’idoneità in una prova
d’esame o che sia stato respinto alla seconda prova di guida.
I corsi per il conseguimento del CAP di tipo KA o KB hanno durata
non inferiore a 10 ore (244).
(238) V. DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.: le modifi che apportate dal 10 DM 10.1.2014 prot.
n. 30 hanno coordinato la previgente normativa del DM 17.5.1995 n. 317 con la disci-
plina di cui all’art. 123 CDS, al DM 26.1.2011 n. 17 e ss.mm. in materia di insegnan-
ti ed istruttori di autoscuola, alle disposizioni in materia di carta di qualifi cazione del
conducente. In tal senso sono stati riscritti gli articoli 8 e 12, abrogati gli articoli 9, 10
e 11, modifi cato l’art. 13.
(239) V. art. 123, c. 11 bis, CDS che punisce l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola
quando l’istruzione e la formazione dei conducenti è impartita in forma professionale,
o comunque a fi ni di lucro, al di fuori delle ipotesi disciplinate dallo stesso articolo.
(240) V. art. 14, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(241) V. art. 10 DM 10.1.2014 prot. n. 30 che ha soppresso gli artt. 11 e 12 del DM
17.5.1995 n. 317.
(242) V. art. 12, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(243) V. art. 12, c. 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
(244) V. art. 12, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
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