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ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA                        I


                  I     ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA


                     Le autoscuole, relativamente alla organizzazione ed al funziona-
                  mento, sono soggette ad una regolamentazione alquanto stringente
                  (238), che ne disciplina gli adempimenti nello svolgimento dei corsi di
                  insegnamento.
                  I1    CORSI DI INSEGNAMENTO
                     I corsi di insegnamento per la preparazione dei candidati al con-
                  seguimento delle patenti di guida vengono effettuati esclusivamen-
                  te presso le autoscuole e i centri di istruzione autorizzati  (239).
                  Possono essere svolti corsi solo in relazione al tipo di autorizzazione,
                  completa o limitata, solo con riferimento alle autoscuole già autorizzate
                  ovvero avviate con DIA prima del 13.10.2010, posseduta (240) (v. para-
                  grafo H1 e paragrafo H2).
                     Dal 1° aprile 2014 non esiste più la distinzione tra corsi normali e
                  corsi speciali (241).

                  I2    DURATA E MODALITÀ DELLE LEZIONI DI TEORIA
                     I corsi di formazione teorica per il conseguimento delle patenti di
                  categoria AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, (242), anche categorie
                  speciali, devono comprendere almeno 20 ore di lezione (243).
                     Hanno una durata di almeno 5 ore:
                  •  corsi di formazione teorica per sostenere l’esame di revisione della
                     patente posseduta;
                  •  corsi per il conseguimento della patente di categoria BE;
                  •  corsi per candidati che non abbia conseguito l’idoneità in una prova
                     d’esame o che sia stato respinto alla seconda prova di guida.
                     I corsi per il conseguimento del CAP di tipo KA o KB hanno durata
                  non inferiore a 10 ore (244).
                   (238)  V. DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.: le modifi che apportate dal 10 DM 10.1.2014 prot.
                       n. 30 hanno coordinato la previgente normativa del DM 17.5.1995 n. 317 con la disci-
                       plina di cui all’art. 123 CDS, al DM 26.1.2011 n. 17 e ss.mm. in materia di insegnan-
                       ti ed istruttori di autoscuola, alle disposizioni in materia di carta di qualifi cazione del
                       conducente. In tal senso sono stati riscritti gli articoli 8 e 12, abrogati gli articoli 9, 10
                       e 11, modifi cato l’art. 13.
                   (239)  V. art. 123, c. 11 bis, CDS che punisce l’esercizio abusivo dell’attività di autoscuola
                       quando l’istruzione e la formazione dei conducenti è impartita in forma professionale,
                       o comunque a fi ni di lucro, al di fuori delle ipotesi disciplinate dallo stesso articolo.
                   (240)  V. art. 14, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (241)  V. art. 10 DM 10.1.2014 prot. n. 30 che ha soppresso gli artt. 11 e 12 del DM
                       17.5.1995 n. 317.
                   (242)  V. art. 12, c. 1, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (243)  V. art. 12, c. 2, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.
                   (244)  V. art. 12, c. 3, DM 17.5.1995 n. 317 e ss.mm.

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