Page 28 - Trasporto di animali vivi
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E         Trasporto di animali colpiti da malattie infettive




                 In questi casi i provvedimenti di carattere generale vengono, solitamente, adottati attraverso
              ordinanze del Presidente della Giunta della regione e/o provincia autonoma interessata dai foco-
              laio; i provvedimenti a carattere locale, invece, vengono adottati con ordinanza del sindaco del
              comune interessato o del prefetto in caso di inadempienza.
                 Fra le altre disposizioni, tali provvedimenti prevedono, fatte salve le necessità di rifornimento
              di alimenti per gli animali presenti, il divieto assoluto di movimentazione di animali e di qualsiasi
              altro materiale (prodotti o sottoprodotti) di origine animale e di attrezzature e mangimi da e per le
              aziende sede di focolaio di malattie ad elevata diff usibilità.
                 Questi provvedimenti possono essere estesi in tutto o in parte ad altre aziende di allevamento
              qualora vi sia il sospetto che queste ultime possano, per varie cause, essere state contaminate
              dalla malattia in questione.
                 Per quanto riguarda le disposizioni relative alle zone di protezione e di sorveglianza, in linea
              generale, vige il divieto di spostamento degli animali appartenenti alle specie sensibili alla malattia
              in essere, dei loro prodotti e dei loro sottoprodotti quale lo stallatico e gli altri scarti dell’allevamento
              (ad es. mangimi inutilizzati) al di fuori delle aziende; nelle zone di protezione e di sorveglianza,
              sempre in linea generale, vige, di norma, anche il divieto di transito degli animali appartenenti alle
              specie sensibili.
                 Possono essere concesse deroghe a questi ultimi divieti sempre, però, all’interno delle con-
              dizioni stabilite dalle specifi che norme di legge di riferimento (67) e sempre sotto il controllo del
              servizio veterinario delle ASL competenti per territorio sia di partenza degli animali sia su quello di
              loro destinazione.
                 A tale scopo il servizio veterinario ASL competente sull’allevamento di partenza preavvisa
              l’omologo competente sul luogo di destinazione e, quando previsto, ne richiede il nulla osta pre-
              ventivo.

                 Le certifi cazioni del veterinario uffi ciale che consentono lo spostamento degli animali devono
              essere riportate nell’apposita sezione della Dichiarazione di provenienza e destinazione degli ani-
              mali (modello IV ex art. 31 DPR n. 320/1954) (68).
                 Tali deroghe sono concedibili per motivo di macellazione, di pascolo o altri motivazioni urgenti
              e indiff eribili.
                 Nel caso di malattie ad elevata diff usibilità delle specie avicole (69) le uova da cova possono
              essere trasportate ad un incubatoio designato dal servizio veterinario ASL a condizione che le
              uova e gli imballaggi che le contengono siano stati preventivamente disinfettati; il trasporto deve
              avvenire direttamente senza soste intermedie.
                 Gli automezzi che hanno eseguito i trasporti di animali e loro prodotti usufruendo delle dero-
              ghe di cui sopra devono essere lavati e disinfettati immediatamente dopo lo scarico.


                (67) DLG 18.9.2006, n. 274 “Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epi-
                  zootica”.
                  DPR 17.5.1996 n. 362 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio ... che
                  introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifi che per la malattia ve-
                  scicolare del suino” e s.m.i.
                  DLG 20.2.2004 n. 54 “Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifi che per la contro la peste su-
                  ina africana”.
                  DLG 20.2.2004 n. 55 “Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste
                  suina classica”.
                  DM 27.6.1991 “Disposizioni urgenti di polizia veterinaria per l’eradicazione della Pleuropolmonite Contagiosa Bovi-
                  na”.
                  DLG 25.1.2010 n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’infl uenza
                  aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE”
                  DPR 15.11.1996 n. 657 “Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie di
                  lotta contro la malattia di Newcastle”.
                (68) Come aggiornato con DM 28.6.2016 (GU n. 205 del 28.9.2016).
               (69) Infl uenza aviare e malattia di Newcastle.


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