Page 27 - Trasporto di animali vivi
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E TRASPORTO DI ANIMALI COLPITI DA MALATTIE INFETTIVE
Claudio Romboli - Marcello Tordi
Come per quelle degli uomini, anche nel caso delle malattie degli animali il trasporto di animali
sensibili, mangimi e attrezzature costituisce uno dei fattori principali di propagazione di malattie
infettive ad elevata diff usibilità.
Per questo motivo sia il DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”, sia le di-
sposizioni di legge “verticali” relative alle singole malattie, prevedono disposizioni specifi che per il
trasporto di animali in caso di semplice focolaio o di epidemia di una malattia infettiva, in special
modo per quelle ad elevata diff usibilità.
Le malattie per le quali il “Regolamento di polizia veterinaria” prevede siano adottate specifi che
misure di lotta sono soggette a denuncia e sono contemplate all’art. 1 del regolamento stesso (64).
E1 DENUNCIA DI MALATTIA INFETTIVA
Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diff usiva deve essere immediatamen-
te denunciata al sindaco che ne dà subito conoscenza al veterinario della ASL competente per
territorio (65).
Sono tenuti, in particolare, alla denuncia:
• veterinari delle ASL che comunque siano venuti a conoscenza di casi di malattia infettiva e
diff usiva,
• veterinari liberi professionisti,
• proprietari e detentori di animali anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo,
• albergatori, conduttori di stalle di sosta e di pubbliche stazioni di monta ed esercenti le
mascalcie,
• funzionari e agenti della Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di fi nanza, Corpo forestale
dello Stato, Polizia provinciale e municipale e guardie dell’Ente nazionale per la protezio-
ne degli animali.
La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa
che si verifi ca entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata.
La denuncia delle malattie infettive comporta l’adozione di misure atte a:
• circoscrivere la malattia infettiva all’interno del focolaio di insorgenza;
• contrastarne la propagazione al di fuori del focolaio;
• portare all’estinzione del focolaio.
Tali misure sono adottate dal sindaco e, nei casi di malattie a carattere epidemico ed elevata
diff usibilità anche dal Presidente della Giunta regionale e dal Ministero della salute.
E2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LO SPOSTAMENTO DI ANIMALI E
COSE NEL CASO DI MALATTIE INFETTIVE AD ELEVATA DIFFUSIBILITÀ
Nel caso di malattie a elevata diff usibilità (66) i provvedimenti prevedono, fra l’altro, l’istituzio-
ne di una zona di protezione del raggio di tre chilometri attorno all’azienda infetta (o alle aziende
infette) e una zona di sorveglianza del raggio minimo di dieci chilometri. La delimitazione di queste
zone può prevedere distanze anche maggiori che vengono stabilite tenendo conto dei fattori di or-
dine geografi co, amministrativo, ecologico ed epizootologico connessi alla malattia, nonché delle
strutture deputate al controllo.
(64) Attualmente le malattie prese in considerazione sono 62; tutte a carattere infettivo o infestivo ma a diff usibilità estrema-
mente variabile; da qui deriva la diversità di provvedimenti da prendere in occasione della comparsa di ciascuna di esse;
quelle che qui ci interessano maggiormente in quanto limitanti i trasporti sono le malattie ad elevata gravità e diff usibilità.
(65) Art. 2 DPR 8.2.1954 n. 320 “Regolamento di polizia veterinaria”.
(66) A titolo esemplifi cativo si citano l’infl uenza aviare e la malattia di Newcastle per le specie avicole e le malattie esan-
tematiche (afta epizootica, malattia vescicolare del suino, ecc.) che colpiscono bovini, ovi-caprini e suini.
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