Page 32 - Trasporto di animali vivi
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F Veicoli per trasporto animali vivi
Nel rispetto delle norme del CDS, sono previste specifiche prescrizioni e deroghe per il
trasporto di animali:
• domestici su veicoli diversi da quelli disciplinati dal Regolamento di polizia veterinaria (73); per
più di un animale occorre gabbia o contenitore o idoneo divisorio tra vano guida e posteriore,
• su motocicli e ciclomotori a due ruote,
• domestici su rimorchi TATS fi nalizzato ad attività sportive, partecipazione a mostre o gare.
F1.1 Trasporto di animali domestici su veicoli diversi da quelli disciplinati
dal regolamento di polizia veterinaria
Su veicoli diversi da quelli disciplinati dal Regolamento di polizia veterinaria è vietato il
trasporto di animali domestici (equini, bovini, bufalini, ovini, caprini, suini e animali da cortile) in nu-
mero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida.
“È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in
apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da
rete o altro analogo mezzo idoneo” (74). Qualora i suddetti accessori siano installati permanente-
mente (circostanza abbastanza rara) occorre chiedere specifi ca autorizzazione al competente UMC.
Il trasporto non richiede l’utilizzo di un veicolo per trasporto specifi co.
F1.2 Motocicli e ciclomotori a due ruote per il trasporto di animali
Su motocicli e ciclomotori a due ruote in generale è consentito il trasporto di animali purché
custoditi in apposita gabbia o contenitore a condizione che (75):
• siano solidamente assicurati;
• non sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma
oltre i cinquanta centimetri;
• non impediscano o limitino la visibilità al conducente.
Gabbie e contenitori non sono soggetti a specifi ca approvazione da parte del UMC e il traspor-
to non richiede l’utilizzo di un veicolo per trasporto specifi co.
F1.3 Rimorchi TATS per il trasporto di animali per attività sportive,
partecipazione a mostre o gare
Un caso particolare è rappresentato dai rimorchi TATS adibiti al trasporto di animali vivi.
I TATS sono rimorchi a un’asse o due assi posti a distanza non superiore a un metro, muniti di
specifi ca attrezzatura atta al trasporto di attrezzature turistiche e sportive: imbarcazioni, alianti (76)
nonché veicoli, animali domestici per attività sportive, partecipazione a mostre o gare (77).
Tali veicoli:
• trasportano uno o più animali (ad es.: cavalli) contemporaneamente e, di norma, vengono
utilizzati per il trasporto verso manifestazioni ippico-sportive a carattere non professionale e,
pertanto, sono destinati a trasporti che non costituiscono oggetto di commercio;
• non sono classifi cati come “rimorchi per trasporto specifi co” ma rientrano tra i veicoli adi-
biti al trasporto di attrezzature turistiche e sportive e sono inquadrati a parte (come le caravan)
dal vigente CDS;
• presentano specifiche caratteristiche costruttive e possono avere una massa complessiva
variabile tra un valore minimo e massimo (risultante dalla carta di circolazione e dalla targhetta
VIN applicata sul veicolo).
(73) V. art. 38 DPR 8.2.1954 n. 320.
(74) V. art. 169 CDS.
(75) V. art. 170 CDS.
(76) V. art. 56, c. 2, CDS.
(77) V. artt. 3 e 27 regolamento CDS.
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