Page 31 - Trasporto di animali vivi
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               F  VEICOLI PER TRASPORTO ANIMALI VIVI
                   Emanuele Biagetti - Claudio Romboli - Marcello Tordi


                   I veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi devono possedere:
               •  caratteristiche generali della carrozzeria e delle strutture per carico e scarico adeguata-
                 mente realizzate per non esporre gli animali a lesioni o soff erenze inutili,
               •  caratteristiche specifi che che variano in relazione a fi nalità del trasporto e lunghezza del
                 viaggio.
                   In via generale, si distinguono veicoli adibiti a trasporto di animali per fi nalità (v. § A1):
               •  non commerciali: trattasi di trasporti eff ettuati senza fi nalità di lucro o per soddisfare esigenze
                 di cura dell’animale trasportato; il trasporto non è soggetto al regolamento CE ma è subordinato
                 al rispetto delle disposizioni generali e alle norme del CDS (v. § A1.1);
               • commerciali di animali vertebrati vivi: trattasi di trasporti eff ettuati conto terzi in viaggi di qual-
                 siasi durata e “lunghi viaggi” (v. § A1.3) oppure di trasporti eff ettuati a determinate condizioni
                 da allevatori con propri veicoli agricoli (v. § A1.2). La materia, fatte salve alcune eccezioni, è
                 disciplinata dal regolamento (CE) n. 1/2005 concernente la protezione degli animali durante
                 il trasporto. Il regolamento detta prescrizioni relative a trasporto e caratteristiche dei mezzi di
                 trasporto (veicoli stradali o ferroviari, navi e aeromobili) e/o dei contenitori utilizzati.
                   Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi dotati permanentemente di carrozzerie, anche ad altezza
               variabile, per il trasporto esclusivo di animali vivi sono classifi cati per trasporto specifi co (71).
                   Tra i veicoli adibiti al trasporto di animali vivi vengono utilizzati:
               •  rimorchi TATS (per trasporto di attrezzature turistico sportive, come il trasporto di cavalli) che,
                 per defi nizione, sono destinati a trasporti non fi nalizzati al commercio) (72);
               •  veicoli per il trasporto di soli animali domestici soggetti a determinate prescrizioni del CDS.
                   L’approvazione dei veicoli per trasporto specifi co di animali è di competenza degli UMC (appro-
               vazione in unico esemplare) o dei CPA e la classifi cazione è riportata sulla carta di circolazione / DU.
                   Il trasporto con veicoli muniti di carrozzeria ad altezza variabile che trasportano animali vivi è
               considerato trasporto in condizioni di eccezionalità e non è soggetto ad autorizzazione quando,
               per eff etto del carico:
               •  l’altezza del veicolo non eccede i 4,30 m,
               •  le altre dimensioni o masse non eccedono i limiti massimi (artt. 61 e 62 CDS);
               •  chi esegue il trasporto verifi chi il percorso ai sensi dell’art. 10 CDS.
                   In linea generale, il trasporto di animali vivi deve sempre avvenire:
               •  in presenza della documentazione prevista caso per caso (v. § C),
               •  nel rispetto delle prescrizioni specifi che previste nel caso di animali colpiti da malattie infettive
                 (v. § E),
               •  nel rispetto delle prescrizioni e dei documenti previsti per il trasporto degli animali da compa-
                 gnia (v. § G).
               F1  VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI ANIMALI PER ATTIVITÀ
                   NON COMMERCIALI
                   Il trasporto di animali non collegato ad un’attività economica non è soggetto all’applicazione
               delle disposizioni regolamentari UE. Trattasi del trasporto di animali da compagnia, cani da caccia,
               cavalli verso manifestazioni non professionali, ecc. eff ettuato dai rispettivi proprietari oppure dal
               trasporto di animali fi nalizzato alla cura degli animali stessi (v. § A1.1).
                   I veicoli utilizzati a tale scopo devono possedere i requisiti previsti dalle norme del CDS e,
               eventualmente, quelli generali previsti per il trasporto di animali vivi.


                 (71) V. artt. 203 e 204 regolamento CDS.
                 (72) V. DM 28.5.1985.


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