Page 35 - Trasporto di animali vivi
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               G  TRASPORTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI, GATTI,
                   FURETTI)
                   Claudio Romboli - Marcello Tordi

                   Oltre a quanto stabilito dal vigente Codice della strada, il trasporto degli animali da compa-
               gnia, pur essendo materia particolare, ricade a pieno titolo all’interno delle regole generali relative
               al trasporto degli animali e ne segue gli ambiti di applicazione e i casi di esclusione, a seconda che
               si tratti di trasporti con fi nalità economiche o meno (v. § A1).

               G1  TRASPORTO CON FINALITÀ ECONOMICHE
                   Il trasporto di animali da compagnia per fi nalità economiche (commercio, addestramento, con-
               to terzi, ecc.) può riguardare solamente animali che soddisfi no i criteri di trasportabilità (v. § B1),
               dalla Convenzione di Strasburgo “per la protezione degli animali da compagnia” (95) e delle norme
               nazionali e regionali in materia e deve essere eff ettuato da parte di soggetti autorizzati allo scopo
               (v. § A1.3 e § C1) utilizzando veicoli (furgoni, carrelli appendice, rimorchi) attrezzati in modo idoneo
               allo scopo (v. fi gure successive) e, nel caso di lunghi viaggi, in possesso dell’apposito certifi cato
               di omologazione (v. § C6.1).
































               Veicolo per trasporto animali da compagnia - interno -    Particolare delle gabbie da trasporto
               vista da portellone posteriore         per animali da compagnia









                (95) Ratifi cata nell’ordinamento nazionale con legge 4.11.2010 n. 201.


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