Page 35 - Trasporto di animali vivi
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G TRASPORTO DI ANIMALI DA COMPAGNIA (CANI, GATTI,
FURETTI)
Claudio Romboli - Marcello Tordi
Oltre a quanto stabilito dal vigente Codice della strada, il trasporto degli animali da compa-
gnia, pur essendo materia particolare, ricade a pieno titolo all’interno delle regole generali relative
al trasporto degli animali e ne segue gli ambiti di applicazione e i casi di esclusione, a seconda che
si tratti di trasporti con fi nalità economiche o meno (v. § A1).
G1 TRASPORTO CON FINALITÀ ECONOMICHE
Il trasporto di animali da compagnia per fi nalità economiche (commercio, addestramento, con-
to terzi, ecc.) può riguardare solamente animali che soddisfi no i criteri di trasportabilità (v. § B1),
dalla Convenzione di Strasburgo “per la protezione degli animali da compagnia” (95) e delle norme
nazionali e regionali in materia e deve essere eff ettuato da parte di soggetti autorizzati allo scopo
(v. § A1.3 e § C1) utilizzando veicoli (furgoni, carrelli appendice, rimorchi) attrezzati in modo idoneo
allo scopo (v. fi gure successive) e, nel caso di lunghi viaggi, in possesso dell’apposito certifi cato
di omologazione (v. § C6.1).
Veicolo per trasporto animali da compagnia - interno - Particolare delle gabbie da trasporto
vista da portellone posteriore per animali da compagnia
(95) Ratifi cata nell’ordinamento nazionale con legge 4.11.2010 n. 201.
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