Page 39 - Trasporto di animali vivi
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               H  CONTROLLI SUL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI
                   Giandomenico Protospataro - Claudio Romboli - Marcello Tordi

                   Il DLG n. 151/2007 e il regolamento (CE) n. 1/2005 individuano le autorità competenti all’ap-
               plicazione delle sanzioni e all’eff ettuazione dei controlli sul benessere degli animali nonché le
               relative procedure. Il trasporto di equini per competizioni sportive o fi nalità ludiche, oltre che ai
               presenti controlli, è soggetto a una particolare disciplina amministrativa dettagliatamente

               descritta in specifiche circolari ministeriali (101).
               H1  AUTORITÀ COMPETENTI PER I CONTROLLI
                   Le autorità competenti (102) ad eff ettuare i controlli sul benessere degli animali, ciascuna negli
               ambiti di rispettiva competenza sono:
               •  Ministero della salute,
               •  regioni e province autonome di Trento e Bolzano (103).
               H2  PUNTO DI CONTATTO
                   La norma comunitaria prevede l’istituzione per ciascun Stato membro di un punto di contatto
               attraverso il quale scambiare informazioni e assistenza reciproca in materia di applicazione del
               regolamento stesso (104).
                   Per l’Italia tale punto di contatto è stato costituito presso il Dipartimento per la sanità pubblica
               e sicurezza degli alimenti - Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario
               presso il Ministero della salute (105).

                (101) V. circolari del Ministero dell’interno e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
                   •  15.10.2018, prot. MIT n. 16804 / prot. MI 300/A/7812/18/108/29,
                   •  6.12.2018, prot. MIT n. 20379 / prot. MI 300/A/9300/18/108/29.
                (102) Secondo l’art. 2 del DLG n. 151/2007, ai sensi dell’art. 2, lettera f), regolamento (CE) n. 1/2005. Le autorità com-
                   petenti nazionali sono responsabili dell’applicazione della legislazione comunitaria. Sono tenute ad adottare misu-
                   re giuridiche e amministrative per garantire che le norme comunitarie siano correttamente applicate. Ciò implica in
                   particolare che devono disporre di risorse adeguate in personale e in attrezzature e off rire formazione e istruzioni
                   al personale interessato. Esse non sono solo responsabili dell’adozione di misure adeguate che consentono di pre-
                   venire l’inosservanza della legge comunitaria, ma anche dell’applicazione di un controllo adeguato quando vengo-
                   no osservate infrazioni. Nel testo del DLG n. 151/2007, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella
                   riunione del 25.1.2007, al comma 1, era stato previsto che soltanto il Ministero della salute fosse l’autorità centrale
                   competente per i controlli sul benessere animale, come defi nita all’art. 2, lettera f), regolamento (CE) n. 1/2005. Tut-
                   tavia, a seguito del parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autono-
                   me, nella seduta del 15.3.2007 il comma è stato sostituito prevedendo che, oltre al Ministero della salute, le autorità
                   competenti ad eff ettuare i controlli, siano anche regioni e province autonome negli ambiti di rispettiva competenza.
                (103) Secondo l’art. 2, lettera f), regolamento CE n. 1/2005, per “autorità competente” deve intendersi l’autorità centrale di
                   uno Stato membro competente a eff ettuare i controlli sul benessere degli animali o qualsiasi autorità cui essa abbia
                   delegato tale competenza. Secondo tale defi nizione, perciò, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
                   in quanto delegate a eff ettuare attività di controllo, non potrebbero a loro volta delegare ad altri organismi l’attività.
                   Tuttavia, la defi nizione, in relazione alle caratteristiche dell’ordinamento italiano e delle disposizioni del Titolo V del-
                   la Costituzione non può in nessun caso limitare l’autonomia delle regioni e la loro possibilità di attuare il più ampio
                   decentramento amministrativo delle funzioni di controllo. Perciò, con legge regionale, si possono trasferire le com-
                   petenze di cui trattasi ad altri soggetti (province, comuni, ASL, ecc.).
                (104) Il punto di contatto istituito presso ciascuno Stato membro ha lo scopo di facilitare e migliorare l’assistenza reciproca
                   e lo scambio di informazioni utili all’implementazione del regolamento in questione. In particolare, l’art. 26, paragra-
                   fo 2, regolamento CE n. 1/2005, prevede che tutti i punti di contatto devono essere informati, in caso di violazioni al
                   regolamento, delle decisioni prese dalle autorità competenti riguardo a:
                   •  sospensione o revoca dell’autorizzazione del trasportatore o del certifi cato di omologazione del mezzo di trasporto;
                   •  sospensione o revoca del certifi cato di idoneità del conducente o del guardiano;
                   •  temporanea proibizione del trasportatore o del mezzo di trasporto a trasportare animali sul territorio nazionale
                     dello Stato membro che ha chiesto l’interdizione al trasporto.
                (105) Come previsto dal regolamento comunitario, il punto di contatto deve avere anche un indirizzo di posta elettronica
                   che, per quello italiano, è rappresentato dall’indirizzo: dav-trasporti@sanita.it.


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