Page 43 - Trasporto di animali vivi
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               L  REGIME SANZIONATORIO NEL TRASPORTO
                   DI ANIMALI VIVI
                   Giandomenico Protospataro - Claudio Romboli - Marcello Tordi

                   Le violazioni della disciplina dell’autotrasporto di animali vivi, di cui al regolamento (CE) n.
               1/2005 del 22.12.2004 relativo alla protezione degli animali vertebrati durante il trasporto all’inter-
               no dell’UE, sono punite dal DLG 25.7.2007 n. 151. Per i trasporti non sottoposti alle disposizioni
               del regolamento (CE) n. 1/2005, si applicano, invece, le disposizioni del DPR 8.2.1954 n. 320
               (Regolamento di polizia veterinaria) valido per equini, bovini, suini, caprini, ovini, bufalini e animali
               da cortile, e riguardante principalmente gli aspetti amministrativi e igienico sanitari. Le violazioni di
               quest’’ultima norma sono punite dalla legge n. 218/1988.
                   Quando le violazioni delle norme di trasporto producono lesioni agli animali si confi gurano
               reati e si applicano le sanzioni dell’art. 727 CP (detenzione di animali incompatibile).

               L1  SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005
                   La violazione delle disposizioni (123) riguardanti l’idoneità dei veicoli, le autorizzazioni neces-
               sarie per il trasporto di animali vivi e le modalità di trasporto a tutela del benessere degli animali
               stessi è oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie del DLG n. 151/2007 (124) che, nei casi
               più gravi, possono essere correlate a sanzioni accessorie che incidono sulla possibilità di svolgere
               l’attività di trasporto.
                   Le sanzioni amministrative sono applicate per i seguenti comportamenti:
               •  mancanza di autorizzazione per il trasporto o violazione delle relative prescrizioni,
               •  mancanza del certifi cato idoneità del conducente o del guardiano,
               •  irregolarità nella tenuta o nella compilazione dei documenti di viaggio,
               •  mancanza o irregolarità nei certifi cati veterinari,
               •  mancanza di certifi cato di omologazione del veicolo, quando richiesto (viaggi oltre le otto ore),
               •  violazioni relative al benessere degli animali.

               L2  VIOLAZIONI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTATORE
                   È punito con sanzioni amministrative il trasportatore che eff ettua un trasporto di animali soggetto

                (123) Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto è entrato in vigore il 25.1.2005 ed è
                   applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 5.1.2007. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 5, relativo al possesso del
                   certifi cato di idoneità per conducenti e guardiani, entra in vigore il 5.1.2008. Le sanzioni per le violazioni delle dispo-
                   sizioni del regolamento, previste dal DLG n. 151/2007, invece, sono in vigore dal 27.9.2007. Il regolamento (CE)
                   1/2005, che ha apportato diverse importanti modifi che alla precedente normativa sulla protezione degli animali du-
                   rante il trasporto, tranne per quanto riguarda i tempi di viaggio, gli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione e le
                   densità di carico, stabilisce (v. art. 25) che ogni Stato membro debba stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle
                   violazioni delle disposizioni dello stesso regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurare che esse
                   siano attuate, nonché le misure specifi che per le violazione delle stesse disposizioni. Il DLG n. 151/2007 ottempera
                   a quanto disposto dal summenzionato articolo del regolamento (CE) 1/2005, al fi ne di sanzionare le infrazioni previ-
                   ste dallo stesso regolamento, individuandone le modalità di applicazione. Con l’applicazione di questo nuovo rego-
                   lamento sono abrogati il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla
                   protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle
                   otto ore, la direttiva 91/628 CEE, relativa alla “protezione degli animali durante il trasporto”, recepita nel nostro ordi-
                   namento dal DLG 30.12.1992 n. 532 e il relativo regime sanzionatorio.
                (124) La norma costituisce l’esercizio della delega ai sensi dell’art. 3 legge 18.4.2005 n. 62 (legge comunitaria) il quale
                   espressamente consente al Governo di adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la vio-
                   lazione, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa. La
                   norma punisce chi, nell’esercizio dell’attività i trasporto, viola requisiti contenuti nell’Allegato 1 (relativo all’idoneità al
                   trasporto degli animali), Allegato 2 (relativo ai requisiti dei mezzi di trasporto), Allegato 3 (relativo alle indicazioni sul-
                   le pratiche di trasporto) e Allegato 4 (relativo ai requisiti per lunghi viaggi). Tali Allegati riprendono le specifi che tec-
                   niche previste nell’allegato I stesso regolamento (CE) n. 1/2005 ma vi apportano alcune varianti che, in alcuni casi,
                   producono un divergente eff etto: mentre il regolamento (CE) n. 1/2005 vieta un comportamento, il DLG n. 151/2007
                   non consente di sanzionare la violazione.


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