Page 43 - Trasporto di animali vivi
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L REGIME SANZIONATORIO NEL TRASPORTO
DI ANIMALI VIVI
Giandomenico Protospataro - Claudio Romboli - Marcello Tordi
Le violazioni della disciplina dell’autotrasporto di animali vivi, di cui al regolamento (CE) n.
1/2005 del 22.12.2004 relativo alla protezione degli animali vertebrati durante il trasporto all’inter-
no dell’UE, sono punite dal DLG 25.7.2007 n. 151. Per i trasporti non sottoposti alle disposizioni
del regolamento (CE) n. 1/2005, si applicano, invece, le disposizioni del DPR 8.2.1954 n. 320
(Regolamento di polizia veterinaria) valido per equini, bovini, suini, caprini, ovini, bufalini e animali
da cortile, e riguardante principalmente gli aspetti amministrativi e igienico sanitari. Le violazioni di
quest’’ultima norma sono punite dalla legge n. 218/1988.
Quando le violazioni delle norme di trasporto producono lesioni agli animali si confi gurano
reati e si applicano le sanzioni dell’art. 727 CP (detenzione di animali incompatibile).
L1 SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1/2005
La violazione delle disposizioni (123) riguardanti l’idoneità dei veicoli, le autorizzazioni neces-
sarie per il trasporto di animali vivi e le modalità di trasporto a tutela del benessere degli animali
stessi è oggetto delle sanzioni amministrative pecuniarie del DLG n. 151/2007 (124) che, nei casi
più gravi, possono essere correlate a sanzioni accessorie che incidono sulla possibilità di svolgere
l’attività di trasporto.
Le sanzioni amministrative sono applicate per i seguenti comportamenti:
• mancanza di autorizzazione per il trasporto o violazione delle relative prescrizioni,
• mancanza del certifi cato idoneità del conducente o del guardiano,
• irregolarità nella tenuta o nella compilazione dei documenti di viaggio,
• mancanza o irregolarità nei certifi cati veterinari,
• mancanza di certifi cato di omologazione del veicolo, quando richiesto (viaggi oltre le otto ore),
• violazioni relative al benessere degli animali.
L2 VIOLAZIONI RELATIVE ALL’AUTORIZZAZIONE DI TRASPORTATORE
È punito con sanzioni amministrative il trasportatore che eff ettua un trasporto di animali soggetto
(123) Il regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto è entrato in vigore il 25.1.2005 ed è
applicabile in tutti gli Stati membri a partire dal 5.1.2007. Tuttavia, l’articolo 6, paragrafo 5, relativo al possesso del
certifi cato di idoneità per conducenti e guardiani, entra in vigore il 5.1.2008. Le sanzioni per le violazioni delle dispo-
sizioni del regolamento, previste dal DLG n. 151/2007, invece, sono in vigore dal 27.9.2007. Il regolamento (CE)
1/2005, che ha apportato diverse importanti modifi che alla precedente normativa sulla protezione degli animali du-
rante il trasporto, tranne per quanto riguarda i tempi di viaggio, gli intervalli per l’abbeveraggio, l’alimentazione e le
densità di carico, stabilisce (v. art. 25) che ogni Stato membro debba stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle
violazioni delle disposizioni dello stesso regolamento e adottare tutte le misure necessarie per assicurare che esse
siano attuate, nonché le misure specifi che per le violazione delle stesse disposizioni. Il DLG n. 151/2007 ottempera
a quanto disposto dal summenzionato articolo del regolamento (CE) 1/2005, al fi ne di sanzionare le infrazioni previ-
ste dallo stesso regolamento, individuandone le modalità di applicazione. Con l’applicazione di questo nuovo rego-
lamento sono abrogati il regolamento (CE) n. 411/98 del Consiglio che stabilisce norme complementari relative alla
protezione degli animali applicabili agli autoveicoli adibiti al trasporto di animali su percorsi di durata superiore alle
otto ore, la direttiva 91/628 CEE, relativa alla “protezione degli animali durante il trasporto”, recepita nel nostro ordi-
namento dal DLG 30.12.1992 n. 532 e il relativo regime sanzionatorio.
(124) La norma costituisce l’esercizio della delega ai sensi dell’art. 3 legge 18.4.2005 n. 62 (legge comunitaria) il quale
espressamente consente al Governo di adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per la vio-
lazione, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria stessa. La
norma punisce chi, nell’esercizio dell’attività i trasporto, viola requisiti contenuti nell’Allegato 1 (relativo all’idoneità al
trasporto degli animali), Allegato 2 (relativo ai requisiti dei mezzi di trasporto), Allegato 3 (relativo alle indicazioni sul-
le pratiche di trasporto) e Allegato 4 (relativo ai requisiti per lunghi viaggi). Tali Allegati riprendono le specifi che tec-
niche previste nell’allegato I stesso regolamento (CE) n. 1/2005 ma vi apportano alcune varianti che, in alcuni casi,
producono un divergente eff etto: mentre il regolamento (CE) n. 1/2005 vieta un comportamento, il DLG n. 151/2007
non consente di sanzionare la violazione.
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