Page 44 - Trasporto di animali vivi
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L         Regime sanzionatorio nel trasporto di animali vivi




              alla disciplina del regolamento (CE) n. 1/2005, senza aver preventivamente ottenuto l’autorizzazione
              a eff ettuare tale operazione dalla ASL competente ovvero violandone le prescrizioni o i limiti.
                 Se il documento non si trova a bordo del veicolo, si applica una sanzione amministrativa a
              carico del conducente.

              L2.1  Mancanza dell’autorizzazione del trasportatore
                 Il trasportatore che eff ettua un trasporto di animali vivi sprovvisto della prescritta autorizzazio-
              ne (125) perché mai rilasciata (126) è punito con le sanzioni amministrative dell’art. 3, c. 1, DLG n.
              151/2007 (127). La stessa sanzione ricorre anche:
              •  nel caso di autorizzazione sospesa, revocata ovvero scaduta di validità;
              •  quando si eff ettua un lungo viaggio con un’autorizzazione valida solo per viaggi di durata infe-
                riore a 8 ore (128);
              •  quando vengono violate le prescrizioni per le azioni d’emergenza che comportano il trasporto di
                animali in violazione di alcune disposizioni del regolamento (CE)  n. 1/2005 (129).
                 Della violazione relativa alla mancanza di autorizzazione risponde sempre il trasportatore e
              non il conducente del veicolo con cui è eff ettuato il trasporto. Al trasportatore, perciò, deve essere
              contestata la violazione, se presente, ovvero notifi cato il relativo verbale se non presente al mo-
              mento del controllo.
                 Con separato verbale, le violazioni di cui sopra devono essere contestate anche all’organiz-
              zatore e al detentore degli animali (v. § L2.3) nel caso di trasporti nazionali l’organizzatore è iden-
              tifi cato tramite le indicazioni dei documenti di bordo (era prevista l’indicazione anche nella scheda
              di trasporto che però la legge 23.12.2014 n. 190 ha ora soppresso) mentre in quelli internazionali
              tale fi gura è desunta dal “giornale di viaggio”.

              L2.2  Violazione delle prescrizioni o dei limiti dell’autorizzazione
                   del trasportatore
                 Con le medesime sanzioni amministrative di cui all’art. 3, c. 1, DLG n. 151/2007 è punito
              anche il titolare di autorizzazione (normale o per lunghi viaggi) che opera un trasporto violando le:
              •  prescrizioni contenute nell’autorizzazione stessa;

               (125) L’autorizzazione, prevista dall’art. 6 regolamento (CE) n. 1/2005, ha validità 5 anni e può essere rilasciata, in fun-
                  zione delle condizioni e dei requisiti presenti, ai sensi del solo art. 10 regolamento (CE) n. 1/2005 (cosiddetto TIPO
                  1 - non valida per lunghi viaggi) o anche del successivo art. 11 (cosiddetto TIPO 2 - valida per tutti i tipi di trasporti);
                  l’autorizzazione può essere limitata a talune specie di animali. L’autorizzazione per il trasportatore richiamata al pre-
                  cedente punto 1 non è prevista per i seguenti soggetti:
                  •  coloro che trasportano animali che al di fuori di qualsiasi attività economica (p. es. trasporto del cavallo da dipor-
                    to di proprietà del trasportatore stesso) o che stanno trasportando animali direttamente verso cliniche o gabinetti
                    veterinari, o in provenienza dagli stessi, in base al parere di un veterinario;
                  •  coloro che, anche ai fi ni di un’attività economica, trasportano animali per distanze inferiori a 65 km;
                  •  gli allevatori che con veicoli agricoli o con i propri mezzi di trasporto trasportano talune specie di animali nei casi
                    in cui le circostanze geografi che ne richiedano il trasporto per transumanza stagionale;
                  •  gli allevatori che eff ettuano il trasporto dei propri animali, con i propri mezzi di trasporto e per una distanza infe-
                    riore a 50 km dalla propria azienda.
                  L’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione del trasportatore è individuata nel Servizio veterinario ASL com-
                  petente per territorio sulla sede legale del trasportatore.
               (126) La violazione ricorre solo quando il documento non è mai stato rilasciato. Nel caso in cui, invece, non sia presente
                  a bordo del veicolo durante il trasporto, si applica la sanzione più lieve prevista dall’art. 3, c. 2, DLG n. 151/2007.
               (127) Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro (pagamento in mi-
                  sura ridotta 2.000,00 euro).
               (128) L’autorizzazione per lunghi viaggi (cosiddetto TIPO 2 - valida per tutti i tipi di trasporti) è valida anche per viaggi di
                  breve durata. Non è invece possibile utilizzare un’autorizzazione per breve viaggio (TIPO 1) per viaggi più lunghi di
                  otto ore. In quest’ultimo caso non ricorre un’ipotesi di violazione delle prescrizioni o dei limiti dell’autorizzazione ma
                  si concretizza l’illecito di mancanza completa del titolo autorizzativo punita dall’art. 3, c. 1, DLG n. 151/2007.
               (129) Si tratta delle prescrizioni particolari contenute nell’eventuale autorizzazione di emergenza di cui all’art. 23, c. 3, re-
                  golamento (CE) n. 1/2005.


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