Page 40 - Trasporto di animali vivi
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H         Controlli sul trasporto di animali vivi




              H3  SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE CONTROLLI E IRROGARE
                  SANZIONI
                 I controlli e l’accertamento degli illeciti commessi durante il trasporto possono essere realizzati
              dagli organi centrali e periferici dipendenti dalle autorità competenti sopra indicate (106) nonché da

              uffi ciali e agenti di polizia giudiziaria indicati dalla normativa vigente (107).
                 In particolare, possono svolgere controlli e accertare violazioni:
              •  personale dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali (ASL) (108);

              •  personale degli Uffi ci veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), nell’ambito degli scam-
                bi intracomunitari di animali, direttamente o avvalendosi del personale dei servizi veterinari
                delle ASL (109);
              •  personale dei Posti di controllo frontalieri per i controlli al momento dell’importazione da Paesi
                terzi o dell’esportazione verso tali Paesi (110);

              • uffi ciali e agenti di polizia giudiziaria (111) nell’ambito dell’attività istituzionale e di vigilanza loro
                affi  data (112).
              H4  MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE E OGGETTO DEI CONTROLLI
                 Secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 le autorità competenti devono
              organizzare controlli nei momenti chiave del trasporto, in particolare ai punti di uscita e ai posti
              d’ispezione frontalieri. Inoltre, in qualsiasi momento del viaggio, possono essere eff ettuati controlli
              supplementari, estemporanei o mirati.  Ai  fi ni dell’accertamento del rispetto delle disposizioni
              normative (113), controlli sui trasporti di animali possono essere perciò eff ettuati:
              •  nel luogo di partenza (114),


               (106) Le Aziende unità sanitarie locali, i Posti di controllo frontalieri e gli Uffi ci veterinari per gli adempimenti comunitari

                  (UVAC) secondo la vigente normativa possono essere individuati quali soggetti deputati, secondo le rispettive com-
                  petenze, alla vigilanza all’interno del territorio nazionale sul rispetto delle disposizioni del regolamento CE n. 1/2005
                  concernenti la protezione degli animali durante il trasporto. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
                  nell’ambito della rispettiva competenza in ambito normativo e organizzativo, possono individuare (con leggi regionali
                  o con altri provvedimenti) altri soggetti che possono svolgere controlli.
               (107) V. art. 13 legge n. 689/1981.
               (108) Le Aziende unità sanitarie locali (AUSL) garantiscono l’eff ettuazione dei controlli previsti dall’art. 14 e dall’art. 15 re-
                  golamento CE n. 1/2005 a carico dei trasporti che avvengono all’interno del territorio nazionale e degli scambi di ani-
                  mali vivi tra Paesi della UE, nel rispetto delle norme di controllo di cui al DLG 2.2.2021 n. 23.
               (109) Agli Uffi ci per gli adempimenti comunitari (UVAC) è assegnata dal DM 18.2.1993 l’attività prioritaria di programma-

                  zione, coordinamento e verifi ca dell’uniformità, nell’ambito del territorio di propria competenza, delle verifi che svolte
                  dai Servizi veterinari delle Aziende unità sanitarie locali nel corso degli scambi di animali vivi tra Paesi membri. È
                  tuttavia riservata al personale UVAC, secondo quanto disposto dall’art. 3 del citato DM, la possibilità di procedere, in
                  caso di necessità o eventualmente su disposizione della Direzione Generale della Sanità animale e dei farmaci ve-
                  terinari all’eff ettuazione dei controlli diretti a carico delle spedizioni di animali. Il DLG 2.2.2021 n. 23 ribadisce il ruolo
                  degli UVAC (sia pure nell’ambito della concertazione con le regioni e le provincie autonome) nella programmazione
                  dei controlli sugli animali introdotti dai Paesi comunitari.
               (110) I Servizi veterinari dei Posti di controllo frontalieri (PCF), secondo la vigente normativa, controllano il rispetto delle di-
                  sposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto nel corso dell’esportazione o dell’importazione di animali
                  vivi dal o nel territorio comunitario. In particolare essi provvedono alla verifi ca dei requisiti previsti dall’art. 21 regola-
                  mento CE n. 1/2005 e, per quanto riguarda le importazioni operano, relativamente all’organizzazione dei controlli e
                  alle modalità della loro esecuzione, secondo le disposizioni previste dal DLG 2.2.2021 n. 24 e dal regolamento UE
                  n. 2130/2019.
               (111) Di cui all’art. 57, cc. 1 e 2, CPP.
               (112) L’art. 2 DLG n. 151/2007 attribuisce a questi soggetti competenza in ordine all’accertamento di qualsiasi violazione
                  prevista dallo stesso DLG. Tuttavia, allorché questi soggetti rilevino, nel corso della propria attività, violazioni alle di-
                  sposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 soggette alle sanzioni di cui DLG n. 151/2007 che non abbiano carattere
                  documentale o di immediata evidenza, appare opportuno richiedere l’intervento di personale del servizio veterinario

                  della ASL competente per territorio affi nché svolga più accurati accertamenti sullo stato di salute degli animali e sulla
                  loro idoneità al trasporto. Tale intervento deve, in ogni caso, essere richiesto quando, a seguito dell’accertamento di
                  violazioni, sono necessari provvedimenti d’emergenza a tutela del benessere degli animali trasportati.
               (113) di cui al regolamento CE n. 1/2005 e del DLG n. 151/2007.
               (114) Questo tipo di controllo ha un’ambito piuttosto limitato (nella prassi non superiore all’1% degli animali trasportati).

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