Page 20 - Trasporto di animali vivi
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C Documentazione per il trasporto di animali vivi
L’autocertifi cazione dovrà essere redatta secondo apposito fac-simile (v. § C6.3).
Il servizio veterinario della ASL, una volta esperite le proprie procedure, provvede a:
• rilasciare l’apposita autorizzazione (v. § C6.4) in bollo;
• vistare l’autocertifi cazione relativa al veicolo.
L’autorizzazione “Tipo 1”, valida 5 anni dalla data del rilascio, e l’autocertifi cazione vistata
dal servizio veterinario della ASL devono sempre essere presenti in originale sul veicolo; è ammes-
so l’uso di copie purché rilasciate dal servizio veterinario ASL e dichiarate “conformi all’originale”.
Nel presentare la domanda il trasportatore si impegna (45) a comunicare entro 15 giorni la-
vorativi qualsiasi variazione avvenuta nelle informazioni e nei documenti presentati ai fi ni dell’ot-
tenimento dell’autorizzazione “Tipo 1”; l’omessa comunicazione costituisce un comportamento in
violazione alle norme di legge e, come tale, punito in via amministrativa (v. § L).
Le procedure appena descritte si applicano anche in caso di rinnovo.
La mancanza della documentazione concernente l’autorizzazione o la sua assenza sul vei-
colo costituiscono comportamenti in violazione alle norme di legge e, come tali, puniti in via am-
ministrativa (v. § L).
C1.2 Autorizzazione al trasporto per trasporti effettuati a scopo economico
e rientranti nella defi nizione di “lungo viaggio”
Le disposizioni regolamentari già richiamate prevedono che tutti i trasportatori che trasporta-
no animali con percorrenze che rientrano nella defi nizione di “lungo viaggio” siano dotati di un’au-
torizzazione al trasporto per tale tipologia di viaggio.
L’autorizzazione, defi nita di “Tipo 2” (v. § C6.4), riguarda la persona fi sica o giuridica che
esercita l’attività di autotrasportatore; non riguarda, invece, il veicolo che deve essere dotato
di certificato di omologazione.
Al fi ne di ottenere l’autorizzazione “Tipo 2”, il trasportatore dovrà inoltrare un’apposita doman-
da, in bollo, al servizio veterinario della ASL territorialmente competente in relazione alla propria
sede legale, formulata secondo specifi co fac-simile (v. § C6.2).
La domanda dovrà anche essere accompagnata da:
• certificato di omologazione di ogni veicolo utilizzato per l’eff ettuazione di “lunghi viaggi”; il
certifi cato è rilasciato dal servizio veterinario ASL competente per territorio in relazione alla
sede legale del trasportatore (v. § C6.3);
• piano d’emergenza; il piano dovrà essere redatto dal trasportatore al fi ne di aff rontare le even-
tuali emergenze durante il trasporto (ritardi, incidenti stradali, guasti meccanici, problemi sani-
tari degli animali, ecc.) tenendo conto:
- delle peculiarità del trasporto eff ettuato,
- delle specie animali trasportate,
- dei Paesi in cui il trasportatore è attivo,
- di quant’altro possa essere di interesse;
• autocertifi cazione, sotto forma di check-list, attestante il possesso dei requisiti di ciascun vei-
colo del trasportatore di cui costui si avvale solo per viaggi brevi (v. § C6.1).
Il servizio veterinario della ASL, una volta esperite le proprie procedure, provvede a:
• rilasciare l’autorizzazione utilizzando l’apposito modello (v. § C6.4); l’autorizzazione viene rila-
sciata in bollo;
• vistare l’autocertifi cazione relativa al veicolo.
L’autorizzazione “Tipo 2”, valida 5 anni dalla data del rilascio (e idonea anche qualora il tra-
sportatore esegua viaggi brevi con veicoli a ciò esclusivamente dedicati e per i quali sia stata pre-
sentata solo l’autocertifi cazione circa il possesso dei requisiti) e il certifi cato di omologazione, rila-
sciato dal servizio veterinario della ASL, devono sempre essere presenti in originale sul veicolo; è
ammesso l’uso di copie purché rilasciate dal servizio veterinario ASL e dichiarate “copie conformi”.
(45) V. regolamento (CE) n. 1/2005 art. 6, paragrafo 2.
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